Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10710 del 24/05/2016
Civile Sent. Sez. 1 Num. 10710 Anno 2016
Presidente: FORTE FABRIZIO
Relatore: BISOGNI GIACINTO
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EN ZA
sul ricorso proposto da:
Sebastiano Barbera, elettivamente domiciliato in Roma,
via Pompeo Magno l, presso lo studio dell’avv.
Francesco Manzullo, rappresentato e difeso dall’avv.
Giacomo Di GRAdo (0925/ 66029 fax;
avv.digrado@libero.it ), per procura speciale a margine
del ricorso;
– ricorrente nei confronti di
Giovanna Tacci, elettivamente domiciliata in Roma,
piazza Bainsizza 1, presso lo studio dell’avv. Mauro
2016
Mellini, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco
Conti, giusta procura speciale a margine del
A 7,J
Data pubblicazione: 24/05/2016
controricorso;
– con troricorrente avverso la sentenza n. 903/2009 della Corte di appello
di Palermo, emessa il 3 aprile 2009 e depositata il 14
maggio 2009, n. R.G. 238/2004;
procuratore generale dott. Francesca Ceroni che ha
concluso per l’accoglimento del ricorso;
Rilevato che
1. Sebastiano Barbara ha proposto opposizione al
decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del
Tribunale di Sciacca il
18/19 marzo 2002
con il
quale veniva ingiunto all’opponente e a Oreste
Ulderigo di pagare, in favore di Giovanna Tacci, la
somma di 41.500.000 oltre interessi legali e spese
del procedimento monitorio. Il decreto ingiuntivo
era fondato su un atto di transazione stipulato il
19 luglio 1993 tra i sigg.ri Ulderigo e Tacci e su
un assegno di conto corrente rilasciato in pari
data dallo stesso opponente in favore dell’opposta,
a garanzia dell’obbligazione assunta dall’Ulderigo,
da
riscuoterei il
mancato
31 dicembre 1993
da parte
adempimento
in caso di
del
debitore
principale. L’opponente ha rilevato che l’emissione
di un assegno postdatato in garanzia è contraria
alle norme imperative di cui agli artt. 1 e 2 del
R.D. n. 1763/1933, con conseguente nullità del
512′
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sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto
patto di garanzia stipulato tra le parti e ha
chiesto la revoca del decreto ingiuntivo.
2. Si è costituita Giovanna Tacci e ha rivendicato la
validità del titolo di credito emesso in funzione
del contratto autonomo di garanzia intercorso con
il Barbera.
Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 25
23 dicembre
agosto
2003,
ha respinto
l’opposizione.
4. Ha proposto appello Sebastiano Barbera ribadendo
che la emissione di un assegno postdatato comporta
la nullità del patto di garanzia sottostante,
qualificabile, nella specie, come fideiussione e ha
rilevato altresì che la Tacci era decaduta dal suo
diritto, ai sensi dell’art. 1957 c.c., non avendo
proceduto nei confronti del debitore principale nei
sei mesi successivi la scadenza del credito, e che
egli era liberato, ex art. 1955 c.c., per fatto del
creditore che con il suo comportamento
causato
un
pregiudizio
grave
aveva
consistito
nell’impedimento del suo diritto di surroga nei
confronti del debitore principale.
5. La Corte di appello di Palermo, con sentenza n.
803/09, ha respinto l’appello ritenendo che la
postdatazione non renda il titolo nullo in sé, ma
rende nulla solo la postdatazione con la
conseguenza che il prenditore può esigerne
l’immediato pagamento e che pertanto resta valido
il sottostante patto di garanzia.
3
3.
6. Propone ricorso per cassazione Sebastiano Barbera
affidandosi a due motivi di impugnazione.
7. Si difende con controricorso Giovanna Tacci.
Rilevato che
8. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione
della legge assegni e formula il seguente quesito
postdatato a garanzia di un altrui futuro
adempimento comporta, stante la violazione degli
articoli l e 2 della legge assegni e dell’articolo
1343 del codice civile, la nullità del sottostante
patto di garanzia, stante la natura imperativa
delle norme citate.
9. Con il secondo motivo il ricorrente deduce
violazione di legge con riferimento all’articolo
112 del codice di procedura civile nonché 1957 e
1955 del codice civile e sottopone alla Corte il
seguente quesito: se la mancata pronuncia del
giudice d’appello in ordine a domande spiegate in
atto di appello comporti violazione dell’articolo
112 cpc e delle norme di diritto sostanziale poste
a fondamento delle stesse.
Ritenuto che
10. Il primo motivo di ricorso è fondato alla luce
della giurisprudenza di legittimità (da ultimo
Cass. civ. sez.
2013)
III, n.
26232 del 22 novembre
secondo cui l’emissione di un assegno in
bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso
per realizzare il fine di garanzia – nel senso che
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di diritto: se l’emissione di un assegno bancario
esso è consegnato a garanzia di un debito e deve
essere restituito al debitore qualora questi
adempia regolarmente alla scadenza della propria
obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani
del creditore come titolo esecutivo da far valere
in caso di inadempimento -, à contrario alle norme
dicembre 1933 n. 1,36 e dà luogo ad un giudizio
negativo sulla meritevolezza degli interessi
perseguiti dalle parti, alla luce del criterio
della conformità a norme imperative, all’ordine
pubblico ed al buon costume enunciato dall’art.
1343 cod. civ.. Pertanto, non viola il principio
dell’autonomia contrattuale sancito dall’art. 1322
cod. civ. il giudice che, in relazione a tale
assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e
sussistente la promessa di pagamento di cui
all’art. 1988 cod. civ. (cfr.
Cass. civ. sezione
II, n. 4368 del 19 aprile 1995).
11. Va pertanto accolto il primo motivo, restando
assorbito il secondo motivo, con conseguente
cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla
Corte di appello di Palermo che, in diversa
composizione, applicato il principio di cui sopra,
valuterà nuovamente il merito della controversia e
deciderà anche sulle spese del giudizio di
cassazione.
3125
imperative contenute negli artt. 1 e 2 del R.D. 21
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso,
assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e
rinvia alla Corte di appello di Palermo, in diversa
composizione, anche per le spese del giudizio di
cassazione.
23 febbraio 2016.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del