Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10711 del 22/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/04/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 22/04/2021), n.10711

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10303-2019 proposto da:

ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Presidente

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

C.D., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della

CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso

dall’Avvocato STEFANO FULCHERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1689/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL PIEMONTE, depositata il 24/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA.

ENZA LA TORRE.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle entrate riscossione (ADER) ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Piemonte, che in controversia su impugnazione da parte di C.D. di avviso di intimazione per Irpef Iva e Irap anno 1998 – derivante dall’omesso pagamento di cartelle di pagamento – ha respinto l’appello dell’Ufficio. La CTP aveva ritenuto interrotta la prescrizione per alcune (DUE) cartelle e maturata invece per le altre. La CTR, in accoglimento dell’appello incidentale del contribuente, ha annullato integralmente l’atto impugnato, ritenendo non applicabile nella fattispecie il termine di prescrizione decennale e ha rigettato l’appello principale col quale il Concessionario aveva dedotto l’interruzione della prescrizione a causa del pignoramento eseguito nel 2006. Ciò in quanto aveva prodotto solo in appello il verbale di pignoramento, “senza esporre le ragioni di causa di forza maggiore che ne hanno impedito la presentazione della fase iniziale della controversia”.

Il contribuente si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Col primo motivo si deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, ex art. 360 c.p.c., n. 4, essendo consentita la produzione di documenti nuovi in appello.

Il motivo è fondato.

Con orientamento consolidato, che il Collegio ritiene di condividere, questa Corte ha affermato che in materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, – in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima – non trova applicazione la preclusione di cui all’art. 345 c.p.c., comma 3, (nel testo introdotto dalla L. n. 69 del 2009), essendo la materia regolata dal citato D.Lgs., art. 58, comma 2, che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado (Cass. Sez. 5 n. 27774 del 22/11/2017; Sez. 6 – 5, n. 22776 del 06/11/2015).

2. Col secondo motivo si deduce violazione dell’art. 2946 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3, essendo applicabile anche per la riscossione dell’imposta il termine decennale in relazione alle imposte in oggetto (Irpef, Iva, Irap). Anche questo motivo è fondato.

Il credito erariale per la riscossione dell’imposta è soggetto infatti, non già al termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 2948 c.c., n. 4, – “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” – come erroneamente ritenuto dalla CTR, bensì all’ordinario termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c., in relazione alle imposte in oggetto (Irap, Iva, Irpef), e in quanto la prestazione tributaria, attesa l’autonomia dei singoli periodi d’imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (Sez. 5, Sentenza n. 2941 del 09/02/2007, Rv. 596843; n. 24322/2014; n. 33266 del 17/12/2019 n. 12740. del 26/06/2020).

3.Conclusivamente il ricorso va accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla CTR del Piemonte, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla CTR del Piemonte, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021

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