Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10716 del 04/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 04/05/2010, (ud. 06/04/2010, dep. 04/05/2010), n.10716

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 33142-2006 proposto da:

T.F.P. S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VIRGILIO 8, presso lo studio

dell’avvocato CICCOTTI ENRICO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FORTUNAT ANDREA, giusta mandato in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore avv.to S.

G.P., in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. –

Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati

MARITATO LELIO, CORRERA FABRIZIO, SGROI ANTONINO, CORETTI ANTONIETTA,

giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

CARALT S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 959/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 20/07/2006 r.g.n. 334/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI NUBILA;

udito l’Avvocato LELIO MARITATO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino; che ha concluso per inammissibilità e in subordine

il rigetto dei ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 14.2.2003, la società cooperativa a responsabilità limitata TFP proponeva opposizione contro una cartella esattoriale per presunte omissioni contributive, a fronte degli anni 1998 e 1999, nei confronti dell’INPS e della concessionaria per la riscossione Caralt spa. Deduceva l’opponente di avere sempre corrisposto i dovuti versamenti per i soci, sulla base delle indicazioni dello stesso Istituto, il quale per la prima volta nel 1999 aveva comunicato la tabella delle contribuzioni da applicarsi fino dal 1994 sulla base di quanto stabilito dal D.M. 27 aprile 1985, laddove secondo detta opponente occorreva fare riferimento al settore merceologico. Eccepiva ancora la decadenza del D.Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 25 ed evidenziava il contrasto del comportamento dell’INPS al criterio di buona fede, avendo esso stesso dato causa all’errore.

2. Previa costituzione ed opposizione dei convenuti, il Tribunale riteneva non dovute le sanzioni sino all’atto della messa in mora, a causa del comportamento incolpevole della società e condannava la stessa al pagamento della minor somma di Euro 426.075,00 oltre sanzioni da detta messa in mora, compensando le spese. Proponeva appello la TFP. Previa costituzione ed opposizione dell’INPS e della SCCI spa, la Corte di Appello di Torino confermava la sentenza di primo grado. Questa in sintesi la motivazione della sentenza di appello:

Il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25 è entrato in vigore il 1.1.2004, L. n. 350 del 2003, ex art. 4, comma 25;

– non sussiste violazione della L. n. 402 del 1996, art. 3: il fatto che siano stati effettuati accertamenti da parte della Confederazione delle cooperative italiane a sensi del D.L.C.P.S. n. 1577 del 1947, art. 3 e succ. modd. non esclude la possibilità che gli enti previdenziali compiano autonomi accertamenti; le dichiarazioni dell’INPS circa la regolarità dei versamenti non precludono l’attività degli organi ispettivi, assumendo rilevanza in punto di sanzioni, come è avvenuto nella specie;

– richiamato il D.P.R. n. 602 del 1970, art. 6 va ribadito che i criteri di determinazione delle classi contributive, demandata al Ministero del Lavoro, sono costituiti non solo dalla classe merceologica, ma anche dalla provincia e dalla zona;

– nella specie, previo accordo con le organizzazioni sindacali, il Ministro ha fissato per la provincia di Alessandria la 34^ classe, mentre la nota in data 8.10.1984 del predetto ministero attiene ad una cooperativa portabagagli;

– in definitiva il D.M. impugnato in via incidentale è legittimo;

– dopo la messa in mora, non è ulteriormente applicabile il criterio dell’affidamento.

3. Ha proposto ricorso per Cassazione la TFP deducendo quattro motivi. Resiste con controricorso l’INPS, per eccepire l’inammissibilità del ricorso. La Caralt e la SCCI sono rimaste intimate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con i quattro motivi del ricorso, la ricorrente deduce :

violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 448 del 1998, art. 13, del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25, della L. n. 689 del 1981, art. 14, art. 97 Cost., deducendo che l’iscrizione a ruolo doveva avvenire entro il 31.12.2000, a nulla rilevando che nel gennaio 2001 l’INPS abbia notificato altro verbale ispettivo. In particolare, la proroga del termine al 31.12.2000 non poteva valere perchè la norma entrava in vigore il 1.1.2001;

violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 903 del 1965, art. 35, del D.P.R.. n. 612 del 1970, art. 6 del D.M. 27 aprile 1985, art. 97 Cost. e della L. n. 242 del 1990 e L. n. 212 del 2000, sotto il profilo dell’illegittimità della determinazione delle classi contributive;

violazione della L. n. 402 del 1996, art. 3 del D.L.C.P.S. n. 1577 del 1947, art. 3 del D.Lgs. n. 220 del 2002, art. 7 ss. sotto il profilo che i revisori nominati dal Ministero avevano ritenuto regolare la contribuzione ed era quindi precluso un potere di nuovo accertamento da parte dell’INPS;

omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in fatto circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, sotto il profilo che la Corte di Appello ha omesso di pronunciare sulla “quanti minoris” prospettata dalla ricorrente, la quale avrebbe dovuto costituire oggetto di domanda riconvenzionale ed avrebbe comunque dovuto annullare le sanzioni.

5.1 primi tre motivi, articolati come violazione di legge, debbono essere corredati al termine di ciascuno di essi (o in capo a ciascuno di essi secondo una interpretazione estensiva) dalla formulazione di un quesito di diritto, a sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile in ragione della data di pubblicazione della sentenza di appello.

Nella specie manca qualsiasi quesito di diritto, come eccepito dalla difesa dell’INPS. Quanto precede determina l’inammissibilità dell’impugnazione.

6. Il quarto motivo, prospettato come vizio di motivazione, contiene due profili: per il primo, la Corte di Appello non ha tenuto conto di una riduzione del “quantum” contenuta in una comunicazione del 20.5.2002 dell’INPS. La parte non precisa nè indica in quale sede ed in quale atto del processo tale documento sia stato ritualmente introdotto nel giudizio, mentre deduce, sempre come vizio di motivazione, che detta “quanti minoris” doveva formare oggetto di domanda riconvenzionale . Per il secondo profilo, la Corte di Appello avrebbe dovuto comunque abbuonare le sanzioni tutte, perchè l’INPS aveva dato causa all’errore. Il primo profilo è inammissibile per difetto di autosufficienza del ricorso anche in relazione alla novità della questione. Il secondo profilo è inammissibile perchè la Corte di Appello ha motivato in ordine alle sanzioni e quindi non sussiste la dedotta omessa pronuncia.

7. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo in favore della parte costituita. Non vi è luogo a provvedere sulle spese quanto alle altre parti intimate.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e condanna la TFP. scarl. a rifondere all’INPS le spese del grado, che liquida in Euro 13,00 oltre Euro duemila/00 per onorari, più spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2010

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