Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1071 del 17/01/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/01/2019, (ud. 18/09/2018, dep. 17/01/2019), n.1071

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8204-2017 proposto da:

(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore AGOSTINI

GIOVANNI, anche in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato ANGELO RICCIO;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso

lo studio dell’avvocato MARCO VINCENTI, rappresentata e difesa

dall’avvocato STEFANO DALLA VERITA’;

– controricorrente –

contro

UNIPOL BANCA SPA, in persona del Direttore Generale, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE

di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MATTEO TASSI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 408/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

emessa il 10/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. DOLMETTA

ALDO ANGELO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- Su istanza della s.p.a. Unipol Banca, il Tribunale di Bologna ha dichiarato il fallimento della s.r.l. (OMISSIS) in liquidazione. Che ha proposto reclamo avanti alla Corte di Appello, assumendo l’inesistenza del credito di Unipol Banca; l’esistenza di ulteriori contestazioni nei confronti del mutuo ipotecario stipulato dalla società poi fallita “dietro pressione della Banca” medesima; l’esistenza di un attivo immobiliare di misura tale da escludere la sussistenza dello stato di insolvenza; l’erroneità e insufficienza di una valutazione d’insolvenza desunta dai “soli dati di bilancio di esercizio del 2015”.

Con sentenza depositata il 15 febbraio 2017, la Corte di Appello di Bologna ha respinto il reclamo. Rilevando, in primo luogo, che ai fini della verifica del requisito della fallibilità occorre tenere conto, riguardo all’esposizione debitoria, anche dei crediti contestati, “trattandosi di dato oggettivo che non può dipendere dall’atteggiamento o da opinioni soggettive del debitore”. E sottolineando, in secondo luogo, l’infondatezza della “contestazione dell’insolvenza per la mancanza di indici esteriori”.

2.- Avverso tale pronuncia ricorre per cassazione la s.r.l. (OMISSIS), articolando quattro motivi per la sua cassazione.

Resiste con controricorso il Fallimento della s.r.l. Pure resite, con distinto controricorso, Unipol Banca.

3.- Il primo motivo di ricorso è intestato “violazione degli artt. 99,101,112,132 c.p.c., L. fall., artt. 5 e 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Violazione degli artt. 1175, 1325, 1375, 1418, 1460, 2358 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Con questo motivo, il ricorrente sostiene che la “illiceità della condotta di Unipol è dimostrata dalla documentazione prodotta in sede prefallimentare”, come intesa a provare una “vietata operazione di leverage buy out, con la conseguenza che tutti i derivati e collegati rapporti contrattuali di credito… sono inesigibili sia per effetto dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., sia per effetto del vizio genetico inficiante l’intera operazione”.

4.- Il motivo è inammissibile.

Esso difetta infatti del necessario requisito dell’autosufficienza, di cui alla norma dell’art. 366 c.p.c..

Così, il corpo del motivo non dedica alcuna attenzione – o richiamo – alle numerose norme di cui pure la sua intestazione predica l’avvenuta violazione (fuori che alla norma dell’art. 1460 c.c., l’eventuale rilevanza e applicazione della quale non risulta peraltro esplicata).

Così, pure il fatto decisivo il cui esame sarebbe stato omesso non risulta descritto in termini di sufficiente specificità, risolvendosi nella mera enunciazione dell’esistenza di una “illegittima operazione di leverage buy out”. Secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, nel rilevare il vizio di omesso esame, il ricorrente “deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività””. (Cass., 7 aprile 2014, n. 8503).

Neppure risulta illustrato l’assunto vizio di nullità della sentenza.

5.- Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta “violazione degli artt. 99,101,112,115,132 c.p.c., L.fall. artt. 1,5 e 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Violazione degli artt. 1175,1375,1218,1283,1418,1460,1815 c.c. e art. 644 c.p. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Omessa pronuncia sull’abuso del diritto del creditore istante. Contestazione del credito di Unipol Banca e insussistenza dei presupposti oggettivi per la dichiarazione di fallimento. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.”.

La sostanza di questo motivo è che, ad avviso del ricorrente, l’avvenuta “contestazione del credito dell’unico creditore istante (Unipol Banca), fa… venir meno sia l’esigibilità dello stesso credito, sia a ben vedere la legittimazione attiva dell’Unipol Banca ai fini dell’istanza di fallimento”: “pertanto il Tribunale non avrebbe potuto dichiarare “d’ufficio” il fallimento della (OMISSIS)”.

6.- Il motivo è inammissibile.

Il motivo difetta di autosufficienza. Il corpo dello stesso non illustra le specifiche ragioni per cui si ritengono violate le norme che vengono richiamate nell’intestazione, fermandosi sostanzialmente sull’affermazione che “l’incertezza sull’ammontare esatto del credito di Unipol Banca impediva la dichiarazione di fallimento della (OMISSIS)”.

Secondo l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte, d’altro canto, “in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, L. fall., art. 6, laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, tra l’altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giurisdizionale, nè l’esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all’esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell’istante” (Cass., 23 gennaio 2013, n. 1521).

Neppure risulta illustrato l’assunto vizio di nullità della sentenza.

7.- Il terzo motivo risulta intestato “violazione degli artt. 99, 101,112, 115,132 c.p.c., L. fall., artt. 1,5 e 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Violazione della L. fall., artt. 1,5 e 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.”.

Nei fatti il motivo si sostanzia nel rilievo che “contrariamente a quanto adduce la Corte di Appello di Bologna, Unipol Banca non ha assolutamente dimostrato che lo stato di insolvenza sarebbe stato manifestato dalla esistenza di indici esteriori. E, inoltre, che la Corte medesima non avrebbe tenuto conto di una serie di circostanze decisive, riguardanti le iscrizioni ipotecarie a carico della s.r.l. (OMISSIS); l’esito del pignoramento presso terzi promosso dalla s.r.l. Profexa Consulting; la sorte dell’esecuzione immobiliare a suo tempo intrapresa da Unipol Banca e quella di una precedente istanza di fallimento presentata da Unicredit.

8.- Il motivo è inammissibile.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, “il convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione, ove sorretto da motivazione esauriente e logicamente corretta” (Cass., 27 marzo 2014, n. 7252). Così come propriamente avviene nella fattispecie concretamente in esame, in cui la Corte bolognese ha dato particolare risalto ai contenuti svolti dalla s.r.l. nel ricorso per concordato in bianco, come pure nella successiva rinuncia al medesimo, nonchè alla situazione patrimoniale al 10 novembre 2016, come redatta dalla stessa società, e ancora ai prospetti dei debiti elaborati dal curatore. E altresì alla “non eccessiva rilevanza all’attivo derivante dai canoni di locazione provenienti dai contratti di locazione in essere, anche in considerazione del meccanismo avviato con i conduttori che prevede la compensazione dei canoni a scadere con i costi di ristrutturazione posti a carico di questi ultimi”.

Le circostanze fattuali che la Corte bolognese avrebbe trascurato di prendere in considerazione, d’altro canto, vengono indicate dal ricorrente in termini del tutto generici: sia in punto di descrizione del “fatto storico”, sia in punto di discussione processuale dello stesso, sia pure in punto di loro effettiva decisività.

Così è, ad esempio, per le iscrizioni ipotecarie, in cui il ricorrente assume che, essendo le stesse “accese all’inizio dei diversi rapporti oltre 13 anni fa”, “pertanto gli importi ipotecati non sono più dovuti essendo stati estinti in tutto o in grandissima parte i crediti garantiti e il valore residuo dei beni è comunque superiore al residuo credito incerto e inesigibile”. Non risulta illustrato, poi, l’assunto vizio di nullità della sentenza.

9.- Il quarto motivo è intestato “violazione degli artt. 61,112,191,194,115,116,118 c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, artt. 210,345 c.p.c. e art. 111 Cost., comma 6 e L. fall., artt. 1 e 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.”.

La sostanza del motivo è che la Corfè di Appello di Bologna ha “omesso illogicamente e immotivatamente di ammettere la indispensabile CTU che avrebbe dovuto verificare sia il valore complessivo dell’attivo patrimoniale, sia l’ammontare delle passività”.

10.- Il motivo è inammissibile.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, il giudizio sulla necessità e utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è, di regola, incensurabile nel giudizio di legittimità” (Cass., 23 marzo 2017, n. 7472). Nel caso di specie, comunque, le risultanze presenti in atti (cfr. sopra, nel n. 8) manifestano la piena ragionevolezza del giudice del merito di stimare “irrilevante” l’espletamento di un “accertamento peritale d’ufficio per valutare l’attendibilità del dato di parte”.

Per il resto, il motivo difetta di autosufficienza, posto che non indica quale sarebbe il fatto materiale, il cui esame sarebbe stato omesso, e neppure illustra la ragione per cui sarebbero state violate le norme che, assai numerose, sono state indicate nell’intestazione.

Non risulta illustrato l’assunto vizio di nullità della sentenza.

11.- In conclusione, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) a favore del Fallimento della s.r.l. (OMISSIS) e in Euro 7.100,00 (di cui Euro 100,00) a favore di Unipol Banca.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, secondo il disposto dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2019

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