Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10714 del 13/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 13/05/2011, (ud. 05/04/2011, dep. 13/05/2011), n.10714

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui

Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

C.M. res.te a (OMISSIS);

– intimato –

Avverso la sentenza n. 44 della Commissione Tributaria Regionale di

Genova – Sezione n. 11, in data 29/03/2007, depositata il 18 maggio

2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

05 aprile 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M. Dott. IANNELLI Domenico.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel ricorso iscritto a R.G. n. 18431/2008, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 44 pronunziata dalla C.T.R. di Genova, Sezione n. 11, il 29.03.2007 e DEPOSITATA il 28 maggio 2007. Con tale decisione, la C.T.R., ha confermato la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente e riconosciuto il diritto al rimborso dell’Irap. 2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione del diniego su domanda di rimborso dell’IRAP per gli anni dal 1998 al 2002, è affidato a due mezzi, con cui si deduce, violazione e falsa applicazione degli art. 112 c.p.c., nonchè art. 1742 e ss. c.c., art. 2195 c.c., L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 144, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36.

3 – L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.

4 – Le formulate censure, data l’intima connessione, vanno trattate unitamente e risolte richiamando il principio da ultimo affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 12108/2009 secondo cui “a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c) l’esercizio delle attività di Agente di Commercio, di cui alla L. n. 204 del 1985, art. 1 e di promotore finanziario di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31, comma 2 è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni”.

5 – La decisione impugnata, appare in linea con i principi fissati dalle richiamate pronunce, essendo pervenuta alle rassegnate conclusioni, nel presupposto dell’insussistenza degli elementi indice dell’autonoma organizzazione, stante l’assenza di dipendenti ed i modesti beni strumentali impiegati.

6 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ex artt. 375 e 380 bis c.p.c., proponendosi il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

La Corte:

Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di causa;

Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo la relazione, ritiene di dover rigettare il ricorso, per manifesta infondatezza;

Considerato che non sussistono i presupposti per una pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011

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