Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10712 del 05/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 05/06/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 05/06/2020), n.10712

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI N. M.G. – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria M. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 9220 del ruolo generale dell’anno

2013, proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona lei Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.G.;

– intimato –

E contro

Serit Sicilia s.p.a. in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 30/17/12

depositata in data 16 febbraio 2012, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15 gennaio 2020 dal Relatore Cons. Putaturo Donati Viscido di Nocera

Maria Giulia.

Fatto

RILEVATO

Che:

– con sentenza n. 30/17/12 depositata in data 16 febbraio 2012, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, dichiarava estinto, per cessazione della materia del contendere, il giudizio di appello proposto dall’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di

S.G. e di Serit Sicilia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 496/08/07 della Commissione tributaria provinciale di Catania che aveva accolto il ricorso proposto dal suddetto contribuente avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) con la quale l’Ufficio, a seguito di controllo D.P.R. n. 500 del 1973, ex art. 36-bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, aveva iscritto a ruolo la complessiva somma di Euro 26.074,62 a titolo di Iva, Irap e Irpef e -itenute alla fonte, per gli anni 1991-1992 e 2020-2001;

– la CTR, in punto di fatto, ha premesso che: 1) avverso la cartella esattoriale (OMISSIS), emessa, ai fini Iva, Irap e Irpef, per gli anni 1991-1992 e 2000-2001, il contribuente Giacomo Scivoli aveva proposto ricorso dinanzi alla CTP di Catania, che, con sentenza n. 496/08/07, l’aveva accolto dichiarando la nullità della cartella per gli anni 1991-1992, stante l’avvenuto versamento degli importi dovuti da parte del contribuente e per gli anni 2000-2001, in quanto l’Ufficio non aveva previamente notificato l’esito della liquidazione delle dichlarazioni;2) avverso la sentenza d primo grado, l’Ufficio aveva proposto impugnazione solo per la parl:e della cartella di pagamento riferita agli anni 2000-2001, rilevando la mancata necessità di una previa notifica dell’avviso bonario, trattandosi di somme dichiarate e non versate; 3) aveva controdedotto il contribuente chiedendo la conferma della:sentenza di primo grado e con successiva memoria, l’estinzione del giudizio avendo l’Ufficio eseguito lo sgravio delle somme iscritte a ruolo negli anni 2000- 2001;

– la CTR, in punto di diritto ha osservato che, in presenza di documentazione attestante l’avvenuto sgravio di tutte le somme iscritte a ruolo per gli anni 2000-2001 con il conseguente annullamento dell’iscrizione a ruolo E della cartella, il giudizio di appello andava dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere;

– avverso la sentenza della CTR, l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi; rimangono intimati il contribuente e la Serit Sicilia s.p.a.;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata circa un fatto controverso e decisivo della controversia per avere la CTR dichiarato l’estinzione del giudizio di appello per cessazione della materia del contendere a seguito dello sgravio delle somme iscritte a ruolo per gli anni 2000-2001, senza indicare i motivi per i quali tale sgravio – disposto in provvisoria ottemperanza alla sentenza di primo grado e con riserva all’esito del gravame – dovesse ritenersi idoneo a fare cessare la materia del contendere;

– con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e n. 4, la violazione e falsa applicazione degli artt. 46, comma 1 e 49 del d. gs. n. 546 del 1992 nonchè dell’art. 329 c.p.c. per avere la CTR dichiarato erroneamente l’estinzione del giudizio di appello per cessazione della materia del contendere anche se lo sgravio delle 5Homme iscritte a ruolo per gli anni 2000-2001 era stato disposto, priva dell’atto di appello (in data 5 dicembre 2003), in provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado e con riserva di gravame, al solo di evitare, nelle more del giudizio di appello, l’assoggettamento del contribuente ad esecuzione forzata in base a cartella annullata;

– i motivi – da trattare congiuntamente per connessione – sono inammissibili;

– premesso che “In tema di contenzioso tributario, lo sgravio della cartella di pagamento, ancorchè riferita a somme direttamente iscritte a ruolo dall’ufficio all’esito del controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, disposto in provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado favorevole al contribuente prima della presentazione dell’appello, non comporta acquiescenza alla sentenza, preclusiva quindi dell’impugnazione, trattandosi di comportamento che può essere fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione, senza che assuma rilievo l’esistenza o meno di atti prodromici all’atto impugnato” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6334 del 2016 e Cass. n. 18976 del 2019), nella specie, l’Agenzia, non ha riportato in ricorso, in difetto dei principi di specificità e di autosufficienza, nè, nelle parti rilevanti, gli atti difensivi del giudizio di merito – dai quali sarebbe emersa l’eccepita natura dello sgravio effettuata “in provvisoria ottemperanza della decisione della CTP” e non importante acquiescenza alla medesima sentenza – nè tantomeno il contenuto della cartella di pagamento e del provvedimento di sgravio, con ciò non consentendo a questa Corte di verificare la fondatezza dei motivi medesimi;

– in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile;

– nulla sulle spese del giudizio di legittimità essendo rimasti intimati sia il contribuente che la società concessionaria.

P.Q.M.

la Corte:

dichiara inammissibile il ricorso;

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2020

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