Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10712 del 24/05/2016


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 10712 Anno 2016
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: CRISTIANO MAGDA

SENTENZA

sul ricorso 7536-2013 proposto da:
CANTIERI

SIDERURGICI

STRAORDINARIA (c.f./p.

S.R.L.

IN

AMMINISTRAZIONE

01913251201),

in persona dei

Commissari Liquidatori pro tempore,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA RICCARDO GRAZIOLI LANTE 74,

Data pubblicazione: 24/05/2016

presso l’avvocato PIETRO SCIUBBA, che la rappresenta e

2016
648

difende unitamente all’avvocato STEFANO POLI, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

MCC

MEDIOCREDITO

CENTRALE

S.P.A.,

UNICREDIT

1

FACTORING S.P.A.;
– intimate –

Nonché da:
UNICREDIT FACTORING S.P.A. (c.f./p.i. 01462680156), in
persona del

legale rappresentante pro tempore,

presso l’avvocato GUIDO ROMANELLI, che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE MARVULLI,
giusta procura in calce al controricorso e ricorso
incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

CANTIERI

SIDERURGICI

S.R.L.

IN

AMMINISTRAZIONE

STRAORDINARIA (c.f./p.i. 01913251201), in persona dei
Commissari Liquidatori pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA RICCARDO GRAZIOLI LANTE 74,
presso l’avvocato PIETRO SCIUBBA, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato STEFANO POLI, giusta
procura a margine del ricorso principale;

elettivamente domiciliata in ROMA, Via PACUVIO 34,

– controricorrente al ricorso incidentale contro

MCC – MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A.;
– intimata –

avverso la sentenza n. 1152/2012 della CORTE D’APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 21/08/2012;
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udita la relazione della causa svolta nella pubblica

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udienza del 24/03/2016 dal Consigliere Dott. MAGDA
CRISTIANO;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato PIETRO SCIUBBA
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale,
il rigetto dell’incidentale;
per

la

controricorrente

e

ricorrente

incidentale, l’Avvocato LORENZO ROMANELLI, con delega,
che ha chiesto il rigetto del ricorso principale; in
subordine raccoglimento dell’incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso principale, il rigetto
dell’incidentale.

udito,

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Bologna rigettò la domanda ex art. 67, 20 comma, I. fall. avanzata da
Cantieri Siderurgici s.r.l. in Amministrazione Straordinaria nei confronti di Cofiri F. &
L. s.p.a. per sentir dichiarare l’inefficacia delle cessioni di credito, per oltre due
miliardi di lire, che la convenuta aveva ricevuto dalla Cantieri Siderurgici in bonis, nel

c.d. periodo sospetto, in esecuzione del contratto di factoring con questa stipulato..
L’appello proposto dalla soccombente contro la decisione, instaurato nei confronti di
M.C.C. Mediocredito Centrale s.p.a., incorporante per fusione Cofiri, e di Unicredit
Factoring s.p.a., acquirente del ramo d’azienda factoring di M.C.C., è stato respinto
dalla Corte d’appello di Bologna con sentenza del 21.8.012.
Per ciò che nella presente sede ancora interessa, la corte del merito ha affermato
che il motivo di gravame volto ad ottenere la riforma del capo della pronuncia
impugnata che aveva escluso che vi fosse prova della scientia decoctionis della
Cofiri non poteva essere accolto, in quanto l’appellante aveva omesso di produrre
nel grado il fascicolo di parte contenente i numerosi documenti allegati a conforto
della dedotta ricorrenza del presupposto soggettivo dell’azione, in tal modo
impedendole di valutare la rilevanza probatoria degli stessi, puntualmente ed
analiticamente contestata dalla convenuta.
La sentenza è stata impugnata da Cantieri Siderurgici s.r.l. in A.S. con ricorso per
cassazione affidato a due motivi ed illustrato da memoria.
Unicredit Factoring s.p.a. ha resistito con controricorso contenente ricorso
incidentale condizionato, anch’esso illustrato da memoria, al quale la ricorrente
principale ha replicato a sua volta con controricorso.
M.C.C. Mediocredito Centrale s.p.a. non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo la ricorrente principale, denunciando violazione degli artt. 115
e 116 c.p.c., oltre che vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamenta che la
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corte territoriale abbia ritenuto che l’omessa produzione in appello del fascicolo di
primo grado le impedisse di giudicare sulla questione concernente la prova della
scientia decoctionis, nonostante i fatti allegati a sostegno di tale prova dovessero

ritenersi certi, in quanto non contestati dalla controparte, e risultassero riportati nella
sentenza di primo grado.
Richiama, a sostegno del proprio assunto, il principio di non contestazione, oggi

espressamente codificato ma comunque immanente nell’ordinamento e dunque, a
suo dire applicabile anche nel regime processuale (anteriore all’entrata in vigore
della I. n. 69/09 ) cui è soggetto il presente giudizio, e deduce che le innumerevoli
circostanze rilevanti ai fini della dimostrazione della scientia decoctionis di Cofiri
(articoli di stampa relativi all’indebitamento dell’intero gruppo Fochi, cui Cantieri
Siderurgici apparteneva, decreti ingiuntivi ed atti di precetto notificati a società del
gruppo, richieste di dilazioni di pagamento dalle stesse provenienti, piani di rientro
da queste concordati con le banche, iscrizioni di ipoteche giudiziali contro la
capogruppo, bilanci di esercizio della Cantieri Siderurgici e bilanci consolidati del
gruppo) erano state tutte allegate nell’atto di appello.
Il motivo è inammissibile in quanto privo di inerenza alla decisione, con la quale la
corte felsinea non ha negato l’esistenza dei documenti o dei fatti, emergenti dagli
stessi, allegati dall’A.S. a sostegno della domanda, ma si è limitata ad osservare
che, poiché i documenti non erano stati prodotti nel grado, non le era possibile
ribaltare il giudizio già espresso dal tribunale in ordine alla loro irrilevanza ai fini della
prova della scientia decoctionis della Cofiri.
Ciò che era in contestazione in appello, infatti, non era l’intrinseca veridicità dei dati
documentali, ma l’accertamento compiuto dal primo giudice circa l’inidoneità di quei
dati a fondare la prova di cui la ricorrente era onerata: e, contrariamente a quanto si
sostiene nel ricorso, tale accertamento ineriva ad una questione di fatto
(comportante, cioè, una tipica valutazione di merito) e non giuridica.

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Ne consegue che, al fine di stabilire se gli elementi già considerati dal primo giudice
fossero suscettibili di una diversa valutazione, la corte del merito non poteva basarsi
sulle mere asserzioni dell’appellante – che ne sosteneva la sicura valenza di indici
presuntivi rivelatori della scientia decoctionis della controparte – ma avrebbe dovuto
procedere al completo riesame della documentazione prodotta in primo grado

E tanto la corte ha, in definitiva, statuito, con motivazione che non risulta
specificamente investita dalle censure della ricorrente.
Restano assorbiti il secondo motivo del ricorso principale, con il quale l’A.S. , nel
riproporre la medesima censura, chiede a questa Corte di pronunciare nel merito,
nonché il ricorso incidentale condizionato della controricorrente.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso principale ed assorbiti il
secondo motivo nonché il ricorso incidentale condizionato; condanna la ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 10.200, di cui € 200 per esborsi,
oltre rimborso forfetario e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater dPR n. 115/2002, introdotto dall’art. 1, 17°
comma, della 1. n. 228 del 24.12.2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti
per il versamento da parte della ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello dovuto per sa impugnazione.
Roma, 24 marzo 2016.

dall’A.S. e del suo effettivo, complessivo contenuto.

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