Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10714 del 05/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 05/06/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 05/06/2020), n.10714

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI N. M.G. – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria M. – rel. Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12328-2316 proposto da:

CAD SERNAV SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI,

presso lo studio dell’avvocato D’AYALA VALVA FRANCESCO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CENTORE PAOLO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente incidentale –

contro

CAD SERNAV SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1196/2015 della COMM. TRIB.REG. di GENOVA,

depositata il 11/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/01/2020 dal Consigliere Dott. D’AURIA GIUSEPPE.

Fatto

RILEVATO

Che:

La società Cad Sernav srl proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza emessa dalla Commissione tributaria Regionale di Genova n. 1196;

che si costituiva con controricorso ‘Agenzia Delle Dogane e dei Monopoli chiedendone il rigetto;

che sia il contribuente che l’Agenzia dalle Dogane davano atto che la lite era stata definita con accordo stragiudiziale (che allegavano), che pertanto va dichiara la cessazione nella materia del contendere; ritenuto che le spese del giudizio tli legittimità possono essere compensate tra le parti, trattandosi di causa estintiva della lite determinata dall’adesione delle parti all’accordo per la definizione delle liti e che non sussistono i Presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. “doppio contributo”, posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (cfr. Sez. 6 – Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv 637676 – 01).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, spese compensate.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2020

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