Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10713 del 22/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/04/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 22/04/2021), n.10713

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15395-2019 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliata in ROMA, L. G.

FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FEDERICO TERRIN;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1337/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL VENETO, depositata il 27/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

F.G. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Veneto, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dell’Irap anni 2006/2009, ha respinto l’appello della contribuente, confermando la decisione di primo grado.

La CTR ha ritenuto che l’attività professionale della contribuente, sia come medico di base convenzionato col SSN, sia come medico specialista (pediatra), richiede un minimo di struttura a supporto dell’attività professionale che, come evidenziato dal giudice di primo grado, da un esame della documentazione in atti, eccede il minimo indispensabile, preso atto delle significative spese di gestione in percentuale rilevante del reddito, delle quali una parte per compensi a terzi per prestazioni afferenti all’attività professionale.

L’Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Col primo motivo si deduce violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1, e art. 3, comma 1, lett. c).

2. Col secondo motivo, si deduce omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto in modo apodittico e generico è stata ritenuta la presenza di significative spese di gestione, senza tener conto del fatto che i medici convenzionati devono disporre di strumenti di diagnosi, che nella fattispecie non eccedono le minime necessità come dimostrato dalla contribuente, e senza considerare che le spese di gestione riguardavano la dipendente segretaria e le sostituzioni per ferie e malattia, come provato nei gradi di merito.

3. I motivi, suscettibili di trattazione unitaria, sono fondati.

3.1. Le Sezioni Unite di questa Corte (10 maggio 2016, n. 9451) hanno affermato che: “Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta assertivamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate”.

3.2. La CTR nello statuire in modo del tutto generico che: “da un esame della documentazione in atti è possibile desumere l’esistenza di un’organizzazione complessiva del lavoro in beni immobili attrezzature e prestazioni lavorative di terzi che eccede il minimo indispensabile” richiamando la sentenza di primo grado in relazione a “significative spese di gestione in percentuale rilevante del reddito delle quali una parte per compensi a terzi per prestazione afferenti (al)la attività professionale esercitata”, non ha assolto all’obbligo di una motivazione adeguata, che indicasse gli elementi indice della presenza di una autonoma organizzazione come enucleati dalle sezioni unite nella sentenza sopra riportata.

3.3. Con riferimento alla presenza di una segretaria per il medico convenzionato la S.C. ha annullato la sentenza impugnata che aveva ritenuto sussistente il presupposto impositivo per la sola circostanza che il contribuente si era avvalso, nell’espletamento della propria attività professionale di medico convenzionato, di una segretaria (cfr. Cass. n. 9786 del 19/04/2018).

3.4. E’ stato altresì statuito (Cass. n. 24702/2019) che non assumono rilevanza ai fini della configurabilità dell’autonoma organizzazione del medico di medicina generale convenzionato con il sistema sanitario nazionale la corresponsione di compensi a colleghi medici in caso di sostituzione obbligatoria per malattia o per ferie.

4. La CTR, senza alcun approfondimento sulle caratteristiche dei beni strumentali, sull’effettiva incidenza di collaboratori e delle loro mansioni, sull’entità dei compensi a terzi, e in merito a se le attività ulteriori rispetto al regime di convenzione implicassero la sussistenza di un’effettiva “autonoma organizzazione” ovvero fossero mere prestazioni intellettuali del professionista, legate alla sua capacità professionale, senza l’utilizzo di particolari strutture, strumentazioni o supporti, ha ritenuto sussistere l’autonoma organizzazione, in violazione degli indicati principi (cfr. Cass. n. 22027 del 2017).

5. Il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR del Veneto che si atterrà agli indicati principi, oltre a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese alla CTR del Veneto, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021

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