Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10716 del 22/04/2021
Cassazione civile sez. VI, 22/04/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 22/04/2021), n.10716
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28584-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
C.E., elettivamente domiciliata presso la cancelleria
della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e
difesa dall’Avvocato ANGELO FLACCAVENTO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3443/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTRARIA
REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 03/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA
LA TORRE.
Fatto
RITENUTO
che:
In controversia avente ad oggetto il diniego tacito opposto dall’Amministrazione finanziaria al rimborso richiesto da C.E. ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, della quota pari al 90% delle imposte versate dalla contribuente, per Irpef da lavoro dipendente, in relazione agli anni 1990, 1991 e 1992, in quanto residente in una delle province colpite degli eventi sismici del dicembre 1990, con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado che ha ritenuto dovuto il chiesto rimborso, preso atto che nella specie l’importo risultava provato, la domanda di rimborso proposta nei termini e che la sopravvenuta normativa (art. 16 octies), riguardava la fase di esecuzione del rimborso, non incidendo pertanto sul diritto al rimborso.
C.E. si è costituita con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. Con l’unico motivo del ricorso l’Agenzia ha dedotto la violazione e falsa applicazione della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, come modificato dal D.L. n. 91 del 2017, art. 16 octies, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 123 del 2017, sostenendo che la modifica legislativa introdotta dal decreto legge citato – che ha operato una riduzione al 50% del rimborso spettante ai soggetti che ne abbiano diritto e, addirittura, ha escluso lo stesso rimborso in caso di superamento delle risorse stanziate nel bilancio dello Stata – è applicabile anche alla fattispecie.
2. Il motivo è infondato.
3. Questa Corte ha più volte ribadito che i limiti quantitativi al rimborso delle maggiori imposte pagate, fino a concorrenza dell’apposito stanziamento con riduzione del 50% in ipotesi di eccedenza delle richieste, introdotti dalla norma sopravvenuta, attuata con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 195405/2017 del 26/09/2017, non incide sul titolo della ripetizione, ma unicamente sull’esecuzione dello stesso, delineandosi come un posterius rispetto all’odierno giudizio; peraltro, costituisce jus receptum l’affermazione che, in mancanza di disposizioni transitorie, non incida sui giudizi in corso l’introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo di rimborso (es. tra le tante Cassazione civile, sez. trib., 24/04/2015, n. 8373, in tema di IVA), che rende complessivamente tuttora operanti e pienamente attuali i consolidati principi di diritto enunciati in materia da questa Corte.
Ritiene, quindi, il Collegio che il delineato ius superveniens, attuato con il sopra citato provvedimento direttoriale, per nulla incide sulla questione della quale è investita la Corte con il ricorso in esame, ovvero del diritto al rimborso IRPEF spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, qual è l’intimata, operando i limiti delle risorse stanziate e venendo in rilievo eventuali questioni sui conseguenziali provvedimenti liquidatori emessi dall’Agenzia delle entrate soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza (Cass. n. 5167 del 26/02/2020, n. 4570 del 21/02/2020).
4. Il ricorso va pertanto rigettato, essendosi la CTR attenuta agli indicati principi. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese, liquidate in Euro. 2.300,00, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021