Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10714 del 03/05/2017

Cassazione civile, sez. I, 03/05/2017, (ud. 02/02/2017, dep.03/05/2017),  n. 10714

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9889/2013 proposto da:

Inc General Contractor S.p.a., ora Studi Economici e Progetti

Integrati – S.E.P.I. S.p.a. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in Roma, Via del Corso n. 4, presso l’avvocato

Manfredonia Massimo, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato Aragona Sergio, Grassi Severino, giusta procura in

calce al ricorso e procura per Notaio Dott. C.A. di TORINO –

Rep. n. (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

Anas S.p.a., C.G., P.V., Sitaf S.p.a., Sti

S.r.l.;

– intimati –

e contro

P.V. (c.f. (OMISSIS)), S.t.i. S.r.l., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in

Roma, Via di Pietralata n. 320-d, presso l’avvocato Mazza Ricci

Gigliola, rappresentati e difesi dall’avvocato Antonucci Vincenzo,

giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

e contro

C.G., Inc General Contractor S.p.a., Sitaf S.p.a., Anas

S.p.a.;

– intimati –

e contro

Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus – Sitaf S.p.a.

(c.f./p.i. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via G. D’Arezzo n. 18,

presso l’avvocato Magrì Ennio, rappresentata e difesa dagli

avvocati Magrì Fabrizio, Prato Domenico, Scotti Camuzzi Sergio,

Vecchione Mario, giusta procura a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Inc General Contractor S.p.a., ora Studi Economici e Progetti

Integrati – S.E.P.I. S.p.a. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in Roma, Via del Corso n. 4, presso l’avvocato

Manfredonia Massimo, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato Aragona Sergio, Grassi Severino, giusta procura in

calce al ricorso principale e procura per Notaio Dott. C.A.

di TORINO – Rep.n. (OMISSIS);

– controricorrente al ricorso incidentale –

e contro

C.G., Sitaf S.p.a., Anas S.p.a., P.V., Sti

S.p.a.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 357/2012 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 27/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/02/2017 dal Cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO;

uditi, per la ricorrente, gli Avvocati M. Manfredonia, S. Aragona e

S. Grassi che hanno chiesto l’inammissibilità dei ricorsi

incidentali, accoglimento del proprio ricorso (estinzione);

uditi, per la controricorrente e ricorrente incidentale Sitaf spa,

gli Avvocati F. Magrì, S. Scotti Camuzzi e D. Prato che si

riportano;

udito, per i controricorrenti e ricorrenti incidentali P. + 1,

l’Avvocato V. Antonucci che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’estinzione del ricorso

principale, accoglimento per quanto di ragione dei ricorsi

incidentali.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La controversia attiene all’appalto per la costruzione e la gestione dell’autostrada (OMISSIS), affidato al raggruppamento di imprese formato dalla Inc General Contractor s.p.a. (conferitaria di ramo d’azienda della Inc Costruzioni Generali s.p.a.) – mandataria – e dalle imprese Torri s.p.a., Inc s.p.a. (poi Inc General Contractor s.p.a.), L.A. e figli S.p.a., Itinera s.p.a. (poi Impresa Grassetto s.p.a.), Fratelli Po. s.p.a. mandanti.

In questione era (ed è) l’esecuzione della galleria (OMISSIS), lotto (OMISSIS), facente parte della predetta autostrada, in relazione alla quale la Sitaf s.p.a. convenne in giudizio davanti al tribunale di Torino il citato raggruppamento di imprese, nonchè l’Ing. C.G., l’Ing. P.V. e la S.t.i. s.r.l., onde ottenere il risarcimento dei danni da inadempimento, essendo stata la galleria in questione realizzata con un’altezza inferiore a quella stabilita.

2. Per quanto in questa sede rileva, la Inc General Contractor s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, in tre motivi, avverso la sentenza emessa dalla corte d’appello di Torino in data 27-2-2012, all’esito del giudizio di rinvio conseguente alla sentenza n. 3607-07 di questa Corte.

Con tale sentenza era stata cassata la sentenza non definitiva della medesima corte d’appello in data 14-5-2002, dichiarativa della nullità di quella di primo grado, che aveva respinto tutte le domande proposte dall’attrice nei confronti delle parti convenute e dichiarato inammissibile l’intervento dell’Anas. Invero la nullità della sentenza di primo grado era stata dichiarata a seguito della rilevazione officiosa di un vizio attinente al rispetto delle cadenze procedimentali previste per il giudizio di primo grado, che il giudice del gravame non poteva esaminare.

3. Con la sentenza di cui qui ulteriormente si discute, la corte territoriale ha dichiarato l’inammissibilità delle domande in quella sede riproposte, ritenendo che il rinvio non fosse necessario in quanto il giudizio d’appello era stato da essa corte nel frattempo deciso con la sentenza definitiva n. 1019 del 2008.

Al ricorso per cassazione di Inc General Contractor hanno replicato con controricorso la Sitaf, che ha proposto altresì un motivo di ricorso incidentale, la S.t.i. e l’ing. P., che hanno proposto a loro volta tre motivi di ricorso incidentale, e l’Anas.

La ricorrente principale ha notificato controricorso in replica ai ricorsi incidentali.

Non ha svolto difese l’ing. C..

4. In prossimità dell’udienza, la Sepi – Studi economici e progetti integrati s.p.a. (già Inc General Contractor), la S.t.i. e l’ing. P. hanno depositato atti di rinuncia ai ricorsi, debitamente notificati.

La Sitaf ha depositato una memoria, insistendo nel suo ricorso e dichiarando di non accettare le dette rinunce.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ rilievo preliminare che la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’effetto estintivo anche in mancanza di accettazione, la quale può incidere soltanto sulla sorte delle spese del giudizio (tra le tantissime, v. Cass. n. 3971-15; Cass. n. 21894-09).

Deve quindi innanzi tutto essere dichiarata l’estinzione, per rinuncia, del ricorso principale e dei ricorsi incidentali proposti da S.t.i. e dall’ing. P..

2. La Corte deve peraltro decidere sul ricorso incidentale di Sitaf s.p.a., la quale, con unico motivo, denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., per non avere la corte d’appello provveduto alla sospensione del giudizio di rinvio nelle more della definizione di quello avente a oggetto la sentenza definitiva, e per aver deciso, invece, la causa con pronuncia di inammissibilità delle domande, in tal modo esponendo le parti al rischio di violazione del principio del ne bis in idem o, all’opposto, al rischio di denegata giustizia.

Il detto ricorso è fondato nella misura in cui è teso a censurare la sentenza per violazione del principio di unitarietà del procedimento. Da questo punto di vista non può esser condivisa l’eccezione delle controparti che, ancora nelle note di replica alle conclusioni del procuratore generale, hanno sostenuto l’inammissibilità dell’avversa impugnazione perchè non contenente una censura di omissione di pronuncia sul merito.

In verità il ricorso incidentale di Sitaf, sebbene in relazione al richiamato art. 295 c.p.c., pone il problema del rapporto fra l’impugnazione contro la sentenza non definitiva e la pronuncia della sentenza definitiva nel giudizio proseguito dinanzi al giudice d’appello; rapporto che, inciso dalla doglianza, questa Corte è chiamata a risolvere in base ai corretti principi processuali, tutti desumibili dalla disciplina dell’art. 336 c.p.c., secondo il criterio iura novit curia.

3. E allora può osservarsi che il fatto decisivo della causa è che la sentenza definitiva, che la corte d’appello di Torino ha posto a fondamento della decisione assunta in sede di rinvio, è stata cassata da questa Corte, senza rinvio, in considerazione dell’art. 336 c.p.c., comma 2 (v. Cass. n. 571-15), giacchè tale norma, da cui la materia è regolata, ” si applica anche alla riforma o cassazione di “sentenze” parziali”.

Consegue che restano per tal via caducate pure le sentenze successive che da quelle dipendono, e anche se passate in giudicato.

Invero, assicurando alla riforma o cassazione della sentenza non definitiva un effetto espansivo esterno, il legislatore ha, per il tramite dell’art. 336 c.p.c., risolto in nuce il problema del coordinamento fra gravame immediato contro la sentenza non definitiva e il giudizio ancora pendente sulla materia residua del contendere. E lo ha fatto in virtù del condizionamento logico di quella sul prosieguo del giudizio, sicchè la pronuncia di una sentenza definitiva, adottata appunto nel prosieguo del giudizio, è in sè da ritenere condizionata alla mancata cassazione della prima.

4. Vero è che la caducazione della sentenza definitiva si verifica solo quando e in quanto sussista un nesso di consequenzialità logica e necessaria tra questa e la sentenza cassata.

Ma, esattamente al contrario di ciò che la corte torinese ha affermato, proprio quel rapporto è stato ritenuto esistente da questa Corte nel cassare, con la ripetuta sentenza n. 571-15, la definitiva.

In base dunque agli esposti principi, e attesa l’avvenuta cassazione della sentenza definitiva, anche l’impugnata sentenza va cassata, dovendo il giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della medesima corte d’appello di Torino, pronunciarsi sul merito delle domande.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

PQM

La Corte dichiara estinti il ricorso principale e i ricorsi incidentali di S.t.i. s.r.l. e di P.V.; accoglie il ricorso incidentale di Sitaf s.p.a., cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del processo di cassazione, alla corte d’appello di Torino.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2017

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