Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10714 del 04/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 04/05/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 04/05/2010), n.10714

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26869-2006 proposto da:

F.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SISTINA

121, presso lo studio dell’avvocato PANUCCIO VINCENZO, che lo

rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SICILCASSA S.P.A., BANCO DI SICILIA S.P.A., CAPITALIA S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 238/2005 del TRIBUNALE di MESSINA, depositata

il 13/10/2005 R.G.N. 779/97;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/03/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 23-5-1990 F.F. adiva il Pretore di Messina esponendo: che aveva prestato sin dal 1967 la propria attività di cassiere alle dipendenze della Sicilcassa s.p.a.; che nel 1992 era stato soggetto ad un processo penale in conseguenza del quale in data (OMISSIS) la società aveva deliberato di sospenderlo ai sensi dell’art. 112 del contratto collettivo; che, cessato lo stato di detenzione, aveva richiesto di essere reintegrato in servizio ma che con lettera del (OMISSIS) gli era stato comunicato che l’amministrazione aveva respinto tale richiesta in quanto, pur essendo stato assolto dal delitto di omicidio, era stato condannato per danneggiamento a mezzo di incendio, minaccia grave, porto e detenzione di arma ad anni tre e mesi sei di reclusione e a un milione di lire di multa; che con lettera del (OMISSIS) gli era stata rivolta formale contestazione alla quale aveva fornito giustificazioni; che in esito al procedimento disciplinare gli era stata inflitta la sanzione della destituzione ai sensi dell’art. 108, lett. F del contratto collettivo; che con altra lettera del (OMISSIS) l’Istituto gli aveva attribuito per l’anno (OMISSIS) la qualifica di insufficiente.

Tutto ciò premesso il F. chiedeva che i provvedimenti in questione venissero dichiarati inesistenti, nulli o annullabili, in quanto la sanzione massima infintagli era eccessiva e sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti contestatigli e perchè non poteva la sua condotta apparire lesiva dell’immagine e degli interessi dell’azienda, così come invece gli era stato contestato. Deduceva inoltre che il provvedimento era inesistente perchè non era stato adottato dall’organo a ciò deputato, ossia dal C.d.A. e che anche l’attribuzione della qualifica di insufficiente era inesistente perchè notificatagli oltre ogni limite temporale.

Il ricorrente concludeva quindi chiedendo che venisse ordinato all’istituto di credito di reintegrarlo nel posto di lavoro con ogni conseguenza di legge.

La Sicilcassa si costituiva deducendo che, informata dell’arresto del F. aveva deciso di sospenderlo in attesa del procedimento penale; che a seguito della condanna penale in primo e secondo grado, annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione limitatamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche, giustificata era la sanzione inftitta, intervenuta quando ormai l’accertamento della responsabilità penale era definitiva e la condanna modificabile solo relativamente alla entità della pena. Aggiungeva, inoltre, la convenuta che i provvedimenti disciplinari adottati erano stati emessi dai Commissari attualmente responsabili della gestione dell’istituto.

Con sentenza n. 411/1997 il Pretore adito rigettava le domande proposte dal F. e lo condannava al pagamento delle spese.

Il F. proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendone la riforma con l’accoglimento della domanda. La Sicilcassa restava contumace.

All’udienza del 7-11-2003 la causa veniva cancellata dal ruolo stante l’assenza dei procuratori delle parti, e con ricorso del 23-1-2004 il F. riassumeva il giudizio.

La Sicilcassa s.p.a. in l.ca. si costituiva quindi in giudizio eccependo preliminarmente l’intervenuta estinzione del processo ai sensi dell’art. 305 c.p.c. o comunque dell’art. 307 c.p.c., in subordine, l’improcedibilità – ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 83 – dell’azione proseguita dal F.; nel merito contestava la fondatezza dell’impugnazione ex adverso proposta.

Si costituiva anche il Banco di Sicilia s.p.a. eccependo l’avvenuta estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 299 e 305 c.p.c. e comunque il proprio difetto di legittimazione passiva. La Capitalia s.p.a. restava contumace.

Il Tribunale di Messina, in grado di appello, con sentenza depositata il 13-10-2005, dichiarava la estinzione del giudizio e compensava le spese.

In sintesi il Tribunale, ricostruiti i fatti di causa, rilevava che l’evento interruttivo in questione si era verificato nel periodo intercorrente tra il deposito dell’atto di appello e la scadenza del termine previsto per la costituzione dell’appellato, sicchè il processo si era interrotto automaticamente e, non essendo stato proseguito nè riassunto entro il termine perentorio di sei mesi dalla sua conoscenza (nella specie dal 25-2-1998, data della comunicazione effettuata dal procuratore della Sicilcassa, costituente strumento di legale conoscenza) esso si era estinto.

Per la cassazione di tale sentenza il F. ha proposto ricorso con quattro motivi.

Sicilcassa s.p.a. in l.c.a., Banco di Sicilia s.p.a., e Capitalia s.p.a., sono rimasti intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione degli artt. 299 e 300 c.p.c., D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 83 e art. 89, comma 3 e art. 90, comma 2, e vizio di motivazione, in sostanza deduce che la sentenza impugnata erroneamente ha ritenuto che, nella fattispecie (concernente una domanda tendente soltanto all’accertamento della invalidità del licenziamento, con ordine di reintegra nel posto di lavoro con ogni conseguenza di legge) la liquidazione coatta amministrativa costituisse causa interruttiva del processo.

Il motivo è infondato.

Considerato che “la messa in liquidazione coatta amministrativa di una società configura l’evento della perdita della capacità di stare in giudizio, ai sensi dell’art. 299 c.p.c., atteso che, a norma del R.D. 18 marzo 1942, n. 267, art. 200 detto stato comporta (fra l’altro) la cessazione delle funzioni dell’assemblea e degli organi amministrativi e di controllo della società medesima e, comunque, l’attribuzione al commissario liquidatore – e non più, quindi, alla persona fisica che la rappresentava fin quando era in bonis – della capacità di stare in giudizio nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale” (v, fra le altre Cass. 10-2-2004 n. 2527), va tenuto distinto l’effetto interruttivo del processo causato dalla perdita della capacità anche processuale degli organi societari, dall’effetto della temporanea improponibilità o improseguibilita delle azioni aventi ad oggetto una condanna pecuniaria (cfr. fra le altre Cass. 22-1-2004 n. 1010, Cass. S.U. 10-1-2006 n. 141). Ne consegue che l’effetto interruttivo si verifica anche nelle controversie aventi ad oggetto la illegittimità del licenziamento e la reintegra nel posto di lavoro (che restano proseguibili davanti al giudice del lavoro).

Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione degli artt. 299, 305 e 161 c.p.c. e vizio di motivazione, in primo luogo deduce che la sentenza impugnata erroneamente avrebbe applicato l’art. 299 c.p.c. in quanto nella specie l’evento interruttivo si sarebbe verificato “dopo una seppur irregolare costituzione in giudizio”, comunque risultante dal tenore dell’atto stragiudiziale del 25-2-1998 notificato dal difensore della Sicilcassa s.p.a. e dalla presenza dello stesso o di un suo delegato nei verbali di causa dei relativi rinvii, per cui si sarebbe dovuto applicare l’art. 300 c.p.c..

La censura è infondata, giacchè dagli atti del fascicolo non risulta che la Sicilcassa s.p.a. si fosse costituita, come riconosce lo stesso ricorrente (“manca agli atti qualsiasi prova di tale costituzione nei modi di legge “) e come emerge chiaramente anche dalla lettura della sentenza impugnata (“La Sicilcassa s.p.a.

rimaneva contumace”), mentre sul punto nessuna rilevanza possono assumere, in senso contrario, la affermazione contenuta nell’atto stragiudiziale notificato dall’avv. T. e la mera presenza in udienza dello stesso o di un suo delegato.

li ricorrente, poi, in sostanza contesta la affermazione della automaticità della interruzione e della decorrenza del termine per la riassunzione dalla notificazione del detto atto stragiudiziale.

Anche tale censura è infondata.

Come questa Corte ha più volte affermato, l’art. 299 c.p.c. è applicabile anche nel giudizio di appello e, verificandosi la morte o la perdita della capacità della parte dopo la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio ma prima della scadenza del termine per la costituzione, comporta l’automatica interruzione del processo, a prescindere sia dalla conoscenza che dell’evento abbiano avuto l’altra parte o il giudice, sia da qualsiasi attività diretta a determinarla, giacchè l’effettiva conoscenza dell’evento interruttivo rileva ai soli fini della decorrenza del termine per la riassunzione (v. C. Cost. n. 159/1971), dovendosi altresì escludere – a causa dell’estinzione del mandato, ancorchè originariamente conferito per entrambi i gradi – che il procuratore della parte sia abilitato a costituirsi per rendere la dichiarazione di cui all’art. 300 c.p.c. (v. Cass. 17-8-2004 n. 16020, Cass. 5-6-2003 n. 8988).

Correttamente, quindi, la sentenza impugnata ha affermato che nella fattispecie, nella quale la Sicilcassa è stata messa in liquidazione coatta amministrativa “nel periodo intercorrente tra il deposito dell’atto di appello e la scadenza del termine previsto per la costituzione dell’appellato”, “il processo si è interrotto automaticamente e, non essendo stato proseguito nè riassunto entro il termine perentorio di sei mesi dalla sua conoscenza, esso si è estinto”.

Al riguardo, in particolare, il Tribunale di Messina, applicando il principio sopra richiamato, con accertamento di fatto congruamente motivato, ha rilevato che “la comunicazione effettuata dal procuratore della Sicilcassa in data 25-2-1998 costituisce uno strumento di legale conoscenza, avuto riguardo sia al contenuto circostanziato dell’atto (che specifica in maniera puntuale sia la sentenza appellata che il decreto ministeriale che ha posto in liquidazione coatta amministrativa la Sicilcassa), sia alla sua provenienza (essendo stata effettuata da persona qualificata, quale il procuratore della Sicilcassa che non potendo costituirsi in giudizio per rendere la dichiarazione di cui all’art. 300 c.p.c., altra via non aveva che quella di notificare un atto stragiudiziale”.

Con il terzo motivo il ricorrente, denunciando violazione dell’art. 300 c.p.c., commi 1 e 2, e art. 305 c.p.c. nonchè vizio di motivazione per omesso esame di un fatto decisivo, in sostanza deduce che il termine per la riassunzione decorreva dalla comunicazione dell’ordinanza di interruzione e lamenta che il Tribunale “non ha considerato che detta ordinanza con cui è stato anche cancellato il giudizio, è stata conosciuta perchè emessa in presenza del difensore del concludente, il 7 novembre 2003 e il processo è stato riassunto, con ricorso depositato il 23-1-2004, nel termine assegnato dal giudice … e comunque nei sei mesi”.

Il motivo è infondato giacchè in caso di interruzione automatica il provvedimento di interruzione ha natura e funzione meramente dichiarativa e non integrativa della fattispecie interruttiva e, nel caso di specie, si era già verificata, come sopra, la estinzione del processo.

Infine con il quarto motivo, denunciando violazione dell’art. 299 c.p.c., art. 300 c.p.c., commi 1 e 2, art. 305 c.p.c. e vizio di motivazione per omesso esame di un fatto decisivo, il ricorrente in sostanza censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto valida la comunicazione proveniente dall’avv. T., che “non era più procuratore” della Sicilcassa.

Anche tale motivo è infondato, in quanto, come si è già detto, in conformità con il principio affermato da questa Corte e con accertamento di fatto congruamente motivato, la sentenza impugnata ha semplicemente configurato, ai sensi di C. Cost. n. 159/1971, il momento della “conoscenza legale” dell’evento interruttivo, ai fini del decorso del termine per la riassunzione del processo, nella notificazione dell’atto stragiudiziale sopra richiamato, rilevante soltanto come idoneo strumento di conoscenza dell’evento stesso.

Il ricorso va pertanto respinto.

Infine non deve provvedersi sulle spese non avendo le società intimate svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2010

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