Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10710 del 05/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 05/06/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 05/06/2020), n.10710

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. NONNO G. Maria – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI N. M.G. – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria M. – Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6153/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

P.R.P., elettivamente domiciliato in Roma, via di

Villa 3 Severini n. 54, presso lo studio dell’avv. De Rose Maria

Luisa, rappresentata e difesa dall’avv. Avancini Mara giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e nei confronti di

Equitalia Esatri s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria della Lombardia n.

126/36/12, depositata il 9 luglio 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 gennaio

2020 dal Consigliere Nonno Giacomo Maria.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con la sentenza n. 126/36/12 del 09/07/2012, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 326/47/11 della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da P.R.P. avverso la cartella di pagamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2006;

1.1. come emerge anche dalla sentenza impugnata, la cartella di pagamento era stata emessa, a seguito di controllo automatizzato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633., ex art. 54-bis, in ragione della omessa dichiarazione IVA conseguente ad un errore materiale del contribuente;

1.2. la CTR motivava il rigetto dell’appello dell’Agenzia delle entrate osservando che l’irregolarità commessa dal contribuente (spedizione del Modello unico 2006 anzichè di quello 2007) era meramente formale, sicchè quest’ultimo non perdeva il diritto alla detrazione del credito IVA effettivamente maturato, diritto comprovatamente esercitato nel termine previsto dalla legge;

2. l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

3. P.R.P. resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.;

3.1. Equitalia Esatri s.p.a. non si costituiva in giudizio e restava, pertanto, intimata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. le eccezioni pregiudiziali formulate dal controricorrente vanno disattese;

1.1. l’istanza ex art. 369 c.p.c. è stata ritualmente depositata dall’Agenzia delle entrate, come si evince dall’esame del fascicolo processale, sicchè la relativa eccezione di improcedibilità è infondata;

1.2. infondata è anche l’eccezione con la quale si deduce l’inammissibilità del ricorso perchè riguardante fatti diversi da quelli oggetto della sentenza impugnata;

1.2.1. in realtà, la CTR fa espresso riferimento alla indetraibilità dell’IVA, così determinando l’oggetto del giudizio, sicchè correttamente a tale oggetto si è attenuta la ricorrente;

2. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che il contribuente avrebbe omesso di presentare la dichiarazione IVA relativa all’anno 2007 e non avrebbe emendato l’omissione nel termine previsto dalla legge, sicchè non avrebbe diritto alla chiesta detrazione;

3. con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 21, 25, 28,30, 36 bis, 54-bis e 55, nonchè del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziandosi che in caso di omessa dichiarazione il contribuente non è ammesso alla detrazione del credito IVA maturato;

4. i motivi, che possono essere trattati congiuntamente riguardando questioni connesse, sono infondati;

4.1. con una recente sentenza, le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che “la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicchè, in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili” (Cass. S.U. n. 17757 del 08/09/2016);

4.1.1. dalla motivazione della sentenza si evince che il contribuente possa limitarsi a documentare la sussistenza dei requisiti sostanziali del diritto all’eccedenza detraibile di cui alla direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977, art. 17 (cd. sesta direttiva), anche in assenza dei requisiti formali per il riconoscimento di tale diritto e, quindi, anche in caso di dichiarazione omessa;

4.1.2. la menzionata sentenza compie un parallelo con Cass. S.U. n. 13378 del 30/06/2016, che riconosce analogo diritto per le imposte dirette, affermando che, anche in tema di IVA, giusta la comunanza della disciplina dichiarativa e rettificativa fissata dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8, comma 6, va riconosciuta la possibilità per il contribuente, in sede contenziosa, di opporsi alla pretesa tributaria azionata dal fisco, allegando errori od omissioni incidenti sull’obbligazione tributaria, indipendentemente dal termine per la presentazione e la rettifica della dichiarazione fiscale;

4.2. peraltro, differentemente che nel caso delle imposte dirette, le Sezioni Unite sull’IVA impongono una condizione alla deducibilità giudiziale dell’eccedenza, e cioè che la detrazione venga esercitata entro il termine previsto dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8, comma 3, vale a dire entro il secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto (viene, infatti, richiamato l’art. 19, comma 1, secondo periodo, del D.P.R. n. 633 del 1972, applicabile ratione temporis: da ultimo, si veda anche Cass. n. 19938 del 27/07/2018);

4.3. con specifico riferimento alla fattispecie, non è oggetto di contestazione che: a) il contribuente abbia omesso la dichiarazione IVA relativa all’anno 2007; b) il contribuente abbia, peraltro, portato in detrazione il credito IVA maturato in quell’anno nella prima dichiarazione utile e, quindi, entro il termine di decadenza biennale, così come accertato dalla sentenza della CTR; c) il credito sia effettivamente esistente, atteso che l’Amministrazione finanziaria si limita ad eccepirne la non detraibilità;

4.4. ne consegue che, in applicazione dei principi di diritto sopra menzionati, il credito IVA del contribuente va riconosciuto ed è stato legittimamente portato in detrazione;

5. in conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna dell’Agenzia delle entrate al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo avuto conto di un valore di lite dichiarato di Euro 21.844,00; nulla per le spese tra la ricorrente e la parte intimata non costituita;

5.1. il provvedimento con cui il giudice dell’impugnazione, nel respingere integralmente la stessa, ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile, disponga, a carico della parte che l’abbia proposta, l’obbligo di versare – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del medesimo art. 13, comma 1-bis, non può aver luogo nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le Amministrazioni dello Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass. n. 5955 del 14/03/2014; Cass. n. 23514 del 05/11/2014; Cass. n. 1778 del 29/01/2016).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.000,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del quindici per cento e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2020

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