Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10711 del 04/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 04/05/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 04/05/2010), n.10711

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23423-2006 proposto da:

EDITORIALE FVG S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO

9 (STUDIO LEGALE TRIFIRO’ E PARTNERS), presso lo studio dell’avvocato

PAOLO ZUCCHINALI, rappresentata e difesa dagli avvocati TRIFIRO’

SALVATORE, FAVALLI GIACINTO, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA

195, presso lo studio dell’avvocato VACIRCA SERGIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VENTURA GIOVANNI,

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 102/2005 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 10/08/2005 R.G.N. 55/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/03/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI NUBILA;

udito l’Avvocato ZUCCHINALI PAOLO per delega TRIFIRO’ SALVATORE ;

udito l’Avvocato VACIRCA SERGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 12.7.2002, R.I. adiva il Tribunale di Trieste nei confronti della Editoriale Friuli Venezia Giulia – FVG spa, esponendo di essere stato alle dipendenze della OTE – Organizzazione Tipografica Editrice – spa come direttore amministrativo. La OTE si era poi modificata nella Editoriale Il Piccolo spa. La datrice di lavoro aveva dapprima mutato la propria denominazione ed era poi stata fusa per incorporazione nella predetta FGV spa. Siffatta modifica aveva comportato la creazione di un nuovo soggetto e un mutamento delle dimensioni, insieme ad assestamenti organizzativi. Tale situazione comportava l’applicazione dell’art. 19 del CCNL di settore – direttori e dirigenti di giornali quotidiani – talchè egli aveva rassegnato le dimissioni con diritto all’indennità di preavviso ex art. 21 dello stesso contratto.

2. Si costituiva la società convenuta ed eccepiva che l’art. 19 del detto CCNL si riferiva al diverso caso di passaggio di proprietà dell’azienda, il che non era avvenuto. Le due ipotesi previste dalla norma non si erano verificate. Il Tribunale accoglieva la domanda attrice.

Proponeva appello la società Editoriale Friuli Venezia Giulia e la Corte di Appello di Trieste confermava la sentenza di primo grado.

Questa in sintesi la motivazione della sentenza di appello:

è pacifico che nel (OMISSIS) il R. ha rassegnato le dimissioni da dirigente della società, quale nata dalla fusione per incorporazione della Editoriale Il Piccolo nella FVG;

trattasi di radicale mutamento della situazione societaria, che a sensi dell’art. 19 del CCNL consente al dirigente di rassegnare le dimissioni con il trattamento ivi previsto;

– tale trattamento compete sia in caso di “trasformazione in qualsiasi forma” dell’impresa, sia in caso di “passaggio di proprietà della maggioranza del capitale”;

– la ragione di siffatta previsione sta nel vincolo fiduciario che lega il direttore o dirigente alla società, ed essa previsione va ricollegata o al passaggio formale di proprietà dell’azienda o al passaggio di fatto dei poteri.

3. Ha proposto ricorso per Cassazione la Editoriale FVG spa, deducendo tre motivi. Resiste con controricorso l’attore R. I.. Le parti hanno presentato memorie integrative.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 1362 e segg. c.c. in relazione all’art. 19 del CCNL dei direttori amministrativi e dirigenti delle aziende editrici di giornali, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in fatto circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5: la fusione per incorporazione della Editoriale Il Piccolo nella FGV non ha realizzato alcun mutamento di proprietà dell’azienda, perchè il vero mutamento era avvenuto nel (OMISSIS), quando il Gruppo Editoriale L’Espresso ha acquisito il controllo delle testate “(OMISSIS)” attraverso l’acquisto del 66,4% del capitale sociale della NCE – Newco Edit spa, oggi Editoriale FVG. Con tale operazione è mutata la proprietà dell’azienda, anche se nulla è mutato nell’attività svolta dal dirigente. Se si è verificata una perdita di fiducia nei confronti dell’imprenditore, ciò risale al (OMISSIS), con la conseguenza che le dimissioni, per fruire del trattamento privilegiato di cui trattasi, dovevano essere rassegnate entro sei mesi dal passaggio di proprietà delle quote di controllo. Se lo scopo delle norma è quello di garantire al dirigente di non dover seguire le direttive della nuova proprietà, il presupposto si è verificato nel (OMISSIS).

5. Con il secondo motivo del ricorso, la ricorrente deduce ulteriore violazione degli art. 1362 e segg. c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 19 del CCNL citato: se la facoltà di rassegnare le dimissioni con trattamento di favore è prevista nel caso di fusione per incorporazione, erroneamente la Corte di Appello ha ritenuto che lo stesso art. 19, comma 3 implichi un allargamento dell’ambito di applicazione della disposizione, nel senso che il trattamento ivi previsto competa anche in caso di subentro meramente formale del soggetto che detiene la proprietà dell’azienda. La fusione per incorporazione effettuata nel (OMISSIS) non ha comportato alcun mutamento sostanziale nella titolarità del soggetto che detiene la maggioranza azionaria. Decisiva invece doveva essere considerata la proprietà della maggioranza del capitale, maggioranza che era passata di mano nel (OMISSIS). La verità è che nel precedente assetto azionario all’attore erano stati assegnati incarichi in favore di società del gruppo al di fuori del rapporto di lavoro, mentre con la fusione ogni attività è stata conglobata nelle funzioni dirigenziali alle dipendenze della FVG, come risulta da separato ricorso al Tribunale di Trieste proposto dal R.. In definitiva, nonostante le varie operazioni, nulla è mutato dal (OMISSIS) alla data delle dimissioni dell’attore.

6. I motivi sopra riportati possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tra loro strettamente connessi . Essi risultano infondati.

Il problema che si poneva al giudice di merito è quello dell’esatta interpretazione dell’art. 19 del CCNL per i dirigenti e direttori dei giornali, il quale recita: “Mutamenti di proprietà dell’azienda.

In caso di cessione o trasformazione in qualsiasi forma dell’azienda valgono le norme di legge.

Il direttore amministrativo e il dirigente che non intendessero accettare il passaggio alle dipendenze dell’azienda subentrante, avranno diritto, al momento del trapasso, senza preavviso, o entro sei mesi da questo, col preavviso di un mese, di ottenere la risoluzione del rapporto di impiego con trattamento eguale a quello che spetterebbe loro in caso di licenziamento.

Sarà considerato trapasso di azienda, agli affetti del comma che precede, anche il solo passaggio di proprietà della maggioranza del capitale.

Nel caso di cessazione dell’azienda per qualsiasi ragione compete al direttore amministrativo e al dirigente, oltre al trattamento di fine rapporto, l’indennità di cui all’art. 21”.

7. La Corte di Appello, muovendo da una interpretazione condotta sulla scorta del criterio letterale, vale a dire il senso comune delle parole secondo la loro connessione, e di quello teleologico, volto alla ricerca della comune intenzione delle parti in relazione agli scopi perseguiti di tutela della autonomia professionale, ha ritenuto di individuare nella norma due distinte ipotesi, ciascuna delle quali consente al dirigente di rassegnare le dimissioni con diritto a trattamento ‘privilegiatò: la cessione o la trasformazione in qualsiasi forma dell’azienda (comma 1), il passaggio di proprietà della maggioranza del capitale (comma 3). Tale interpretazione appare esatta e insuscettibile di censura, non essendo stato violato alcun criterio di ermeneutica contrattuale. L’attore avrebbe avuto diritto al trattamento privilegiato in due casi: dimissioni rassegnate dopo il passaggio di proprietà della maggioranza del capitale, dimissioni rassegnate dopo la trasformazione “in qualsiasi forma” dell’azienda.

Nella fattispecie, non viene in considerazione la prima ipotesi, a prescindere dalla circostanza se il R. fosse a piena conoscenza del nuovo assetto proprietario, ma la seconda. Orbene una fusione per incorporazione rappresenta certamente una “cessione o trasformazione in qualsiasi forma” dell’azienda. Correttamente quindi la Corte di Appello ha ritenuto che si tratti di due ipotesi distinte, senza che il verificarsi di una circostanza (quella prevista al comma 3) possa rappresentare una preclusione all’applicazione del comma 1.

8. Con il terzo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, degli artt. 115, 116 e 425 c.p.c., nonchè ulteriore vizio di motivazione: la Corte di Appello ha trascurato l’istanza proposta dalla società di disporre l’audizione di un rappresentante della Federazione Dirigenti di aziende industriali, onde ottenere chiarimenti sulle finalità che le parti sociali hanno perseguito nella formulazione dell’art. 19 in parola.

9. Il motivo è infondato. La facoltà di richiedere osservazioni scritte od orali alle organizzazioni sindacali stipulanti deve essere esercitata in primo grado, mentre parte ricorrente deduce che l’istanza è stata presentata in appello. Si osserva in ogni caso che la richiesta di informazioni alle organizzazioni sindacali è prevista quando la norma contrattuale presenta aspetti scuri od ambigui, quando cioè pone una questione interpretativa seriamente opinabile, il che nel caso di specie non è evidentemente apparso alla Corte di Appello.

10. Il ricorso deve, per i suesposti motivi, essere rigettato. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente Editoriale FVG spa a rifondere a R.I. le spese del grado, che liquida in Euro 22,00 oltre Euro quattromila/00 per onorari, oltre spese generali Iva e Cpa nelle misure di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2010

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