Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10712 del 22/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/04/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 22/04/2021), n.10712

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10314-2019 proposto da:

P.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRINCIPESSA

CLOTILDE 2, presso lo studio dell’avvocato PIETRO SAIJA,

rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO VERMIGLIO;

– ricorrente –

contro

AGENZIADELLE ENTRATE, (OMISSIS), AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE

PROVINCIALE (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 777/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA SICILIA, SE Z. DISTACCATA di MESSINA, depositata il

21/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

P.D. ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Sicilia, n. 777/2/18 dep. 21/02/2018, che in controversia sul silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione all’istanza di rimborso dell’Irap, 1998, proposta dal P., esercente attività di medico convenzionato col SSN, e rigettata in primo grado dalla C.T.P. di Messina, ha rigettato l’appello del contribuente. La CTR ha ritenuto che “l’espletamento di tale attività libero professionale per gli anni d’imposta 1998/2001, di medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale, di un proprio studio professionale attrezzato (diverso dal proprio domicilio), di beni strumentali (evincibili dall’indicazione di quote di ammortamento) dall’ammontare dei consumi dal contributo di terzi per la propria attività professionale lascia agevolmente intravedere quel minimo di autonomia organizzativa rispondente quantomeno ai minimi imposti dalla stessa convenzione con il SSN”.

L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo si deduce violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1, e art. 3, e all’accordo collettivo nazionale di cui al D.P.R. n. 613 del 1996, artt. 22 e 23, e al D.P.R. n. 272 del 2000, non essendo il medico convenzionato un libero professionista e rientrando lo studio e i beni strumentali ivi presenti nella dotazione essenziale richiesta dall’Accordo collettivo nazionale con modesti costi per consumi e collaborazioni con terzi non valutati dalla CTR.

2. Il motivo è fondato.

2.1. Le sezioni Unite n. 9451/2016 hanno individuato il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione in tema di Irap quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni mera mente esecutive.

2.2. In relazione all’attività di medico convenzionato col SSN è stata ritenuto insussistente il presupposto impositivo per la sola circostanza che il contribuente si era avvalso, nell’espletamento della propria attività professionale di medico convenzionato, di una segreteria da Cass. n. 9786 del 19/04/2018. E’ stato altresì affermato che la sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione determina l’assoggettamento del lavoratore autonomo (nella specie, medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale) all’imposta, indipendentemente dai riflessi immediati che la stessa cagiona sull’entità del suo reddito, dovendo il giudice del merito accertare, in concreto, i presupposti della fattispecie impositiva, in considerazione della eventuale eccedenza, rispetto al minimo indispensabile per l’esercizio della professione, della dotazione dei mezzi strumentali a disposizione del professionista e delle specifiche modalità qualitative e quantitative delle prestazioni lavorative di cui egli si avvale (Cass. n. 17245 del 27/06/2019).

2.3. Peraltro la disponibilità, da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il SSN, di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell’Accordo collettivo nazionale, art. 22, per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. n. 270 del 2000, rientrando nell’ambito del “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale, ed essendo obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per sè, in assenza di personale dipendente, il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo (Cass. n. 22027 del 2017).

3. Ha pertanto errato la CTR a ritenere sussistente il presupposto impositivo, senza alcun approfondimento sulle caratteristiche dei beni strumentali, sull’effettiva incidenza di collaboratori e delle loro mansioni, sull’entità dei compensi a terzi, ed in merito a se le attività ulteriori rispetto al regime di convenzione implicassero la sussistenza di un’effettiva “autonoma organizzazione” ovvero fossero mere prestazioni intellettuali del professionista, legate alla sua capacità professionale, senza l’utilizzo di particolari strutture, strumentazioni o supporti.

La sentenza va pertanto cassata e rinviata alla CTR Sicilia per un nuovo esame alla luce dei principi sopra indicati, provvedendo altresì sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Sicilia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021

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