Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10717 del 04/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 04/05/2010, (ud. 06/04/2010, dep. 04/05/2010), n.10717

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 33208-2006 proposto da:

P.R., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ROSSO RODOLFO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore avv.to S.

G.P., in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. –

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CORETTI

ANTONIETTA, SGROI ANTONINO, CORRERA FABRIZIO, MARITATO LELIO, giusta

mandato in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

SESTRI S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1167/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 28/08/2006 R.G.N. 731/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI NUBILA;

udito l’Avvocato LELIO MARITATO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 20.5.2002, P.R. conveniva dinanzi al Tribunale di Biella l’INPS, la SCCI spa e la Sestri spa, proponendo opposizione avverso cartella esattoriale notificata il 19.4.2002 per contributi previdenziali. Previa costituzione ed opposizione delle parti convenute, il Tribunale predetto accoglieva l’opposizione ed annullava la cartella.

2. Proponeva appello l’INPS anche quale mandatario della SCCI. Si costituiva P.R.; la Sestri spa rimaneva contumace. La Corte di Appello di Torino, in riforma della sentenza di primo grado, respingeva l’opposizione. Questa in sintesi la motivazione della sentenza di appello: è pacifico che l’attrice ha partecipato personalmente al lavoro nell’azienda e nel contempo ha svolto funzioni di amministratore. Il pagamento dei contributi per tale seconda attività non fa venire meno l’obbligo assicurativo nella gestione commercianti, perchè due e distinte sono le attività espletate: una di carattere amministrativo ed una di carattere commerciale. La L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208 va interpretato nel senso che si esclude il cumulo di contribuzione su due diverse iscrizioni, a condizione che tali iscrizioni abbiano origine in presupposti identici o comuni, come ad esempio l’esercizio contestuale del commercio e dell’artigianato.

3. Ha proposto ricorso per Cassazione P.R., deducendo due motivi. Resiste con controricorso l’INPS anche quale mandatario della SCCI spa. La Sestri spa è rimasta intimata. Le parti costituite hanno presentato memorie integrative.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 2697 e 2909 c.c., artt. 324 e 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in fatto circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5: la Corte di Appello ha affermato apoditticamente che l’attrice svolgeva l’attività di amministratore e partecipava personalmente al lavoro aziendale, male apprezzando le risultanze istruttorie e trascrivendo nel corpo della motivazione brani di precedenti sentenze relative a casi analoghi.

5. Il motivo è infondato. Esso rimette in discussione il fatto, come accertato dalla Corte di Appello con adeguata motivazione previo esame delle prove assunte. Tale motivo, a parte una censura di apoditticità, non mette in evidenza un vizio, una lacuna logica od un “salto” della motivazione, tale da inficiare la fondatezza della ricostruzione fattuale adottata, risolvendosi in una diversa lettura delle risultanze probatorie, il che è precluso in sede di legittimità.

6. Con il secondo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203 e segg., della L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 26 e segg., art. 2697 c.c. ed ulteriore vizio di motivazione: con particolare riguardo al comma 208, cit. Legge, non è esatto che l’esonero dal cumulo delle contribuzioni presupponga necessariamente una identicità o una comunanza dei presupposti per l’iscrizione.

7. Il motivo è fondato e va accolto. La L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 203 e 208 prevede: “(comma 203) “L’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;

b) abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata;

c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;

d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.

(comma 208) Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un’unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell’assicurazione prevista per l’attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all’Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell’assicurazione corrispondente all’attività prevalente.

Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell’Istituto, il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche.

8. La normativa anzidetta viene interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte di Cassazione nel senso che i contributi sono dovuti a fronte dell’attività prevalente espletata in unica impresa o in imprese diverse.

La tesi seguita dall’INPS introduce nel testo della norma un presupposto implicito, che per vero non risulta: ai fini di evitare la cd. doppia iscrizione occorre che le due attività espletate siano “incompatibili” tra loro.

9. Questa Corte di Cassazione con la sentenza n. 20886 del 2007 in data 5.10.2007 ha enunciato il seguente principio di diritto: “In applicazione della L. n. 160 del 1975, art. 29, comma 1 come sostituito dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203 colui che nell’ambito di una società a responsabilità limitata svolga attività di socio amministratore e socio lavoratore ha l’obbligo di chiedere l’iscrizione nella gestione in cui svolge l’attività con carattere di abitualità e prevalenza; nell’incompatibile coesistenza delle due corrispondenti iscrizioni è onere dell’INPS decidere sull’iscrizione all’assicurazione corrispondente all’attività prevalente”. La motivazione della citata sentenza, cui si fa rinvio, ripercorre tutti gli aspetti della controversia, pervenendo all’affermazione che il carattere della prevalenza, costituendo criterio unificante, è in se stesso negazione della compatibilità della pluralità delle iscrizioni. Ed invero quando la norma di cui al comma 208 cit. parla di varie attività autonome espletate anche in unica impresa, significa che dette attività possono essere espletate nella stessa impresa o in diverse imprese e non occorre che esse siano ontologicamente incompatibili per dare luogo alla singola iscrizione.

10. Il principio dianzi affermato è stato recepito in numerose sentenze della Sezione, tra le quali si ricordano i casi C. INPS, Ce.Pi. INPS, M. INPS, T. INPS, tutti decisi nel 2007.

11. Tale tesi interpretativa ha ricevuto definitiva sanzione con la sentenza a SU n. 3240.2010: Al socio di una società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell’ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico, si applica la regola dettata dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, secondo la quale i soggetti che esercitano contemporaneamente, in una o più imprese commerciali, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell’assicurazione prevista per l’attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. La scelta dell’iscrizione nella gestione di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, o nella gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, spetta all’INPS, secondo il carattere di prevalenza, e la contribuzione si commisura esclusivamente ai redditi percepiti dall’attività prevalente e con le regole vigenti nella gestione di competenza.

12. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata. La causa, non risultando necessari ulteriori accertamenti, può essere decisa nel merito mediante la conferma delle statuizioni della sentenza di primo grado. Giusti motivi, in relazione alla complessità delle questioni dibattute, all’incertezza obiettiva circa l’esito della lite al momento della proposizione della domanda, consigliano la compensazione delle spese del processo di appello e di quello di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, conferma le statuizioni della sentenza di primo grado .

Compensa tra le parti costituite le spese del processo di appello e di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2010

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