Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10718 del 04/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 04/05/2010, (ud. 06/04/2010, dep. 04/05/2010), n.10718

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24647-2006 proposto da:

F.M., N.R., N.M.,

N.S., nella loro qualità di eredi del Sig.

N.V., elettivamente domiciliati in ROMA, C/O Studio

ROSATI VIA OVIDIO 10, presso lo studio dell’avvocato BEI ANNA,

rappresentati e difesi dall’avvocato MELE BRUNO, giusta mandato a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

A.R.I.N. S.P.A. – AZIENDA RISORSE IDRICHE NAPOLI;

– intimata –

sul ricorso 28218-2006 proposto da:

A.R.I.N. S.P.A. – AZIENDA RISORSE IDRICHE NAPOLI, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato

PETRACCA NICOLA DOMENICO, rappresentata e difesa dall’avvocato PIACCI

BRUNO, giusta mandato a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

F.M., N.R., N.M.,

N.S., nella loro qualità di eredi del Sig.

N.V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6413/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 30/12/2005 r.g.n. 867/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Napoli, riformando la sentenza di primo grado, respingeva la domanda proposta, in data 15 ottobre 1999, da N.V., nei confronti della società ARIN, avente ad oggetto la condanna di detta società al pagamento di differenze retributive, relative al periodo dal 1 gennaio 1988 al 24 marzo 1993, a titolo di ricalcolo della 13^ e 14 mensilità nel cui computo non si era tenuto conto del lavoro straordinario prestato in modo fisso e continuativo.

La Corte territoriale, escluso che, nella specie, vi fosse preclusione derivante da precedente giudicato riguardando questo un petitum più ampio ed un periodo diverso ed accertata la interruzione della eccepita prescrizione, riteneva infondata la domanda del N. in quanto non risultava dimostrato che il lavoro straordinario era stato prestato in maniera fissa e continuativa.

Nè, rilevava la predetta Corte, poteva desumersi dal Regolamento organico e dall’accordo aziendale del 17 dicembre 1947 che lo straordinario poteva qualificarsi come orario normale utile ai fini del calcolo degli istituti indiretti.

Avverso tale sentenza gli eredi di N.V. ricorrono in cassazione sulla base di tre censure, illustrate da memoria.

Resiste con controricorso la società ARIN, la quale propone ricorso incidentale condizionato assistito da due motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi vanno preliminarmente riuniti riguardando l’impugnazione della stessa sentenza.

Con il primo motivo del ricorso principale gli eredi del N., deducendo violazione dell’art. 1362 e seg. c.c., allegano l’erronea interpretazione dell’art. 25 del Regolamento organico e prospettano che questo debba essere interpretato nel senso che “la specifica previsione delle voci escluse dal computo della 13^ mensilità e l’espressione letterale adottata “retribuzione globale” fa si che dovesse essere calcolata, nella determinazione delle gratificazioni annuali, l’intera retribuzione o “retribuzione globale” del mese di riferimento, con la esclusione delle sole voci che erano state espressamente escluse”.

Con la seconda censura i ricorrenti, denunciando violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e 5 nonchè vizio di motivazione, assumono che il giudice di appello ha ignorato le richieste istruttorie formulate nel ricorso, le indicazioni ivi contenute e la documentazione allegata (Delib. 18 dicembre 1986, n. 110 copia della diffida del 26 aprile 1996 e cedolini paga, non tenendo conto per questi ultimi “della variabilità dei giorni per ogni mese e che il turno non coincide con le settimane di calendario”).

Con il terzo motivo del ricorso principale i ricorrenti, allegando violazione dell’art. 1362 c.c. nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione, sostengono l’erronea interpretazione dell’art. 25 del Regolamento organico e dell’accordo aziendale del 17 dicembre 1947 da cui si evincerebbe una nozione di retribuzione omnicomprensiva ai fini di cui trattasi.

Con la prima censura del ricorso incidentale condizionato la società, denunciando vizio di motivazione, assume che il giudice di appello non ha tenuto conto che la questione della computabilità dello straordinario per turno era già coperta da giudicato.

Con il secondo motivo la società ripropone l’eccezione di prescrizione e sostiene la genericità degli atti interruttivi.

Rileva il Collegio che il ricorso incidentale ancorchè ponga una questione pregiudiziale rilevabile d’ufficio – quella del giudicato esterno – non va esaminato in via prioritaria, essendo intervenuta su siffatta questione una pronuncia del giudice del merito.

Questa Corte a sezioni unite ha, infatti sancito, che anche alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, secondo cui fine primario di questo è la realizzazione del diritto delle parti ad ottenere risposta nel merito, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d’ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita (ove quest’ultima sia possibile) da parte del giudice di merito. Qualora, invece, sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di cassazione, solo in presenza dell’attualità dell’interesse, sussistente unicamente nell’ipotesi della fondatezza del ricorso principale ( Cass. S.U. 6 marzo 2009 n. 5456 e 4 novembre 2009 n. 23318).

Tanto premesso f passando all’esame del ricorso principale 5 rileva la Corte che lo stesso è infondato e come tale va respinto.

Invero, la prima e la terza censura, che attengono alla erronea interpretazione del Regolamento organico, cadono a fronte della genericità della relativa formulazione difettando e la allegazione, con riferimento alla violazione dei canoni interpretativi, del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato, e la precisa indicazione, in relazione al denunciato difetto di motivazione, delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistenti nell’attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune. Le censure in parola, quindi, si sostanziano nella mera prospettazione di una diversa (e più favorevole) interpretazione rispetto a quella adottata dal giudicante (Cfr. per tutte Cass. 22 febbraio 2007 n. 4178).

Il secondo motivo, che riguarda l’omessa considerazione da parte del giudice del merito delle richieste istruttorie, delle indicazioni contenute nel ricorso, della documentazione allegata (Delib. 18 dicembre 1986, n. 110 copia della diffida del 26 aprile 1996) e dei cedolini paga, non può essere accolto.

Infatti il giudice del merito, con motivazione congrua, ha preso in considerazione e le indicazioni contenute nel ricorso ritenendole generiche,e i cedolini paga considerandoli non probanti ai fini di cui trattasi perchè non dimostrativi di una prestazione straordinaria fissa e continuativa. Nè in sede di legittimità è consentito un riesame del materiale probatorio essendo il relativo sindacato limitato alla verifica della adeguatezza della motivazione.

La doglianza afferente il mancato ingresso della richiesta istruttoria consistente nell’ordine di esibizione all’Arin del registro delle presenze e dello straordinario riguarda una circostanza non decisiva, atteso che, come riconoscono gli stessi ricorrenti, gli orari indicati nel ricorso introduttivo del giudizio e nei documenti allegati non sono stati contestati da controparte.

Relativamente alla mancata considerazione della Delib. 18 dicembre 1986, n. 110 e della diffida del 26 aprile 1996 i ricorrenti nulla precisano circa l’allegazione di tali documenti nel giudizio di primo grado.

Questa Corte ha, infatti, sancito che in tema di ricorso per cassazione, il ricorrente, ove deduca l’omesso esame, da parte del giudice di merito, di documenti ritenuti decisivi ai fini dell’accoglimento della domanda (nella specie, comprovanti i requisiti per il riconoscimento della qualifica di funzionario), ha l’onere di evidenziare, nel ricorso, il contenuto dei documenti richiamati, nonchè di specificare, ove sia applicato il rito del lavoro, che nell’atto introduttivo della lite gli stessi erano stati esibiti in comunicazione in conformità a quanto statuito dagli art. 414 c.c., n. 3 e n. 4, dovendosi escludere la sufficienza dell’indicazione della “mera allegazione” di documenti all’atto iniziale della controversia non accompagnata dalla specificazione dal loro recepimento, in tale atto, nelle parti idonee ad attestarne la rilevanza a fini decisori (Cass. 1 agosto 2008 n. 21032).

In conclusione il ricorso principale va rigettato e quello incidentale condizionato dichiarato assorbito.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale condizionato, condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 38,00 per spese oltre E. 2.000,00 per onorario, ed oltre spese, IVA e CPA. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 Aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2010

 

 

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