Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10715 del 05/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 05/06/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 05/06/2020), n.10715

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4270-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DOMENICO

BARONE 31, presso lo studio dell’avvocato BOTTAI ENRICO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1135’012 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 19/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/01/2020 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.

Fatto

PREMESSO

Che:

1. con sentenza in data 19 dicembre 2012, n. 112, la commissione tributaria regionale della Toscana dichiarava illegittimo l’avviso di liquidazione delle imposta di registro e ipotecaria in misura ordinaria, notificato dalla Agenzia delle Entrate a S.M. a seguito del disconoscimento del diritto alle agevolazioni fiscali previste dalla L. 6 agosto 1954, n. 604, delle quali la contribuente si era avvalsa, in data 8 febbraio 2002, al momento della registrazione del contratto di acquisto di un terreno;

2. in particolare la commissione riteneva irrilevante che la contribuente non avesse presentato all’ufficio del registro il certificato definitivo previsto dalla L. n. 604, art. 3, entro il termine decadenziale stabilito dalla medesima legge, art. 4 ed invece esclusivamente rilevante che la contribuente fosse stata iscritta nella “contribuzione agricola INPS” fino dal 4 gennaio 2002, data antecedente alla stipula del contratto (22 gennaio 2002);

3. l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della suddetta sentenza dolendosi, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, della falsa applicazione e del vizio di motivazione quanto all’applicazione, della L. 6 agosto 1954, n. 604, artt. 3, 4 e 5, e successive modifiche;

4. la contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. la L. 6 agosto 1954, n. 604, art. 3, a seguito delle modifiche di cui alla L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 33, stabilisce che, “per conseguire le agevolazioni tributarie di cui alla L. 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni, l’acquirente, i permutanti e l’enfiteuta debbono produrre, al momento della registrazione, insieme all’atto, lo stato di famiglia e un certificato dell’ispettorato provinciale agrario competente per territorio, che attesti la sussistenza dei requisiti di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell’articolo precedente” (ossia che: “1) l’acquirente, il permutante o l’enfiteuta sia persona che dedica abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra; 2) il fondo venduto, permutato o concesso in enfiteusi sia idoneo alla formazione o all’arrotondamento della piccola proprietà contadina e, in ogni caso, in aggiunta a eventuali altri fondi posseduti a titolo di proprietà od enfiteusi dall’acquirente o comunque dagli appartenenti al suo nucleo familiare, non ecceda di oltre un decimo la superficie corrispondente alla capacità lavorativa dei membri contadini del nucleo familiare stesso; 3) l’acquirente, il permutante o l’enfiteuta nel biennio precedente all’atto di acquisto o della concessione in enfiteuti non abbia venduto altri fondi rustici oppure abbia venduto appezzamenti di terreno la cui superficie complessiva non sia superiore ad un ettaro”);

2. la L. n. 604 del 1954, art. 4, e successive modifiche, dispone che “in luogo del certificato dell’Ispettorato provinciale agrario richiesto ai sensi del precedente articolo, comma 1, lett. b), può essere prodotta un’attestazione provvisoria dell’Ispettorato medesimo, dalla quale risulti che sono in corso gli accertamenti per il rilascio del certificato. In tal caso le agevolazioni tributarie sono concesse al momento della registrazione, ma entro tre anni da tale formalità l’interessato deve presentare all’Ufficio del registro il certificato definitivo, attestante che i requisiti richiesti sussistevano fin dal momento della stipula dell’atto; in difetto sono dovute le normali imposte, salvo quanto stabilito dall’articolo seguente …”;

3. La L. n. 604 del 1954, art. 5, modificato dalla L. 26 maggio 1965 n. 590, art. 35, prevede che “quando sia stata resa nell’atto esplicita dichiarazione di voler conseguire le agevolazioni tributarie di cui alla presente legge e non sia stato prodotto nè il certificato provvisorio previsto dall’art. 4, comma 1 4, nè quello definitivo previsto dall’art. 3, sono dovute le normali imposte di registro ed ipotecarie, ma non è precluso il diritto al rimborso se nel termine triennale di prescrizione gli acquirenti, permutanti o enfiteuti presentino apposita domanda all’ufficio del registro competente per territorio, corredato dal certificato dell’ispettorato provinciale agrario di cui all’art. 4, comma 2 “;

4. la sentenza impugnata contrasta con la lettera della legge perchè nega rilievo alla (tempestiva) presentazione all’ufficio del registro del certificato definitivo di cui all’art. 3 (è incontroverso che, nel caso di specie, il certificato definitivo sia stato allegato solo il 5 marzo 2008, dunque oltre sei anni dopo l’atto di trasferimento). Nè, merita aggiungere per completezza, nel caso di specie è mai stato dedotto sussistesse il presupposto solo in presenza del quale, come questa Corte ha precisato, è consentito al contribuente dare la prova in giudizio dei presupposti dell’agevolazione indipendentemente dal deposito del certificato definitivo, ciò che è possibile nel caso di accertata imputabilità non al contribuente ma alla pubblica amministrazione, del mancato ottenimento del certificato definitivo (Cass.n. 2941 del 07/02/2018); 5. il ricorso è fondato, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendovi accertamenti in fatto da svolgere, la causa può essere decisa nel merito (art. 384 c.p.c.) con rigetto dell’iniziale ricorso della contribuente;

6.1e spese del merito sono compensate in ragione del consolidarsi in corso di causa dell’orientamento interpretativo di legittimità che ha rivisto l’intera materia;

7. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente;

compensa le spese del merito;

condanna la contribuente a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del presente giudizio, liquidate in Euro 4100,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2020

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