Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10712 del 13/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 13/05/2011, (ud. 05/04/2011, dep. 13/05/2011), n.10712

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

NOVA COOP COOP SOC. COOP. quale incorporante della società ORTENSIA

SRL società con socio unico, in persona del Presidente e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

TACITO 10, presso lo studio dell’avvocato DANTE ENRICO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BERTAGGIA LORENZO,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– resistente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 67/2007 della Commissione Tributaria Regionale

di TORINO del 25.10.07, depositata il 13/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/04/2011 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

udito per la ricorrente l’Avvocato Dumontel Erica per delega

dell’avv. Dante Enrico che si riporta agli scritti;

è presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR del Piemonte ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di Ortensia s.r.l.. Ha motivato la decisione ritenendo che legittimato passivo era soltanto l’esattore e pertanto dichiarava l’inammissibilità del ricorso introduttivo proposto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi la Nova Coop, incorporante la Ortensia, l’Agenzia delle Entrate non si è costituita.

Il primo motivo di ricorso con il quale si deduce l’erronea pronuncia di ufficio sul difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate è infondato essendo questione rilevabile di ufficio.

Il secondo motivo con il quale si contesta, con idoneo quesito, che il credito sia nei confronti dell’esattore e non dell’agenzia è fondato in questa parte.

Va premesso che il credito originario era un rimborso IVA e l’impugnativa proposta con il ricorso introduttivo è del silenzio rifiuto. Evidente pertanto è che l’unico obbligato originario era l’erario e non l’esattore. Risulta dalla sentenza impugnata che credito IVA è stato rimborsato il 16.5.2006, mentre l’ordinativo di pagamento era stato inviato all’esattore il 21.10.2005 con interessi calcolati sino a tale data e che il primo giudice ha liquidato gli ulteriori interessi sino all’effettivo rimborso. Con l’appello l’Agenzia contestava che fossero dovuti tali interessi, incidentalmente appellava la contribuente sostenendo essere dovuti gli interessi anatocistici.

Su questione analoga questa Corte in un giudizio tra l’Agenzia e contribuente con sentenza n. 5496/03 ha fissato i seguenti principi:

In tema di IVA, nel caso di rimborsi infrannuali, gli interessi, decorrenti – ai sensi del D.M. 15 febbraio 1979, art. 1, emanato in attuazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38 bis, comma 5, – dopo il giorno 20 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari, si arrestano alla data della apposita comunicazione del competente ufficio al concessionario del servizio della riscossione, gestore del conto fiscale sul quale gli accrediti devono essere eseguiti, e riprendono a decorrere dopo il sessantesimo giorno da detta data, ai sensi della L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 78, comma 37, in relazione al D.M. 28 dicembre 1993, n. 567, art. 20.

Gli altri motivi riguardano questioni non decise dal giudice di appello e sono pertanto inammissibili.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite, avendo l’Agenzia delle Entrate depositato atto di costituzione e la contribuente memoria.

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5, della manifesta fondatezza del secondo motivo del ricorso, infondato il primo ed assorbiti gli altri e che, pertanto, la sentenza impugnata vada cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte. Allo stesso giudice si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della CTR del Piemonte.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011

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