Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10715 del 22/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/04/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 22/04/2021), n.10715

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24781-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

R.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 91,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato MARIA SONIA VULCANO;

– controricorrente –

e contro

M.L., M.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1504/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 05/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia, che ha rigettato l’appello dell’Ufficio in controversia su impugnazione da parte di M.L., M.G. ed R.E., nella qualità di coobbligati in solido di Mo.Gi., deceduto nel (OMISSIS), di avvisi di accertamento per il possesso di un investimento finanziario (Euro. 362.886,00), sotto forma di polizza assicurativa, per omessa compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi anno 2006. La CTR ha ritenuto assorbente di ogni altra questione la non retroattività della norma di cui al D.Lgs. n. 78 del 2009, art. 12, comma 2, che ha introdotto la presunzione legale di reddito sottratto a tassazione in ipotesi di omessa compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi per illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all’estero.

R.E. si costituisce con controricorso e deposita memoria.

L’Agenzia delle Entrate deposita memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo, si deduce violazione e falsa applicazione del D.L. n. 78 del 2009, art. 12, del D.Lgs. n. 194 del 2009, art. 1, e D.L. n. 167 del 1990, art. 4, per avere la CTR ritenuto non retroattiva la presunzione legale di redditi sottratti a tassazione introdotta dall’art. 12 cit., per l’anno 2006 (per presunzione di illecito trasferimento di attività economiche all’estero e omessa compilazione del quadro RW).

Il motivo è infondato.

Ritiene la Corte che debba essere confermato l’indirizzo già espresso in materia (da Cass. sez. 5 n. 1302/2021; sez. 5, n. 33893/2019, Cass. sez. 6-5, ord. 2 febbraio 2018, n. 2662, solo isolatamente contraddetto da Cass. sez. 6-5, ord. 12 febbraio, n. 3276, e di seguito viceversa riaffermato da Cass. sez. 5, 21 dicembre 2018, n. 33223 e da Cass. sez. 6-5, ord. 30 gennaio 2019, n. 2562), ribadendo il principio secondo cui “La presunzione legale relativa di evasione introdotta – con riferimento all’omessa dichiarazione di investimenti e attività di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato – dal D.L. n. 78 del 2009, art. 12, comma 2, non ha efficacia retroattiva”.

Anche se nei documenti di prassi viene ad essa riconosciuta natura procedimentale (si vedano al riguardo la circolare n. 19/E del 12 giugno 2017 e la circolare n. 6/E del 19 febbraio 2015), questa Corte, con numerose pronunce (Cass. sez. 5 n. 1302 del 2021 cit.; Cass., sez. 6-5, 2/02/2018, n. 2662 cit.; Cass., sez. 5, 21/12/2018, n. 33223; Cass., sez. 6-5, 12/02/2018, n. 3276; Cass., sez. 5, 29/11/2019, n. 31243; Cass., sez. 5, 14/11/2019, n. 29632 e 29633; Cass., sez. 5, 28/11/2019, n. 31085; Cass., sez. 5, 19/12/2019, n. 33893; Cass., sez. 5, 25/02/2020, n. 4984), ha statuito che la presunzione di evasione sancita, con riferimento agli investimenti ed alle attività di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, dal D.L. n. 78 del 2009, art. 12, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 102 del 2009, non ha efficacia retroattiva, e ciò sia in quanto le norme in tema di presunzioni sono collocate, tra quelle sostanziali, nel codice civile, e sia perchè una diversa interpretazione, in violazione degli artt. 3 e 24 Cost., verrebbe a pregiudicare l’effettivo espletamento del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione.

Si è altresì precisato, con riguardo all’interpretazione dell’incipit del D.L. n. 78 del 2009, art. 12, comma 2, “In deroga ad ogni vigente disposizione di legge…”, che la disposizione ha “la precipua finalità di avvantaggiare la posizione del Fisco sul piano dell’accertamento, dando per certo, salva la prova contraria, il fatto della costituzione degli investimenti ed attività finanziarie non dichiarati nei menzionati Paesi o territori a regime fiscale privilegiato mediante redditi sottratti a tassazione”, per cui l’inciso deve intendersi in modo che la deroga espressa ivi contenuta sia da porre in relazione agli ordinari strumenti accertativi (Cass., sez. 5, 19/12/2019, n. 33893 cit.).

Stante dunque l’inapplicabilità, ratione temporis, agli accertamenti riguardanti l’anno 2006, del D.L. n. 78 del 2009, art. 12, entrato in vigore successivamente, il ricorso va respinto, avendo la CTR applicato l’indicato principio.

Le spese vanno compensate in ragione del recente assestarsi della giurisprudenza in materia.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021

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