Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10716 del 24/05/2016


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 10716 Anno 2016
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 16957-2013 proposto da:
CASTELCERVO VACANZE S.R.L.

(C.E.

05247421000),

in

persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BERTOLONI 26-B,
presso l’avvocato CARMINE BEVILACQUA, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO
PETRONI, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
CONSORZIO COSTA SMERALDA, e SERVIZI CONSORTILI COSTA
SMERALDA S.P.A., in persona dei rispettivi legali

Data pubblicazione: 24/05/2016

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 20, presso
l’avvocato AUGUSTA CIMINELLI, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ANTONIO AURICCHIO,
giusta procura a margine del controricorso;
controricorrenti

avverso la sentenza n. 143/2012 della CORTE D’APPELLO
DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI,
depositata il 15/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/04/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO
VALITUTTI;

udite”, per iitroricorrenti, l’AvvocHto AURICCHIO
ANTONIO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUISA DE RENZIS che ha concluso per il
rigetto del ricorso

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RITENUTO IN FATTO.
1. Con atto di citazione notificato il 18 dicembre 2002, la Castelcervo Vacanze s.r.l. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Tempio Pausania, il Consorzio Costa Smeralda, la Servizi Consortili Costa Smeralda s.p.a., il Comune di Arzachena, ed i consorziati sigg.
Rosangela Riccadonna, Filippo Saponaro, Antonietta Tiozzo, Maria

non era tenuta al pagamento degli oneri economici consortili, alla
medesima illegittimamente addebitati, e dichiararsi, al riguardo, la
nullità di talune clausole dello Statuto del Consorzio, ovvero, in subordine, dichiararsi che l’attrice era tenuta al pagamento dei soli
oneri successivi all’acquisto, avvenuto nel 1998, degli immobili ricompresi nell’area consortile, e non anche dei contributi gravanti,
per gli stessi beni, sulla propria dante causa Castelcervo s.r.l.
Il Consorzio Costa Smeralda e la Servizi Consortili Costa Smeralda
s.p.a., costituitisi in giudizio, si opponevano alla pretesa attorea e
spiegavano domanda riconvenzionale, diretta ad ottenere la condanna della Castelcervo Vacanze s.r.l. al pagamento, per oneri consortili ed interessi, dell’importo di C 765.270,39. Il Tribunale adito
– dichiarato con ordinanza del 18 marzo 2005 estinto, per mancata
integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i consorziati, il
procedimento in relazione alle domande proposte dalla società attrice – con sentenza n. 152/2006, depositata il 10 luglio 2006, respingeva la domanda riconvenzionale, compensando le spese di lite.
2. Avverso la decisione di prime cure proponevano appello il Consorzio Costa Smeralda e la Servizi Consortili Costa Smeralda s.p.a.,
che veniva parzialmente accolto dalla Corte di Appello di Cagliari,
con sentenza n. 143/2012, depositata il 15 maggio 2012, con la
quale il giudice del gravame – ritenuto comprovato, alla stregua dei
documenti prodotti nel giudizio di seconde cure, considerati indispensabili per la decisione, ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ., il
credito degli appellanti per le quote consortili – condannava
l’appellata Castelcervo Vacanze s.r.l. al pagamento della somma di

Tobrol ed Elisabetta Falcucci, chiedendo accertarsi che essa istante

C 336.679,88, oltre interessi legali, in favore della Servizi Consortili
Costa Smeralda s.p.a.
3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto, quindi, ricorso la
Castelcervo Vacanze s.r.l. nei confronti del Consorzio Costa Smeralda e della Servizi Consortili Costa Smeralda s.p.a., affidato a cinque
motivi.

art. 378 cod. proc. civ.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo, secondo e terzo motivo di ricorso – che, per la loro
evidente connessione, vanno esaminati congiuntamente – la Castelcervo Vacanze s.r.l. denuncia la violazione o falsa applicazione
dell’art. 345 cod. proc. civ., nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti decisivi del giudizio, in relazione
all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ .(nel testo applicabile
ratione temporis).
1.1. La ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale abbia
ritenuto – peraltro sulla base di una motivazione del tutto incongrua
ed inadeguata – che fossero indispensabili per la decisione, e che,
quindi, ne fosse ammissibile la produzione per la prima volta in appello, i seguenti documenti: a) copia delle deliberazione assembleari
di approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi per le annualità
1991-2005; b) copia della deliberazione n. 8 del 1987, con la quale
il consiglio di amministrazione del Consorzio aveva stabilito il metodo di determinazione, per quote milionesimaii, degli oneri consortili
in questione; c) le richieste di pagamento inviate annualmente dal
Consorzio, dalle quali risultava la specifica indicazione della proprietà della odierna ricorrente e della sua dante causa (Castelcervo
s.r.I.). La Corte di Appello – muovendo dal rilievo secondo cui la
domanda riconvenzionale del Consorzio e della Servizi Consortili, di
condanna della Castelcervo Vacanze s.r.l. al pagamento delle quote
consortili fosse stata rigettata per inidoneità della prova offerta, costituita da un estratto conto predisposto dallo stesso ente e dal decreto ingiuntivo emesso nei confronti della dante causa della società

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4. I resistenti hanno replicato con controricorso e con memoria ex

appellata, Castelcervo s.r.l. – ha, invero, ritenuto che la documentazione prodotta in appello consentisse di desumere l’importo complessivo da ripartire tra i consorziati e, quindi, anche a carico della
Castelcervo Vacanze s.r.l. La Corte di merito ha concluso, pertanto,
nel senso che “il nuovo apporto probatorio” fosse indispensabile ai
fini del decidere e, pertanto, “pienamente ammissibile”.

sarebbero tutt’altro che indispensabili per la decisione, ai sensi
dell’art. 345 cod. proc. civ., trattandosi “di documentazione inidonea a dare effettiva e puntuale prova del presunto credito del Consorzio verso la Casteicervo Vacanze”, non emergendo da tale documentazione nessun elemento certo in ordine all’esatta entità del
presunto debito dell’odierna ricorrente per i contributi consortili in
questione. Peraltro, dalla nota del 15 maggio 2009, la Corte territoriale avrebbe potuto desumere che lo stesso Consorzio aveva riconosciuto che il debito complessivo della Castelcervo Vacanze s.r.l.,
nei suoi confronti, ammontava a soli C 64.040,65, con la conseguenza che l’indispensabilità dei documenti prodotti in appello risulterebbe, a fortiori, da escludere. D’altro canto, il giudice di appello
non avrebbe in alcun modo indicato le ragioni per le quali la mera
approvazione dei bilanci preventivi o consuntivi del Consorzio da
parte dell’assemblea, senza che in detti bilanci vi fosse un’effettiva
e specifica ripartizione degli oneri tra i singoli consorziati, dovrebbe
costituire prova del preteso credito nei confronti di ciascuno di essi.
1.3. Le censure suesposte sono inammissibili.
1.3.1. E’ bensì vero, infatti, che – come evidenzia la ricorrente – la
giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che il giudizio
di indispensabilità della prova nuova in appello, previsto dall’art.
345, comma 3, cod. proc. civ. (fino alla riforma apportata dalla I. n.
134 del 2012, non applicabile al caso concreto “ratione temporis”),
non attiene al merito della decisione, ma al rito, atteso che la corrispondente questione rileva ai fini dell’accertamento della preclusione processuale eventualmente formatasi in ordine all’ammissibilità
di una richiesta istruttoria di parte; con la conseguenza che, quan-

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1.2. Osserva, per converso, la ricorrente che i documenti suindicati

do venga dedotta, in sede di legittimità, l’erroneità dell’ammissione
o della dichiarazione di inammissibilità di una prova documentale in
appello, la Corte di cassazione, chiamata ad accertare un “error in
procedendo” è giudice anche del fatto, ed è quindi tenuta a stabilire
essa stessa se si trattasse di prova indispensabile (cfr. Cass.
14098/2009; 4478/2011; 1277/2016). E tuttavia, tale potere-

tiva censura, il che comporta che i documenti, della cui indispensabilità per il giudizio si discute, siano, oltre che indicati, anche trascritti (nelle parti essenziali), nel rispetto del principio di autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ., o allegati al ricorso, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 4, dello stesso codice (Cass.
1277/2016, in motivazione); e ciò in conformità all’indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità in tema di deduzione degli
errores in procedendo (cfr., ex plurimis, Cass. 1170/2004;
8575/2005; 16245/2005).
1.3.2. Nel caso concreto la ricorrente non ha, per contro, trascritto,
né allegato al ricorso, i documenti nuovi prodotti in appello dal Consorzio, i documenti già prodotti dall’ente in prime cure (estratto
conto e decreto ingiuntivo), e neppure la richiamata nota del 15
maggio 2009 (che, a suo dire, conterrebbe un riconoscimento da
parte del Consorzio circa l’effettivo ammontare del suo credito), onde consentire a questa Corte di operare il giudizio di indispensabilità
dei documenti allegati in appello, ex art. 345 cod. proc. civ., sulla
base del solo ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza.
1.3.3. Né la Corte di merito, una volta adeguatamente motivato in
ordine alla indispensabilità dei documenti, ai sensi della norma succitata, era ulteriormente tenuta, come dedotto dalla esponente, ad
individuare ipotetiche disposizioni di legge o principi di diritto – la
cui esistenza, peraltro, non è neppure adombrata nel ricorso – dai
quali desumere che l’approvazione dei bilanci del Consorzio poteva
costituire prova del credito dell’ente nei confronti dei consorziati.
1.4. Per tali ragioni, dunque, i motivi, in quanto inammissibili, non
possono trovare accoglimento.

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dovere della Corte presuppone pur sempre l’ammissibilità della rela-

2. Con il quarto motivo di ricorso, la Castelcervo Vacanze s.r.l. denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1306 e 2909 cod.
civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
2.1. Avrebbe errato la Corte di Appello, ad avviso della ricorrente,
nel ritenere – pur avendone escluso un’efficacia diretta, ex artt.
1306 e 2909 cod. civ. – che il giudicato formatosi, per effetto

emesso nei confronti della sua dante causa Castelcervo s.r.I., fosse
applicabile, in via riflessa, come elemento di prova documentale
valutabile, anche alla posizione giuridica della Castelcervo Vacanze
s.r.l. La Corte territoriale non avrebbe, invero, tenuto conto del fatto che quest’ultima – debitrice solidale delle quote consortili, ai
sensi dell’art. 4 dello Statuto dell’ente, con la venditrice degli immobili ricompresi nel comprensorio del Consorzio Costa Smeralda si sarebbe trovata in una situazione di piena autonomia rispetto al
rapporto debitorio intercorrente tra l’ente creditore ed il condebitore
solidale, Castelcervo s.r.l. Sicchè, sarebbe indubitabile che il giudicato formatosi su tale rapporto non potrebbe avere rilevanza alcuna, neppure indiretta, nel diverso rapporto tra il creditore e la esponente, atteso il disposto dell’art. 1306, comma 1, cod. civ.
2.2. Il motivo è infondato, anche se la motivazione dell’impugnata
sentenza deve essere corretta, ai sensi dell’art. 384, ultimo comma,
cod. proc. civ., laddove parla di efficacia riflessa del giudicato, di cui
al menzionato decreto ingiuntivo, nei confronti dell’odierna ricorrente.
2.2.1. Va rilevato, infatti, che dalla decisione di appello (p. 8) si desume che il predetto provvedimento monitorio – divenuto definitivo
per estinzione del giudizio di opposizione, conseguente alla mancata
riassunzione a seguito della dichiarazione di fallimento dell’ opponente Castelcervo s.r.l. – era stato dal Consorzio richiesto ed ottenuto nei confronti di quest’ultima, dante causa dell’appellata Castelcervo Vacanze s.r.I., come si evince anche dallo stesso ricorso per
cassazione proposto da tale ultima società (p. 6). Ebbene, la qualità
di debitrice solidale con la venditrice per le quote consortili, rivestita

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dell’estinzione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo

dalla odierna ricorrente ai sensi dell’art. 4 dello Statuto del Consorzio, non può in alcun modi impedire nella specie, attesa la qualità
anche di avente causa della debitrice soccombente nel procedimento monitorio, sussistente in capo alla Castelcervo Vacanze s.r.l.,
un’efficacia diretta – e non riflessa – del giudicato in questione nei
confronti della medesima, ai sensi dell’art. 2909 cod. civ.

1306 cod. chi., secondo il quale la sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido (o tra il debitore e uno dei creditori
in solido), non ha effetto contro gli altri debitori (o contro gli altri
creditori) – a differenza di quello enunciato nel secondo comma relativo alla facoltà concessa ai debitori o ai creditori in solido di avvalersi del giudicato ad essi favorevole – non ha carattere eccezionale,
ma costituisce applicazione ad una particolare categoria di rapporti
giuridici del principio generale stabilito dall’art. 2909, per cui gli effetti del giudicato si producono solo fra le parti, i loro eredi o aventi
causa (Cass. 1890/1965). Tale principio – com’è del tutto evidente
– implica, a contrario, che nelle peculiari ipotesi nelle quali il condebitore solidale è anche avente causa dell’originario debitore, il giudicato formatosi nei confronti di quest’ultimo produce i suoi effetti
anche nei confronti del primo, ai sensi degli artt. 111, comma 4,
cod. proc, civ. e 2909 cod. civ. La regola ivi enunciata esprime, infatti, il principio della continuità soggettiva dell’accertamento contenuto nella sentenza passata in cosa giudicata, il quale non vincola
soltanto le parti del giudizio nel quale la sentenza è stata pronunciata, ma anche i loro eredi ed aventi causa, giacchè questi ultimi, sul
piano sostanziale, sono i continuatori del rapporto giuridico di cui
era parte l’alienante (Cass. 13552/2006).
2.3. Ne discende, pertanto, che la censura in esame non può che
essere disattesa.
3. Con il quinto motivo di ricorso, la Castelcervo Vacanze s.r.l. denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti
decisivi della controversia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5
cod. proc. civ. (nel testo applicabile ratione temporis).

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2.2.2. Ed invero, ii principio cui si ispira il primo comma dell’art.

3.1. La istante – oltre a riproporre doglianze (omessa considerazione del valore non decisivo di bilanci in atti, del giudicato nei confronti della dante causa, e delle altre risultanze istruttorie) assorbite
dal rigetto dei motivi che precedono – lamenta che la Corte territoriale abbia del tutto omesso di esporre le ragioni per le quali non
avrebbe tenuto conto della nota del Consorzio del 15 maggio 2009,

appello avrebbe potuto trarre elementi decisivi per una diversa, e
minore, quantificazione del credito del Consorzio Costa Smeralda.
3.2. Il mezzo è inammissibile.
3.2.1. Il ricorso per cassazione – nel rispetto del suindicato principio
di autosufficienza – deve, invero, contenere in sé tutti gli elementi
necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della
sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a
fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti ai pregresso giudizio di merito. Pertanto, il ricorrente che denuncia, sotto il profilo dell’omessa o insufficiente motivazione su un
punto decisivo della controversia, la mancata o erronea valutazione
delle risultanze istruttorie ha l’onere di indicarne e di riprodurne
specificamente il contenuto (cfr. ex plurimis, Cass. 15952/2007;
8569/2013; 14784/2015).
3.2.2. Nel caso di specie, la ricorrente – come si è dianzi già rilevato
– non ha, per contro, né trascritto (quanto meno nelle parti essenziali) , né allegato al ricorso la nota in questione, ai fini di consentire alla Corte di stabilirne la rilevanza sul piano probatorio.
3.3. La censura, poiché inammissibile, non può, pertanto, essere
accolta.
4. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso proposto dalla Casteicervo
Vacanze s.r.l. deve essere, di conseguenza, integralmente rigettato.
5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, nella
misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione;

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prodotta dalla Castelcervo Vacanze s.r.l., dalla quale il giudice di

rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio, che liquida in € 10.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, spese
forfettarie ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, co. i quater,
del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti
per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della rima Sezione
Civile, il 26 aprile 2016.

norma del co. i bis dello stesso art. 13.

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