Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10718 del 05/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 05/06/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 05/06/2020), n.10718

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25345-2012 proposto da:

LAITI COSTRUZIONI S.r.L., in persona del legalerappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio

dell’Avvocato D’AYALA VALVA FRANCESCO, che la rappresenta e difende

giusta procura speciale estesa a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 28/21/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del VENETO, depositata il 27/3/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

DELL’ORFANO ANTONELLA.

Fatto

RILEVATO

Che:

la società Laiti Costruzioni a r.L. propone ricorso per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Veneto aveva respinto l’appello dell’Ufficio e l’appello incidentale della contribuente avverso la sentenza n. 74/1/2010 della Commissione Tributaria Provinciale di Verona in parziale accoglimento del ricorso proposto avverso avviso di accertamento IRES IRAP IVA 2004;

l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.1. non sussistono le condizioni perchè si proceda all’esame del motivo di ricorso, avendo il contribuente aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie di cui al D.L. n. 50 del 2017, art. 11, come conv.;

1.2. la disposizione prevede, al comma 1, che “le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, col pagamento di tutti gli importi di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi … escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 30, comma 1”;

1.3. la norma di legge prevede, quindi, al comma 8, che “le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018”;

1.4. la ricorrente ha proposto documentata istanza di sospensione, ed il termine menzionato risulta ormai elasso;

1.5. lo stesso art. 11, comma 10, poi, dispone che “l’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la lite… Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”;

1.6. avendo la parte dimostrato, mediante produzione documentale, di aver presentato domanda di definizione agevolata attestante, ai sensi dell’art. 11 cit., che la società non aveva dovuto versare alcun imposto per la definizione della lite, non risultando notificato alcun diniego all’ammissione al beneficio e non essendo stata presentata nessuna istanza di trattazione entro il termine di legge, il processo deve essere dichiarato estinto (cfr. Cass. n. 13363/2019 in motiv.);

1.7. le spese, che in virtù della norma succitata restano a carico della parte che le ha anticipate, vanno compensate;

1.8. non vi è luogo al pagamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, stante la definizione agevolata della controversia (cfr. Cass. n. 14782/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto in giudizio; compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2020

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