Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10717 del 03/05/2017


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Cassazione civile, sez. I, 03/05/2017, (ud. 15/02/2017, dep.03/05/2017),  n. 10717

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11610/2012 proposto da:

M.L., (c.f. (OMISSIS)), nella qualità di erede, per

rappresentazione della madre morta G.M.S., del nonno

G.F., elettivamente domiciliato in Roma, Via Amiterno n. 2,

presso l’avvocato Cento Maria che lo rappresenta e difende, giusta

procura speciale per Notaio C.A. di TORINO – Rep. n.

(OMISSIS) dell’8/2/2017;

– ricorrente –

contro

Ater – Azienda Territoriale per l’Edilizia residenziale (già IACP

della Provincia di Roma, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Crescenzio n. 19,

presso l’avvocato Scacchi Francesco, che la rappresenta e difende,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5333/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/02/2017 dal Cons. Dott. MARULLI MARCO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato M. CENTO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato F. SCACCHI che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale

SORRENTINO Federico, che ha chiesto l’accoglimento per quanto di

ragione.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.1. M.L. e M.G., nella loro qualità di eredi, per rappresentazione della madre premorta, di G.F. ricorrono a questa Corte onde sentir cassare la sentenza 5333 del 2011 con la quale la Corte d’Appello di Roma, respingendone il gravame, ha confermato la sentenza del locale Tribunale che aveva dichiarato la nullità dell’assegnazione al de cuius di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in (OMISSIS) sul rilievo che il medesimo risultava assegnatario di altro immobile sito parimenti in (OMISSIS).

1.2. Il giudice territoriale, richiamato il disposto del D.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2, art. 1, giusta il quale è affetta da nullità l’assegnazione di un alloggio in favore di chi sia già assegnatario e rilevato che la disposizione in parola non era stata abrogata dalla L. 8 agosto 1977, n. 513, art. 27, ha osservato, a conferma della nullità dell’assegnazione già dichiarata dal primo giudice, che la sussistenza dei requisiti per l’adozione del relativo provvedimento devono sussistere nel momento in cui questo “viene emesso” e non quando “viene richiesto” ed ha quindi affermato “che è certo che quando ottenne l’assegnazione dell’immobile di (OMISSIS) G.F. era già assegnatario di un altro appartamento quello di (OMISSIS)”. Nè, peraltro, vale opporre a confutazione dell’applicabilità nella specie dell’art. 17 anzicitato la circostanza che l’area di sedime del fabbricato di (OMISSIS) sarebbe stata acquistata con denaro di privati e quindi pure del G., onde non si applicherebbe la norma de qua e che detto immobile era stato trasferito dal G. al figlio, in quanto “nè G.F. nè i suoi aventi causa hanno provato che il terreno dove sorge l’edificio di (OMISSIS) fu acquistato esclusivamente con i soldi dei privati”, nè è stata “provata l’alienazione dell’immobile a G.S.”.

1.3. Il mezzo azionato dai ricorrenti si vale di cinque motivi di ricorso articolati su plurime censure ai quali replica l’intimato con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo di ricorso – che non trova ostacolo nella pregiudiziale inammissibilità eccepita dal controricorrente posto che, come già statuito da questa Corte, “il requisito di specialità della procura necessaria per il ricorso in cassazione, ai sensi dell’art 365 c.p.c., non è escluso dall’utilizzo del verbo delegare” (Cass., Sez. 2, 7/03/2012, n. 3602), “la mancanza della indicazione del luogo di rilascio della procura al difensore redatta in calce o a margine del ricorso non determina la inammissibilità del ricorso stesso”, dovendo presumersi che il mandato sia stato conferito nello stesso luogo risultante dalle indicazioni contenute nel ricorso (Cass., Sez. 2, 12/09/1970, n. 1386) e, come qui, “la mancanza della data nella procura rilasciata a margine del ricorso per cassazione non ne determina l’inammissibilità, ove la prova dell’anteriorità del conferimento della stessa rispetto alla data di notificazione del ricorso possa essere desunta dalla menzione espressa contenuta nell’intestazione dell’atto, sia nell’originale che nella copia notificata, nonchè dalla relata di notificazione, nella quale l’ufficiale giudiziario attesti che questa è stata richiesta dal difensore del ricorrente” (Cass., Sez. 3, 5/04/2001, n. 5077) – i ricorrenti M. si dolgono dell’errore in cui il giudice territoriale è caduto nell’applicazione della L. 28 febbraio 1949, n. 43, L. 14 febbraio 1963, n. 60, della L. 8 agosto 1977, n. 513 e “versatamente” del suo art. 27 ed in pari tempo del vizio di motivazione insufficiente o errata che ne inficia in parte qua il pronunciamento, in quanto, essendo stato trasferito l’immobile di (OMISSIS) in applicazione delle disposizioni recate dai primi due testi normativi richiamati, che non prevedono sanzioni a carico dell’assegnatario, la vicenda in esame “rifugge totalmente dalla disciplina della L. n. 17 del 1959, n. 2”, ancorchè essa fosse stata poi abrogata dalla L. n. 513 del 1977, ed in ogni caso il decidente, “incorrendo in un errore grave nella motivazione del punto decisivo” non aveva considerato che l’assegnazione di (OMISSIS) era avvenuta prima dell’assegnazione di (OMISSIS).

1.2. Con il secondo motivo di ricorso i M. denunciano la violazione della L. 5 agosto 1978, n. 457, anche in relazione alle norme dettate dalla L. n. 43 del 1949 e dal D.P.R. 9 aprile 1956, n. 1265, la mancata applicazione degli artt. 1351, 1362-1367 e 2932 c.c. ed ancora un vizio di motivazione insufficiente o errata poichè, contrariamente all’assunto fatto proprio dal giudice d’appello che ha ignorato l’efficacia autonoma e nel contempo definitoria del negozio traslativo, il contratto definitivo è concluso “senza alcun riferimento alle vicende del preliminare” e la tesi per cui un vizio del preliminare comporta la nullità del definitivo “è del tutto arbitraria ed estranea al diritto”.

1.3. I sopradetti motivi che possono essere esaminati congiuntamente in quanto afferenti al medesimo profilo decisionale, sono fondati e meritano perciò di essere accolti con il conseguente assorbimento del terzo, del quarto e del quinto motivo di ricorso svolti in via subordinata.

1.4. Nella specie consta dai fatti di causa rappresentati dagli istanti in sede di ricorso che il loro dante causa G.F., già assegnatario di un alloggiodi edilizia residenziale pubblica sito in (OMISSIS) a seguito di cessione avvenuta il (OMISSIS), in data 6.12.1979, a seguito dell’assegnazione intervenuta il 1.6.1963, procedeva all’acquisto di altro alloggio analogo alla (OMISSIS) e, su questo presupposto e segnatamente sul fatto che l’assegnazione di un nuovo alloggio in favore di chi già fosse assegnatario di un alloggio analogo era preclusa a mente del D.P.R. n. 2 del 1959, lo IACP competente, subentrato nel frattempo agli enti già proprietari degli alloggi prima della loro cessione in favore del G., aveva provveduto ad intimare la restituzione dell’alloggio di (OMISSIS) sul rilievo che detta ultima assegnazione doveva ritenersi viziata da nullità.

1.5. Ciò detto occorre dare atto che le disposizioni invocate dall’Azienda oggi controricorrente onde legittimare la chiesta pronuncia di nullità sono state fatte oggetto di espressa abrogazione ai sensi della L. 8 agosto 1977, n. 513, art. 27, sicchè essa, non essendo nelle more intervenute disposizioni di analogo contenuto preclusivo, non erano più vigenti alla data del 6.12.1979 allorchè veniva stipulato in favore del G. l’atto di cessione dell’immobile di (OMISSIS).

Come, invero, già affermato da questa Corte, “il divieto di assegnare in godimento od in proprietà immobili di edilizia residenziale pubblica a quanti fossero già titolari di diritti reali o personali di godimento su altri immobili dello stesso tipo, già previsto in via generale dal D.P.R. n. 2 del 1959, art. 2, è stato abrogato dalla L. n. 513 del 1977, art. 27”, con l’ovvio conseguente riflesso “che l’assegnatario di un immobile di edilizia residenziale pubblica può acquistare la proprietà o il godimento di altro immobile analogo, ove ciò non sia vietato da disposizioni particolari” (Cass., Sez. 3, 26/06/2007, n. 14741).

1.6. Non sussistendo perciò alcuna preclusione in questo senso il giudice d’appello avrebbe dovuto prendere atto dell’intervenuta abrogazione ed avrebbe dovuto, in accoglimento del gravame proposto dai M., riformare conseguentemente la decisione di primo grado che aveva dichiarato la nullità del negozio in applicazione di una norma abrogata.

Non averlo fatto rende la decisione errata e ne comporta pertanto la doverosa cassazione.

2. Cassandosi perciò l’impugnata sentenza e non essendo necessario procedere ad ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, mediante il rigetto della domanda proposta dallo IACP di Roma nei confronti di G.F. con citazione notificata il 27.2.1982.

3. Le spese seguono la soccombenza nel presente giudizio, mentre possono compensarsi quanto ai gradi di merito, avuto riguardo al consolidamento del quadro interpretativo intervenuto successivamente alla proposizione della domanda.

PQM

Accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il terzo, il quarto ed il quinto motivo, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, respinge la domanda proposta dallo IACP di Roma nei confronti di G.F. con citazione notificata il 27.2.1982; condanna il controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 7000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge; compensa le spese relative ai giudizi di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 16 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2017

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