Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10710 del 04/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 04/05/2010, (ud. 23/03/2010, dep. 04/05/2010), n.10710

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19512-2006 proposto da:

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE DON G.

MINZONI 9, presso lo studio dell’avvocato MARTUCCELLI CARLO,

rappresentato e difeso dagli avvocati ALONGI VITTORIO, ALONGI

PATRIZIA, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PHILIPS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE DELLE GIOIE 13, presso

lo studio dell’avvocato VALENSISE CAROLINA, rappresentata e difeso

dall’avvocato DI NANNI CARLO, giusta procura speciale atto Notar

VALERLA MASCHERONI di MILANO, del 06/07/2006, rep. n. 4501;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3343/2005 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 23/09/2005 R.G.N. 45986/97;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2010 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;

udito l’Avvocato VALENSISE CAROLINA per delega DI NANNI CARLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza dell’8 gennaio 1997 il Pretore di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando – previa riunione dei due giudizi – sulla domanda di R.G. intesa alla condanna della Philips s.p.a. al pagamento di differenze spettanti a titolo di compensi per l’attività di agente, nonchè sulla opposizione proposta dalla società avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dal R. per il pagamento di importi per indennità di preavviso e di clientela relative alla medesima attività, determinava il complessivo credito dell’agente in L. 25.389.660. Alla determinazione di tale importo, in particolare, il Pretore perveniva mediante il rigetto della domanda relativa ai compensi per attività di esazione e mediante l’accertamento di parziale estinzione – a seguito di pagamenti pro parte e di compensazione con crediti della società preponente – del credito per indennità di clientela, di preavviso e di cessazione del rapporto, nonchè mediante il rigetto dell’eccezione sollevata dalla società di compensazione tanche di tale residuo credito dell’agente) con il credito relativo alla copertura dello “star del credere”.

2. Tale decisione veniva confermata dal Tribunale di Napoli, quale giudice di appello, che, con sentenza del 23 settembre 2005, respingeva l’impugnazione proposta dal R., nonchè quella proposta dalla società in via incidentale. In particolare, per quanto ancora rileva nella presente sede di legittimità, il Tribunale escludeva il diritto ai compensi per attività di esazione, pretesi dall’agente, rilevando che le risultanze documentali e testimoniali avevano evidenziato l’assenza dei connotati propri di tale attività, fra cui l’assunzione di responsabilità contabile e di obblighi di riscossione, l’attribuzione per iscritto del relativo incarico, la riscossione dalla clientela di crediti “in scadenza” (e non semplicemente “scaduti”); non emergevano, infine, i caratteri tipici dell’ingiustificato arricchimento, dedotto dall’agente in via subordinata.

3. Avverso questa sentenza il R. propone ricorso per cassazione deducendo tre motivi di impugnazione. La società resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare il Collegio rileva che la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 23 settembre 2005, per cui il ricorso non è soggetto, ratione temporis, agli oneri – invece invocati dalla resistente ai fini della asserita inammissibilità – di cui all’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 che trova applicazione ” giusta il disposto dell’art. 27, comma 2, del D.Lgs. – ai ricorsi in cassazione che impugnano sentenze pubblicate dopo l’entrata in vigore del medesimo decreto; ciò esime dalla verifica di adeguatezza, o meno, dei quesiti comunque formulati dal ricorrente a conclusione di ciascun motivo.

2. Il ricorso consta di tre motivi.

2.1. Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza per mancata trascrizione delle conclusioni delle parti, il cui esame avrebbe evidenziato la mancanza di contestazioni in ordine allo svolgimento dell’attività di esazione.

2.2. Il secondo motivo, articolandosi in distinte censure, denuncia vizio di motivazione e violazione dell’art. 112 c.p.c.. Si censura la sentenza di appello per la ritenuta esclusione di un incarico espresso in ordine alla predetta attività di riscossione dei crediti, in quanto contrastante con le risultanze documentali e testimoniali pure riportate nella medesima sentenza e, inoltre, con le stesse deduzioni della controparte, le cui contestazioni non avevano investito l’attribuzione di un siffatto incarico ma semplicemente la continuità della relativa attività; si critica, poi, la medesima statuizione, con riferimento alla reputata assenza del requisito della responsabilità contabile, deducendosi che invece l’attribuzione di tale responsabilità era rimasta dimostrata dalla stessa documentazione della società proponente e, peraltro, era insita nell’attività di riscossione dei crediti, si che alla stregua della contrattazione collettiva spettava il compenso aggiuntivo.

2.3. Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 116 c.p.c. in ordine alla valutazione della prova relativa all’ingiustificato arricchimento della proponente.

3. Tali motivi, da esaminare congiuntamente per l’intima connessione, non sono fondati.

3.1. Le censure, diversamente articolate, si compendiano, in primo luogo, nella mancata considerazione della posizione processuale assunta dalla società preponente con riguardo all’attività di esazione, da cui deriverebbe la nullità della sentenza per mancata indicazione delle rispettive conclusioni e per vizio di motivazione, nonchè per vizio di procedimento. La critica, però, si fonda su un presupposto inesistente, cioè il riconoscimento della dedotta prestazione di riscossione di crediti, poichè è lo stesso ricorrente, in questa sede, a riferire che in parte qua la difesa della società era nel senso che l’attività non era “stata mai tale da far sorgere, secondo la disciplina legale e convenzionale, un suo diritto a compenso aggiuntivo”- deduzione che configura una vera e propria eccezione in senso lato, ai sensi dell’art. 416 c.p.c., comma 2, riferita non tanto al fatto materiale costitutivo della pretesa, ossia lo svolgimento di un’attività di riscossione di crediti, quanto ai contenuti giuridici della medesima, e che, pertanto, è stata puntualmente riferita ed esaminata dal giudice d’appello (a prescindere dalla formale riproduzione nella epigrafe della sentenza ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 3, che non costituisce di per se un motivo di nullità: cfr. ex plurimis Cass. 31 maggio 2006, n. 12991; 27 febbraio 2004, n. 4015).

3.2. Anche con riguardo alla valutazione delle risultanze istruttorie e al complessivo accertamento della richiamata attività, la sentenza impugnata si sottrae alle critiche del ricorrente. Queste sono anzitutto inconferenti rispetto alla ratio decidendi là dove deducono l’irrilevanza del requisito della “continuità” richiamando genericamente la “normativa relativa al contratto di agenzia”, mentre i giudici d’appello si sono specificamente riferiti alla disciplina della contrattazione collettiva secondo un’interpretazione che non ha formato oggetto sul punto – di adeguate e specifiche censure. In ogni caso, a prescindere dal carattere continuativo, o meno, l’accertamento di fatto della Corte territoriale è riferito propriamente al contenuto di tale attività, priva di responsabilità contabile, non obbligatoria, non conferita per iscritto, relativa a crediti già scaduti tutte circostanze scaturite dall’esame della documentazione acquisita in giudizio e dai riferimenti dei testimoni escussi, particolarmente con riguardo all’esistenza di un esplicito divieto contrattuale di procedere alla riscossione, non modificato nel corso del rapporto, e all’assenza di un obbligo di “riscontro contabile”, essendone conseguita la qualificazione della attività in questione come di semplice “consegna materiale”. Al riguardo, le censure contenute in ricorso si risolvono, inammissibilmente, in una diversa valutazione della prova, riferendosi, peraltro, a deduzioni – quali la consegna mensile, da parte degli addetti contabili della società, di un tabulato con l’indicazione degli incassi, ovvero la esistenza di una responsabilità contabile insita nella stessa riscossione di somme – già compiutamente valutate dal giudice di merito, che ha escluso, in definitiva, che alla materiale opera del R. – in relazione ai compiti a lui affidati per la riscossione – non poteva riconoscersi alcun contenuto di, seppur minima, “gestione patrimoniale”, idonea a configurare, sebbene per facta concludentia, quella sopravvenuta pattuizione che è necessaria a determinare un mutamento degli originari accordi contrattuali (cfr.

Cass. 5 luglio 1997, n. 6077).

3.3. In base ai medesimi accertamenti, la sentenza impugnata ha correttamente escluso un’obbligazione ex lege per ingiustificato arricchimento, la quale presuppone lo svolgimento di un’attività di incasso, in senso tecnico, che nella specie è stata espressamente esclusa (cfr. Cass. 10 marzo 1994, n. 2356).

4. In conclusione, il ricorso è respinto. Le spese del giudizio vanno compensate in ragione della natura e della complessità delle questioni esaminate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2010

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