Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10713 del 13/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 13/05/2011, (ud. 05/04/2011, dep. 13/05/2011), n.10713

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.R. residente a (OMISSIS), rappresentata e difesa, giusta

delega in calce al ricorso, dall’Avv. DI NAPOLI NICOLA, elettivamente

domiciliata nel relativo studio, in Roma, Via R. Grazioli Lante n.

78;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI TARANTO, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso, giusta determina dirigenziale n. 100/08

dall’Avv. FISCHETTI IGNAZIO MARCELLO, elettivamente domiciliato in

Roma, Piazza Carracci, 1 presso lo studio dell’Avv. Vincenzo Dragone;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n.73 della Commissione Tributaria Regionale di

Bari – Sezione Staccata di Taranto n. 29, in data 16/03/2007,

depositata il 09 ottobre 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

05 aprile 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M. dr. IANNELLI Domenico.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel ricorso iscritto a R.G. n. 6319/2008, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 73 pronunziata dalla C.T.R. di Bari, Sezione Staccata di Taranto n. 29, il 16.03.2007 e DEPOSITATA il 09 ottobre 2007.

Il ricorso, che attiene ad impugnazione di cartelle di pagamento relative ad I.C.I. per gli anni dal 1997 al 2000, è affidato a tre motivi, con cui si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 160 c.p.c., L. n. 212, art. 7, comma 2, lett. a), L. n. 241 del 1990, nonchè D.P.R. n. 546 del 1992, art. 29.

In relazione al primo mezzo viene formulato quesito con cui si richiede la Corte perchè dica “se vi è stata falsa applicazione dell’art. 160 c.p.c.”.

Con il quesito formulato in ordine al secondo motivo, la Corte è richiesta di accertare se vi è stata violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 2, lett. a), e della L. 7 agosto 1990, n. 241.

Con il terzo quesito si chiede accertarsi se vi è stata violazione del D.P.R. n. 546 del 1992, art. 29.

Con riferimento a tutti e tre i quesiti la Corte è richiesta, altresì, per l’enunciazione del principio di diritto.

2 – V intimato Comune, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto della impugnazione.

3 – Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati a partire dal 2.03.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al capo I. Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art.6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo ivi descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

I tre quesiti, non risultano formulati in coerenza ai principi fissati dalla Giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 5073/2008, n. 19892/2007, n. 23732/2007, n. 20360/2007, n. 27130/2006), la quale ha affermato che ciascun quesito deve essere espressamente riferito al motivo cui accede e non può risolversi, come nel caso, in “una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunciata nel motivo”.

4 – Si propone, dunque, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., che il ricorso venga trattato in camera di consiglio, e dichiarato inammissibile.

Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

LA CORTE, vista la relazione, il ricorso, il controricorso, le memorie 07.05.2010 e 25.03.2011, nonchè gli altri atti di causa ;

Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo la relazione, ritiene di dover dichiarare inammissibile il ricorso; Considerato che a diverso opinamento non inducono le considerazioni svolte dalla ricorrente negli atti di causa e, da ultimo, nelle citate memorie, stante che le conclusione della condivisa relazione, trovano conforto in un consolidato orientamento giurisprudenziale; Considerato che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi Euro millecento, di cui Euro mille per onorario ed Euro cento per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge;

Visti gli artt. 375 e 380 bis del c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, in favore del Comune controricorrente, liquidate in complessivi Euro millecento, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011

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