Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10717 del 22/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/04/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 22/04/2021), n.10717

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29951-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

C.A., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della

CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso

dall’Avvocato FABIO PACE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1469/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL PIEMONTE, depositata il 24/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della CTR del Piemonte, n. 1469/4/2018 dep. il 24 settembre 2018, emessa a seguito di rinvio (Cass. n. 24005/2016), al fine di accertare – sulla base dei principi affermati da S.U. n. 13642/11 – la ricorrenza o meno del diritto al rimborso ad C.A., ex dirigente Enel, della maggiore Irpef anno 2000 corrisposta sulle somme erogate a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale erogato dal fondo (OMISSIS).

Il contribuente si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Col primo motivo si deduce nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, e art. 384 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 4, e col secondo motivo omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5, in materia di prestazioni di previdenza integrativa – (OMISSIS) – in relazione al mancato accertamento degli importi provenienti dalla liquidazione del rendimento di polizza cui applicare l’aliquota applicabile sul rendimento derivante dall’investimento del capitale erogato.

2. I due motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati.

2.1. La pronuncia di cassazione con rinvio vincolava il giudice ad quem ad accertare an e quantum del rendimento di capitale degli accantonamenti del fondo impiegati sul mercato, solo rispetto a questo rendimento giustificandosi la tassazione con aliquota del 12,50% in applicazione dei principi di cui a SU n. 13642/2011.

2.2. Il giudice di rinvio ha eluso tale accertamento, incorrendo nel denunciato vizio, laddove ha omesso la necessaria concreta verifica prescritta dalla Cassazione, limitandosi ad affermare che “trattasi di liquidazione di rendimenti” sulla base “delle evidenze di causa e, in particolare, delle due certificazioni dell’Enel”.

Ciò è in contrasto con la sentenza che aveva rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale perchè procedesse – previa disamina dei meccanismi di funzionamento del fondo (OMISSIS) nel corso degli anni – ad accertare se e quando, sulla base delle norme contrattuali applicabili, i capitali rivenienti dalla contribuzione siano stati effettivamente investiti sul mercato finanziario, quali siano stati i risultati dell’investimento ed in qual modo sia stata determinata l’assegnazione delle eventuali plusvalenze alle singole posizioni individuali; e sulla scorta di tale indagine, quantificare la parte della somma complessivamente erogata al contribuente che corrisponda al rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato finanziario del capitale accantonato mediante la contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro e, quindi, calcolare l’imposta dovuta dal contribuente (e, conseguentemente, l’ammontare del suo credito restitutorio) applicando solo a tale parte l’aliquota del 12,5%, secondo la disciplina dettata dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; fermo restando, per il residuo, il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1,1ett. a). e art. 17.

3. La CTR non si è pertanto adeguata ai principi di diritto richiamati dalla sentenza di rinvio e coerenti con la giurisprudenza di legittimità, per la quale, per un verso (Cass. n. 10907/2019, n. 10285/2017, e n. 24525/2017), per “rendimento netto” s’intendono le somme derivanti dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato, non anche quelle calcolate attraverso l’adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnico-attuariali di capitalizzazione, al fine di garantire la copertura richiesta dalle prestazioni previdenziali concordate; per altro verso, si deve escludere che possa considerarsi quale “rendimento” ottenuto quello corrispondente alla redditività sul mercato dell’intero patrimonio ENEL (Cass. n. 10907/2019, n. 4941/2018, n. 5436/2018).

3.1. La CTR, infatti, limitandosi ad affermare che “trattasi di liquidazione di rendimenti” sulla base “delle evidenze di causa e, in particolare, delle due certificazioni dell’Enel” non ha verificato specificamente, così come indicato dalla sentenza di rinvio, se e in che misura gli accantonamenti del fondo avessero generato un effettivo rendimento di mercato finanziario (su fattispecie analoghe, ex multis, Cass. n. 720/2017 e Cass. n. 12267/2017, n. 10347/2017).

3.2. Affinchè sia eseguito siffatto decisivo accertamento (se del caso mediante consulenza tecnica d’ufficio), individuando quale parte di indennità ricevuta sia ascrivibile a rendimenti frutto d’investimento sui mercati di riferimento, senza che lo stesso possa dirsi sufficientemente assolto attraverso il mero rinvio al conteggio proveniente dall’Enel, non contenendo questo alcuna specificazione sui criteri utilizzati per la quantificazione della voce rendimento e non chiarendo, perciò, se si tratta di un incremento della quota individuale del Fondo, attribuita al dipendente in forza di investimenti effettuati dal gestore sul mercato occorre pertanto disporre nuovo rinvio, previa cassazione dell’impugnata sentenza, alla C.T.R. “perchè accerti se e quando, sulla base delle norme contrattuali applicabili, i capitali rivenienti dalla contribuzione siano stati effettivamente investiti sul mercato, quali siano stati i risultati dell’investimento ed in qual modo sia stata determinata l’assegnazione delle eventuali plusvalenze alle singole posizioni individuali, e, sulla scorta di tale indagine, quantifichi la parte della somma complessivamente erogata al contribuente che corrisponda al rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato del capitale accantonato mediante la contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro e, quindi, calcoli l’imposta dovuta dal contribuente (e, conseguentemente, l’ammontare del suo credito restitutorio) applicando solo a tale parte l’aliquota del 12,5%, secondo la disciplina dettata dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; fermo restando, per il residuo, il regime di tassazione separata di cui all’art. 16 TUIR, comma 1, lett. a), e art. 17 TUIR” (v., in termini, Cass. sez. V n. 23472/16, n. 10347/2017, n. 5494/2020).

4. Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata con rinvio per un nuovo esame alla CTR del Piemonte, che provvedderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR del Piemonte in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA