Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10710 del 03/05/2017
Cassazione civile, sez. I, 03/05/2017, (ud. 21/02/2017, dep.03/05/2017), n. 10710
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23250/2011 proposto da:
Veneto Banca S.c.p.a. (P.I. (OMISSIS)), nella qualità di
incorporante di Veneto Banca s.p.a. (già cessionaria di VENETO
BANCA HOLDING S.C.P.A., poi VENETO BANCA S.C.P.A), in persona
presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via T.
Salvini n. 2/A, presso l’avvocato Ciaccia Alessandro, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato Cavedal Marina, giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Fallimento (OMISSIS) S.p.a.;
– intimato –
e contro
Fallimento (OMISSIS) S.p.a., in persona del curatore Dott.
M.B., elettivamente domiciliato in Roma, Via Valla Lorenzo n. 2,
presso l’avvocato Della Porta Pierfrancesco, rappresentato e difeso
dall’avvocato De Rosa Marco, giusta procura a margine del
controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
Veneto Banca S.c.p.a.;
– intimata –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositato il
28/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21/02/2017 dal Cons. Dott. SCALDAFERRI ANDREA
udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato
N. LAURENTI, con delega, che ha chiesto l’estinzione;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale SOLDI
Anna Maria, che ha concluso per l’estinzione.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, rilevato che la VENETO BANCA s.c.p.a. ha proposto ricorso a questa Corte avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia, indicata in epigrafe, con la quale, in parziale accoglimento del gravame da essa proposto avverso il decreto del Tribunale di Treviso in data 17 febbraio 2009 di revocatoria L. Fall., ex art. 67, di pagamenti eseguiti dalla fallita (OMISSIS) s.p.a. in favore della società ricorrente, è stata condannata alla restituzione in favore del Fallimento della somma di Euro 265.278,04 oltre interessi legali e spese;
che il Fallimento ETA ha notificato controricorso con ricorso incidentale;
che, nelle more, il difensore della società ricorrente ha depositato atto di rinuncia al giudizio a spese compensate, sottoscritto dai difensori di entrambe le parti, in base ai poteri loro conferiti con le rispettive procure;
ritenuto che tale atto di rinuncia risulta regolarmente formato;
che pertanto, in conformità della richiesta del P.G., deve dichiararsi l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c., senza provvedere sulle spese del giudizio stante l’adesione espressa da entrambe le parti ai sensi del comma 4 dello stesso articolo.
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2017