Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10710 del 22/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/04/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 22/04/2021), n.10710

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10052-2019 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. NICOTERA

n. 29, presso lo studio dell’avvocato GIANMARCO TARDELLA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUISA MARRAZZO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) ROMA;

– intimata –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 6731/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 03/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 5015/17, sez. 30, accoglieva il ricorso proposto da C.F. avverso il diniego di rimborso Irap relativo all’anno 2012.

Nei confronti di detta decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva appello innanzi alla CTR Lazio che, con sentenza n. 6331/1/2018, accoglieva l’impugnazione

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente sulla base di due motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il contribuente deduce la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, e dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che la mera esistenza di compensi corrisposti a terzi e di quote di ammortamento per beni strumentali non può di per sè costituire elemento sintomatico di una autonoma organizzazione.

Con il secondo motivo lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti costituito dal fatto che ai fini della sussistenza di una autonoma organizzazione i beni strumentali devono eccedere il minimo indispensabile e le collaborazioni di terzi devono essere non occasionali.

I due motivi, tra loro connessi possono essere esaminati congiuntamente e gli stessi si rivelano manifestamente fondati.

Occorre premettere che è principio consolidato affermato da questa Corte quello secondo cui l’attività del commercialista non è soggetta a IRAP se manchi l’autonoma organizzazione, che sussiste solo se il professionista adopera beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile ovvero ricorre in modo non occasionale al lavoro di terzi; il che accade perchè la capacità produttiva aggiuntiva rispetto a quella personale del professionista sconta l’imposizione per il “surplus” di quanto ottenuto in ragione di una struttura organizzativa che sia servente rispetto all’opera intellettuale svolta con le proprie conoscenze e gli strumenti minimi indispensabili. (ex plurimis Cass. n. 4246 del 2016).

Tale accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato.

Peraltro, il giudice non può, quando esamina i fatti di prova, limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perchè questo è il solo contenuto “statico” della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto “dinamico” della dichiarazione stessa.

Nel caso di specie la Commissione regionale ha rilevato in base al quadro RE della dichiarazione del 2013 compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l’attività professionale per Euro 19.027,00 nonchè al rigo RE7 quote di ammortamento per beni strumentali per Euro 6.670,00 che ha ritenuto sintomatici ai fini della dimostrazione della esistenza di una autonoma organizzazione.

La sentenza impugnata non ha però effettuato alcun esame della specie dei singoli compensi e delle quote di ammortamento.

A tale proposito il ricorso del contribuente, in osservanza del principio di autosufficienza, riportando brani dei propri scritti difensivi ed i riferimenti agli atti di giudizio ove gli stessi sono rinvenibili, dà dimostrazione di avere dedotto sin dal giudizio di primo grado che i compensi ad altri professionisti per attività professionali riguardavano collaborazioni esterne occasionali per attività di domiciliazione presso tribunali di altre città specificamente indicati e per attività di codifensori per giudizi innanzi la Corte di cassazione.

Va a tale proposito sottolineato che questa Corte ha già avuto occasione di affermare che in tema d’IRAP, non sono indicativi del presupposto dell’autonoma organizzazione i compensi corrisposti da un avvocato per le domiciliazioni presso i colleghi, trattandosi di prestazioni strettamente connesse all’esercizio della professione forense, che esulano dall’assetto organizzativo della relativa attività.(Cass. n. 22695/16).

I motivi vanno quindi accolti in relazione a tale profilo avendo omesso la sentenza di secondo grado ogni valutazione in ordine a tali circostanze rilevanti ai sensi della giurisprudenza di questa Corte.

Parimenti deve dirsi per quanto concerne i beni strumentali in relazione ai quali, il ricorrente, sempre in osservanza del principio di autosufficienza, riporta i brani dei propri scritti difensivi nella fase di merito e fornisce le indicazioni della loro rinvenibilità nel fascicolo d’ufficio, ove aveva elencato i beni per i quali erano state sostenute le spese che risultano essere apparecchiature elettroniche e loro accessori, mobilia e materiale di cancelleria.

Anche in relazione a tali elementi la sentenza impugnata omette ogni valutazione circa il fatto che gli stessi eccedano o meno il minimo necessario per lo svolgimento dell’attività professionale.

Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Lazio, in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese della presente fase

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021

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