Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10710 del 03/05/2017


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Cassazione civile, sez. I, 03/05/2017, (ud. 21/02/2017, dep.03/05/2017),  n. 10710

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23250/2011 proposto da:

Veneto Banca S.c.p.a. (P.I. (OMISSIS)), nella qualità di

incorporante di Veneto Banca s.p.a. (già cessionaria di VENETO

BANCA HOLDING S.C.P.A., poi VENETO BANCA S.C.P.A), in persona

presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via T.

Salvini n. 2/A, presso l’avvocato Ciaccia Alessandro, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Cavedal Marina, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.p.a.;

– intimato –

e contro

Fallimento (OMISSIS) S.p.a., in persona del curatore Dott.

M.B., elettivamente domiciliato in Roma, Via Valla Lorenzo n. 2,

presso l’avvocato Della Porta Pierfrancesco, rappresentato e difeso

dall’avvocato De Rosa Marco, giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Veneto Banca S.c.p.a.;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositato il

28/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/02/2017 dal Cons. Dott. SCALDAFERRI ANDREA

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

N. LAURENTI, con delega, che ha chiesto l’estinzione;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale SOLDI

Anna Maria, che ha concluso per l’estinzione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato che la VENETO BANCA s.c.p.a. ha proposto ricorso a questa Corte avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia, indicata in epigrafe, con la quale, in parziale accoglimento del gravame da essa proposto avverso il decreto del Tribunale di Treviso in data 17 febbraio 2009 di revocatoria L. Fall., ex art. 67, di pagamenti eseguiti dalla fallita (OMISSIS) s.p.a. in favore della società ricorrente, è stata condannata alla restituzione in favore del Fallimento della somma di Euro 265.278,04 oltre interessi legali e spese;

che il Fallimento ETA ha notificato controricorso con ricorso incidentale;

che, nelle more, il difensore della società ricorrente ha depositato atto di rinuncia al giudizio a spese compensate, sottoscritto dai difensori di entrambe le parti, in base ai poteri loro conferiti con le rispettive procure;

ritenuto che tale atto di rinuncia risulta regolarmente formato;

che pertanto, in conformità della richiesta del P.G., deve dichiararsi l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c., senza provvedere sulle spese del giudizio stante l’adesione espressa da entrambe le parti ai sensi del comma 4 dello stesso articolo.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2017

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