Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1071 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 21/01/2021, (ud. 21/10/2020, dep. 21/01/2021), n.1071

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul regolamento di competenza, iscritto al n. 8310/2020 R.G.,

richiesto d’ufficio dal TRIBUNALE DI SONDRIO, con ordinanza del

20/02/2020 nel procedimento iscritto al n. 1/2020 R.G. di

quell’Ufficio e vertente

tra

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL

e

GROSSO GIANENRICO SRL

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Paola

Vella;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. Soldi Anna Maria, che chiede

che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolto il

regolamento, indichi quale giudice competente il Tribunale di

Sondrio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con ordinanza del 20 febbraio 2020 il Tribunale di Sondrio ha sollevato conflitto reale positivo di competenza, ex art. 9-ter L.Fall., comma 2, e art. 45 c.p.c., poichè, dopo aver dichiarato, con sentenza n. 1 del 29/01/2020, il fallimento della società (OMISSIS) S.r.l., ha appreso che detta società era stata già dichiarata fallita dal Tribunale di Milano con sentenza n. 26 del 16/01/2020, su ricorso di Grosso Gianenrico S.r.l.;

1.1. il giudice a quo ha ritenuto che la sede legale ubicata in Milano, in forza della quale era stato preventivamente dichiarato il fallimento della società (OMISSIS), non coincidesse in realtà con la sede effettiva, trovando collocazione nel circondario di Sondrio “la totalità delle attività decisionali-gestionali e delle iniziative economiche della fallita”.

Diritto

CONSIDERATO

che:

2. l’invocato regolamento d’ufficio di competenza è ammissibile, poichè, a norma dei vigenti artt. 9-bis e 9-ter L.Fall., il conflitto positivo può rivestire carattere tanto reale positivo che virtuale, tenuto conto della inderogabilità della previsione di cui all’art. 9 L.Fall. e della conseguente rilevabilità, d’ufficio e in ogni tempo, della sua violazione, senza che sia di ostacolo l’eventuale passaggio in giudicato della sentenza resa dal tribunale ritenuto incompetente, anche perchè la procedura concorsuale è destinata a proseguire, senza soluzione di continuità, dinanzi al tribunale dichiarato competente (Cass. 23116/2014, 20283/2014, 2422/2006), “nè, in contrario, può invocarsi l’art. 9 ter L.Fall., che, nell’enunciare il principio della prevenzione quale criterio per l’individuazione del giudice innanzi al quale deve proseguire la procedura ove il fallimento sia stato dichiarato da più tribunali, postula che questi ultimi siano tutti ugualmente competenti ex art. 9 L.Fall., sicchè è inutilizzabile se quello pronunciatosi per primo abbia affermato la propria competenza in relazione ad una sede dell’impresa non corrispondente a quella principale” (Cass. 19343/2016);

3. nel merito, il conflitto sollevato è fondato, avuto riguardo alla consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di individuazione del tribunale competente a dichiarare il fallimento, ai sensi dell’art. 9 L.Fall., comma 1, nel senso che “la presunzione “iuris tantum” di coincidenza della sede effettiva con la sede legale è superabile attraverso prove univoche che dimostrino che il centro direzionale dell’attività dell’impresa è altrove e che la sede legale ha carattere solo formale o fittizio” (Cass. 16116/2019, 3945/2019), rilevando a tal fine il luogo “ove si svolge effettivamente la sua attività direttiva ed amministrativa” ovvero collocato, quantomeno per la parte più significativa, il nucleo portante delle attività strategiche dell’impresa debitrice (Cass. Sez. U, 15872/2013; Cass. 23719/2014, 12557/2012);

3.1. rileva, in tale direzione, il quadro fattuale ricostruito dal Tribunale di Sondrio a pag. 2 dell’ordinanza in esame, da cui emerge incontrastatamente che l’attività (ristorazione-pizzeria) veniva svolta nell’unica unità operativa sita in Sondrio, dove si collocava anche la residenza anagrafica dei soci e dell’amministratore unico e dove si tenevano le assemblee dei soci finalizzate all’approvazione dei bilanci, ed inoltre che nella stessa Provincia di Sondrio si svolgevano le varie operazioni economiche societarie ed insisteva lo studio professionale presso cui venivano altresì assunte le decisioni dei soci;

4. va pertanto dichiarata la competenza del Tribunale di Sondrio, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza emessa dal Tribunale di Milano, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, trattandosi di regolamento d’ufficio.

P.Q.M.

Cassa la sentenza del Tribunale di Milano n. 26 del 16 gennaio 2020 e dichiara la competenza del Tribunale di Sondrio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

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