Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10715 del 24/05/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 1 Num. 10715 Anno 2016
Presidente: BERNABAI RENATO
Relatore: DIDONE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 24007-2013 proposto da:
DANILE ANTONELLA (c.f. 00309410843), in proprio e
nella qualità di amministratore unico della DA.MA.SCO.
S.A.S., STUDIO FISIOKINESI-TERAPICO, domiciliata in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE

Data pubblicazione: 24/05/2016

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
2016
854

dall’avvocato ANTONINO MARIA CREMONA, giusta procura a
margine del ricorso;

ricorrente

contro

LO PRESTI ANNA,

SCIORTINO CARMELO,

CACCIATORE

1

GERLANDA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI
SCIALOJA 3, presso l’avvocato RENATO PIERO BIASCI, che
li rappresenta e difende, giusta procura speciale per
Notaio dott. PIETRO COSTAMANTE di PALERMO – Rep.n.
19980 del 6.11.2013;

avverso la sentenza n. 1120/2012 della CORTE D’APPELLO
di PALERMO, depositata il 19/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/04/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO
DIDONE;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato A.M. CREMONA che
ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per i controricorrenti, l’Avvocato R.P. BIASCI
che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per il
rigetto dei motivi da uno a quattro, inammissibilità
in subordine rigetto dei restanti motivi previa

– controricorrenti

l’inammissibilità per l’ultimo motivo.

2

Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- Danile Antonella, in proprio e nella qualità di
amministratore unico della s.a.s. “DA.MA.SCO. – Studio
Fisiokinesi-terapico”, ha proposto ricorso per cassazione formulando sette motivi – contro la sentenza non definitiva

Palermo ha rigettato il suo appello incidentale contro la
decisione di primo grado – nella parte in cui era stata
disattesa la sua richiesta di cancellazione dal ruolo di
più cause riunite per non essere le parti comparse dinanzi
al collegio in udienza nella quale i magistrati avevano
aderito all’astensione dalla partecipazione alle udienze
proclamata dall’ANM. Con la stessa sentenza la corte di
merito, in accoglimento dell’appello principale proposto
dai soci accomandanti Sciortino Carmelo,

Cacciatore

Gerlanda e Lo Presti Anna, in parziale riforma della
decisione del tribunale, ha annullato la delibera (del
31.8.2004) di esclusione dei predetti soci dalla s.a.s.,
ritenendo

che

fosse

giustificata

la

loro mancata

partecipazione all’assemblea per non essere stati messi in
grado di visionare la documentazione relativa ai bilanci da
approvare mentre era insussistente la contestata violazione
della collaborazione con società concorrente perché il
divieto di concorrenza di cui all’art. 2301 c.c. non

è

applicabile al socio accomandante ai sensi degli artt. 2315
e 2318 c.c.
3

in data 19.7.2012 con la quale la Corte di appello di

Resistono con controricorso Sciortino Carmelo, Cacciatore
Gerlanda e Lo Presti Anna.
Nel termine di cui all’art. 378 c.p.c. le parti hanno
depositato memoria.
1.1.- Deve essere preliminarmente disattesa l’eccezione di

presso la cancelleria – sollevata nella memoria dalla
ricorrente essendo nella concreta fattispecie applicabile
il principio per il quale nel giudizio per cassazione, a
seguito delle modifiche dell’art. 366 cod. proc. civ.
introdotte dall’art. 25 della legge 12 novembre 2011, n.
183, qualora il ricorrente non abbia eletto domicilio in
Roma ed abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica
certificata ai soli fini delle comunicazioni di cancelleria
– così come è avvenuto nella concreta fattispecie – è
valida la notificazione del controricorso presso la
cancelleria della Corte di cassazione, perché, mentre
l’indicazione della PEC senza ulteriori specificazioni è
idonea a far scattare l’obbligo del notificante di
utilizzare la notificazione telematica, non altrettanto può
affermarsi nell’ipotesi in cui l’indirizzo di posta
elettronica sia stato indicato in ricorso per le sole
comunicazioni di cancelleria (Sez. 6 – 3, Sentenza n. 25215
del 27/11/2014 e successive conformi). Nel ricorso,
inoltre, è espressamente eletto domicilio in Agrigento (v.
procura speciale a margine del ricorso).
4

inammissibilità del controricorso – perché notificato

Per mera completezza, poi, va ricordato che – come è stato
rilevato in dottrina – nell’interpretazione di espressioni
del linguaggio ordinario che sono state tecnicizzate nel
discorso giuridico acquisendo un significato diverso da
quello comune, il significato medesimo va desunto dai testi

sufficiente il raffronto tra l’art. 136 cod. proc. civ. in
tema di “comunicazioni” e l’art. 137 cod. proc. civ. in
tema di “notificazioni” per escludere che parte ricorrente
si volesse riferire, con il termine comunicazioni,
indifferentemente, all’una o all’altra forma richiesta
dalla legge – diverse sotto il profilo soggettivo e
oggettivo – per portare a conoscenza di una parte un
determinato atto.
1.2.- Inammissibile, poi, è la produzione di atti e
documenti mediante inserimento in fotocopia nel ricorso da
pag. 60 a pag. 406 mentre è infondata l’eccezione di
inammissibilità del ricorso per difetto di specialità della
procura, posto che questa è apposta a margine del medesimo
ricorso e tanto appare sufficiente a integrare la
specialità ex art. 365 c.p.c.
2.- Con i primi quattro motivi la ricorrente – denunciando
violazione di norme di diritto, vizio di motivazione e
nullità della sentenza – censura la sentenza impugnata
nella parte in cui ha respinto il proprio motivo di appello
incidentale con il quale aveva dedotto che all’udienza del

5

normativi o dall’uso dei giuristi, e, nel caso in esame, è

14

luglio 2005 le cause, poi riunite, avrebbero dovuto

essere cancellate dal ruolo perché il tribunale, stante
l’adesione di tutti i componenti all’astensione dalle
udienze proclamata dall’A.N.M., ha rinviato le cause a
udienza successiva nella quale erroneamente è stata

ruolo, non essendo le parti comparse all’udienza rinviata.
La censura – avente natura di violazione ai sensi dell’art.
360 n. 4 cod. proc. civ. – abilita la Corte all’accesso
agli atti e, dunque, all’esame diretto del verbale
dell’udienza del 14 luglio 2005, dal quale risulta che “il
tribunale, preliminarmente dà atto che tutti i componenti
aderiscono allo sciopero indetto dall’A.N.M.” …, quindi,
“rinvia al 10.11.2005”.
Appare evidente che nessuna attività processuale si è
svolta nell’udienza predetta, sì che, ammessa la mancata
comparizione di tutte le parti, il tribunale neppure
avrebbe potuto ordinare la cancellazione della causa dal
ruolo.
In altri termini, il rinvio – disposto senza che fosse
verbalizzata la presenza o meno delle parti (e non importa
che in altra causa ciò sia avvenuto, come deduce la
ricorrente) – equivale ad un rinvio d’ufficio e l’unica
doglianza che le parti avrebbero potuto muovere sarebbe
stata quella della mancata comunicazione del rinvio
all’udienza successiva ma in questa le parti sono comparse

6

disattesa la sua richiesta di cancellazione della causa dal

regolarmente e la richiesta dell’odierna ricorrente di
ordinare la cancellazione della causa dal ruolo è stata
correttamente disattesa dal tribunale, prima, e dalla corte
di appello dopo.
Invero, la cancellazione della causa dal ruolo presuppone

causa dello sciopero, dei magistrati o anche degli
avvocati, si determina un impedimento allo svolgimento
dell’udienza (per lo sciopero degli avvocati cfr. Sez. 2,
Sentenza n. 11293 del 16/11/1993).
Né rileva la motivazione esibita dalla sentenza impugnata,
stante la natura del vizio denunciato.
Infatti, jn tema di “errores

in

procedendo”, non è

consentito alla parte interessata di formulare, in sede di
legittimità, la censura di omessa motivazione, spettando
alla Corte di cassazione accertare se vi sia stato, o meno,
il denunciato vizio di attività, attraverso l’esame diretto
degli atti, indipendentemente dall’esistenza o dalla
sufficienza e logicità dell’eventuale motivazione del
giudice di merito sul punto. Né il mancato esame, da parte
di quel giudice, di una questione puramente processuale può
dar luogo a omissione di pronuncia (nella concreta
fattispecie denunciata con il quarto motivo),
configurandosi quest’ultima nella sola ipotesi di mancato
esame di domande o eccezioni di merito (Sez. l, Sentenza n.
22952 del 10/11/2015).

7

la diserzione di una udienza regolarmente tenuta mentre a

I primi quattro motivi, dunque, là dove non sono
inammissibili per quanto innanzi detto, sono infondati.
3.- Con

successivi motivi la ricorrente denuncia

violazione di norme di diritto, vizio di motivazione e

proc. civ., lamentando l’erroneità dell’accoglimento della
domanda di annullamento della delibera di esclusione.
Osserva la Corte che tali censure, per la parte in cui
ricostruiscono le contestazioni mosse dai soci esclusi alla
ricorrente (ricorso, pagg. 35-46) sono inammissibili perché
del tutto eccentriche rispetto alla ratio della decisione
impugnata.
E’ del tutto inammissibile, poi, la censura che sostiene
l’inapplicabilità dell’art. 2261 c.c. alla società in
accomandita semplice, posto che la motivazione della
sentenza impugnata è fondata su altri argomenti e,
soprattutto, sulla norma di cui all’art. 2320, comma 3,
c.c.
Talché, dall’applicazione di tale ultima norma e, dunque,
del diritto del socio di verificare la contabilità (cfr.
Sez. 5, Sentenza n. 8407 del 13/06/2002, proprio in
relazione a una s.a.s. e al socio accomandante)
correttamente la corte di merito ha ritenuto giustificato
il comportamento dei soci accomandanti i quali si sono
rifiutati di partecipare all’assemblea per l’approvazione

dei bilanci senza essere stati messi nelle condizioni per
8

nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod.

il controllo dei relativi documenti. Invero, l’ultimo coma
dell’art. 2320 c.c. dispone che in ogni caso i soci
accomandanti “hanno diritto di avere comunicazione annuale
del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di
controllarne l’esattezza consultando i libri e gli altri

corte di merito, è stato in concreto violato nei confronti

dei resistenti.
La sentenza, inoltre, muove dalla specifica previsione
statutaria (art. 7) che prevedeva la sottoposizione del
rendiconto e del bilancio all’approvazione di tutti i soci.
Generica, poi, e, quindi, priva di specificità, appare la
censura (pag. 47 e s.) relativa alla mancata indicazione
dei comportamenti contestati ai soci esclusi nella delibera
di esclusione, posto che la ricorrente si limita a
richiamare il contenzioso pregresso e ad affermare
semplicemente che la motivazione dell’esclusione era
sufficientemente specifica in contrasto con quanto ritenuto
dalla corte di merito, con accertamento in fatto
adeguatamente motivato.
Quanto al divieto di concorrenza, la corte di merito ha
correttamente applicato il principio enunciato dalla
giurisprudenza di legittimità secondo il quale il divieto
di concorrenza, previsto dall’art. 2301 cod. civ. con
riguardo ai soci di società in nome collettivo, è

applicabile nei confronti dei soli soci accomandatari di
9

documenti della società”. Diritto che, come ha accertato la

società in accomandita semplice, che per il combinato
disposto degli artt. 2315 e 2318 cod. civ. hanno i diritti
e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo, e
non anche per i soci accomandanti, salvo che per questi
ultimi non sia pattiziamente previsto con una disposizione

del 16/06/1989). Patto che, dalla sentenza impugnata, non
risulta esistente nella concreta fattispecie.
Infine, l’ultimo motivo concerne una delibera sulla quale
la Corte di appello non ha pronunciato, avendo rimesso la
causa in istruttoria, sì che le relative censure sono
inammissibili.
Il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità – liquidate in
dispositivo – seguono la soccombenza.
Infine,

sussistono i presupposti per il versamento

dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a
norma del comma 1-bis, dell’articolo 13 del d.P.R. n. 115
del 2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente nella spiegata qualità – al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità, liquidate in euro 8.200,00, di cui
euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e
accessori come per legge.

IO

contenuta nel contratto sociale (Sez. 1, Sentenza n. 2887

Ai sensi dell’art. 13 coma 1 quater del d.P.R. n. 115 del
2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis,
dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 aprile
2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA