Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10715 del 04/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 04/05/2010, (ud. 06/04/2010, dep. 04/05/2010), n.10715

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 32835-2006 proposto da:

Z.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUNIGIANA 6,

presso lo studio dell’avvocato D’AGOSTINO GREGORIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato INTILISANO PIETRO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore avv.to S.

G.P., in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. –

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CORRERA

FABRIZIO, COSSU BENEDETTA, CORETTI ANTONIETTA, giusta mandato in

calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

ESAMARCA S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 844/2005 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 12/11/2005 R.G.N. 617/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI NUBILA;

udito l’Avvocato LELIO MARITATO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo,

assorbiti gli altri.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Z.S. adiva il Tribunale di Treviso e successivamente – a seguito di dichiarazione di incompetenza – il Tribunale di Vicenza, per proporre opposizione avverso cartella di pagamento emessa dall’INPS per L. 18.713.741. L’INPS esigeva il contributo fisso o entro il minimale dovuto alla gestione commercianti per gli anni dal 1989 al 1992. Parte opponente eccepiva la prescrizione quinquennale, l’illegittimità della cartella per difetto di motivazione e mancata indicazione dei criteri di determinazione del “quantum” della pretesa impositiva, insussistenza del credito. Si costituiva l’INPS anche quale mandatario della società di cartolarizzazione SCCI e chiedeva la conferma del proprio operato. Il Tribunale decideva la causa rigettando il ricorso in opposizione. Proponeva appello lo Z. e ribadiva in via preliminare la carenza di “ius postulandi” della difesa INPS anche in nome della SCCI, l’eccezione di prescrizione, omessa pronuncia circa le conseguenze di una decadenza dal condono contributivo, nullità della cartella per carenza di indicazioni e infondatezza nel merito della pretesa contributiva.

2. La Corte di Appello decideva la causa nei termini seguenti:

– i procuratori dell’INPS, pur qualificando l’ente convenuto come mandatario della SCCI, si sono costituiti solo per il primo, onde la SCCI non è parte costituita del procedimento in primo e in secondo grado;

– non sussiste la prescrizione quinquennale: infatti la domanda di condono, se non costituisce riconoscimento di debito, è tuttavia l’inizio di una procedura di recupero avvenuta prima dello spirare dell’anno 1995, onde la prescrizione rimane decennale e ad essa vanno aggiunti tre anni di sospensione del termine della L. n. 638 del 1983, ex art. 2, comma 19;

– la questione degli effetti della decadenza dal condono previdenziale è inammissibile, perchè prospettata per la prima volta nelle note autorizzate;

– inammissibile ed infondata è la questione di nullità della cartella, da far valere entro il termine di cinque giorni come opposizione agli atti esecutivi; in ogni caso la quantificazione è esatta perchè si tratta di contributi fissi e sanzioni civili predeterminate per legge, a fronte di una iscrizione alla Camera di Commercio non contestata.

3. Ha proposto ricorso per Cassazione Z.S., deducendo cinque motivi. Resiste con controricorso l’INPS. Le società di esazione SSCI e Esamarca sono rimaste intimate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, degli artt. 331 e 102 c.c. e della L. n. 46 del 1999, art. 24 nel testo vigente alla data di inizio del processo, con conseguente nullità della sentenza, in quanto emessa in violazione del principio del contraddittorio.

5. Il motivo è infondato. Il ricorso in primo grado veniva notificato all’INPS ed alla SCCI, cui succedevano la Esamarca e la Uniriscossioni. L’INPS si costituiva per entrambe le società, dichiarando di essere mandatario della SCCI e come tale la costituizione veniva apprezzata dal Tribunale. In appello, evocata nel giudizio di impugnazione anche la SCCI, veniva accertato che in realtà l’INPS si era costituito solo per se stesso. Ciò tuttavia non fa venir meno l’integrità del contraddittorio, essendo essenziale che la SCCI sia stata posta in grado di contraddire. Lo stesso è a dirsi per la notifica dell’appello: non essendo revocato in dubbio da alcuno che l’INPS è il mandatario generale della SCCI, la notifica dell’appello alla SCCI è regolare e quindi il contraddittorio è integro, anche se nessuno si è (validamente) costituito per la SCCI e/o successori nel rapporto controverso.

6. Con il secondo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 335 del 1995, art. 3 insistendo sulla prescrizione quinquennale dei contributi. Nessun atto interruttivo e nessuna procedura di recupero sono stati posti in essere prima del 1.1.1996. Tale non è la domanda di condono, perchè per “procedure iniziate” si intendono solo quelle intentate dall’ente impositore.

7. Il motivo è infondato. Per quanto attiene alla portata temporale dell'”effetto annuncio” di cui alla Legge citata vedi Cass., SU n. 5784.2008, la quale ha definitivamente stabilito che il termine entro il quale deve essere iniziata una procedura di recupero del credito è il 31.12.1995. Sul punto se la prescrizione nella specie sia quinquennale o decennale, Cass. n. 24280.2008 ha ritenuto che la domanda di condono, pur non assumendo valore di riconoscimento del debito, determina ugualmente la sospensione del termine prescrizionale sino a quando l’interessato rispetti le modalità di pagamento delle somme richieste. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, evidenziando che non risultava accertato se i versamenti effettuati dal contribuente – e documentati dall’INPS – si inserissero effettivamente tra quelli previsti in conseguenza della domanda di condono, e, quindi, avessero efficacia sospensiva della prescrizione).

Cass. n. 8814.2008 ha confermato la sentenza del giudice di merito, il quale aveva ritenuto che la presentazione in data 30.12.1987 di domanda di rateazione ai sensi del D.L. n. 442 del 1987 – non accolta dall’INPS, con conseguente mancata sostituzione delle somme aggiuntive con gli interessi da dilazione – svolgesse i suoi effetti interruttivi anche rispetto alle somme aggiuntive, alle quali continuava ad applicarsi, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 10, la prescrizione decennale in luogo di quella quinquennale.

Secondo Cass. n. 14069.2007 in materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge la prescrizione è quinquennale dal 1 gennaio 1996, mentre è applicabile la precedente prescrizione decennale se entro il 31 dicembre 1995 siano stati compiuti dall’istituto atti interruttivi. Alla domanda di condono previdenziale se non può attribuirsi natura di riconoscimento del debito, deve riconoscersi funzione di regolarizzazione contributiva in quanto diretta a saldare senza penalità il relativo debito e, in questi termini, di essa deve tenersi conto ai fini del computo della prescrizione del debito contributivo medesimo.

Nello stesso senso si era pronunciata Cass. n. 7623.2000: Alla domanda di condono previdenziale non può riconoscersi natura di riconoscimento del debito; essa, tuttavia, ha la funzione di regolarizzazione contributiva in quanto diretta a saldare senza penalità il relativo debito; in questi termini, di essa deve tenersi conto ai fini del computo della prescrizione del debito contributivo medesimo.

8. Applicando i su estesi principi, si ha che la domanda di condono non costituisce riconoscimento di debito e quindi non interrompe la prescrizione, ma innesca una procedura di recupero dei contributi la quale costituisce per l’appunto quel requisito della “procedura già iniziata” che rende decennale la prescrizione.

9. Con il terzo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, degli artt. 112 e 416 c.p.c., perchè la Corte di Appello ha pronunciato di ufficio su contro-eccezioni le quali dovevano essere proposte dalla parte, in particolare circa l’interruzione della prescrizione.

10. Il motivo è infondato. Trattasi di un regime di prescrizione “iuris publici”, sottratta alla disponibilità delle parti (“ex multis” Cass. 16.8.2001 n. 11140), ragion per cui il relativo regime ed il decorso della prescrizione stessa va accertato di ufficio. Si rileva in ogni caso che mentre l’eccezione di prescrizione costituisce eccezione in senso proprio, la contro-eccezione di interruzione della prescrizione costituisce mera difesa, in quanto è compito del giudice accertare se la prescrizione si sia compiuta e se il relativo termine sia decorso, verificando le eventuali sospensioni o interruzioni. Vedi al riguardo Cass. SU n. 15661.2005: Poichè nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell’eccezione corrisponde all’esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l’efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale), l’eccezione di interruzione della prescrizione integra un’eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d’ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (normale) rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell’eccezione di prescrizione, giacchè non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una contro-eccezione, qual è l’interruzione della prescrizione.

Poichè l’INPS rimane il creditore sostanziale, nonostante la cessione del credito per la riscossione alla SCCI, non è esatto che l’eccezione di interruzione della prescrizione potesse essere fatta valere solo nei confronti della SCCI, rimanendo tale eccezione opponibile anche dal creditore al debitore .

11. Con il quarto motivo del ricorso, il ricorrente deduce ulteriore violazione dell’art. 112 c.p.c., dato che la Corte di Appello non ha pronunciato in merito alle conseguenze della decadenza dal condono.

Sostiene parte ricorrente che il mancato o ritardato pagamento del condono previdenziale non determina la reviviscenza della pretesa originaria, ma unicamente il potere-dovere dell’INPS di iscrivere a ruolo le somme dovute a seguito del condono stesso.

12. La tesi è stata ritenuta dalla Corte di Appello improponibile, in quanto non formulata nell’atto introduttivo del giudizio, ma nelle note autorizzate. Siffatta statuizione non appare soggetta a censura, posto che in sede di opposizione alla pretesa contributiva è onere dell’attore-opponente formulare fino dal ricorso introduttivo tutte le difese che ritenga utili.

13. Con il quinto motivo, parte ricorrente deduce violazione degli artt. 414, 416, 420 e 617 c.p.c., della L. n. 241 del 1990, della L. n. 48 del 1998 (articoli non indicati) e difetto di motivazione, perchè la Corte di Appello non ha dichiarato la nullità della cartella siccome carente dei requisiti minimi a difesa e tutela del soggetto passivo.

14. Il motivo è infondato. Esso non censura adeguatamente la “ratio decidendi” della Corte di Appello nel senso che, in ogni caso, trattasi di opposizione agli atti esecutivi soggetta ad un termine brevissimo. Peraltro la Corte di Appello motiva congruamente in ordine al contenuto della cartella, statuendo che non si tratta altro che di contributi fissi o minimali con le sanzioni predeterminate per legge, quanto dire che la cartella medesima contiene i requisiti essenziali di validità.

15. Il ricorso deve, per i suesposti motivi, essere rigettato. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo in favore della parte costituita. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado nei confronti delle parti non costituite.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna Z.S. a rifondere all’INPS le spese del grado, che liquida in Euro 22,00 oltre Euro duemila/00 per onorari, più spese generali. Nulla per le spese del processo di legittimità nei confronti delle altre parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2010

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