Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10709 del 22/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/04/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 22/04/2021), n.10709

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9859-2019 proposto da:

MAGIC SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI

CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa

dall’Avvocato LUCA ALBERTO CAFASI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PIZZO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2816/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA CALABRIA, depositata il 24/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Vibo Valentia, con sentenza n. 817/16, sez. 1, rigettava il ricorso proposto dalla Magic srl avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) per ICI 2010.

La medesima Commissione tributaria provinciale, con sentenza n. 821/16, sez. 1, rigettava il ricorso proposto dalla medesima società nei confronti dell’avviso di accertamento n. (OMISSIS) per ICI 2011.

Avverso dette decisioni la contribuente proponeva appello, innanzi alla CTR Calabria.

Il giudice di seconde cure, previa riunione delle impugnazioni, le rigettava, con sentenza 2816/18, confermando l’orientamento espresso dal giudice di primo grado.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente sulla base di due motivi.

Il Comune di Pizzo non ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto sottoponibili ad ICI aree prive della possibilità di realizzare opere edilizie in quanto destinate per il 50% a parcheggi e per il 50% ad attrezzature sportive e ricreative ovvero a viabilità pubblica.

Con il secondo motivo lamenta l’omessa pronuncia sulla contestazione relativa all’attribuzione del valore venale di Euro 60,00 ai terreni in questione.

Il primo motivo è manifestamente infondato.

Questo Collegio condivide il prevalente orientamento giurisprudenziale, fatto proprio dalla sentenza impugnata, che ha ritenuto che “l’inclusione di un’area in una zona destinata dal piano regolatore generale a servizi pubblici o di interesse pubblico (nella specie, parcheggio pubblico), se pure assume rilievo nella determinazione del valore venale dell’immobile, da valutare in base alla maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, non ne esclude l’oggettivo carattere edificabile del D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 2, atteso che i vincoli d’inedificabilità assoluta, stabiliti in via generale e preventiva nel piano regolatore, vanno tenuti distinti dai vincoli di destinazione che non fanno venire meno l’originaria natura edificabile (Cass. n. 23814 del 2016; Cass. n. 14763 del 2015).

Va, quindi, disatteso il diverso orientamento (Cass. n. 25672 del 2008; (Cass. n. 5992 del 2015) secondo il quale le aree sottoposte dal piano regolatore generale a un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle trasformazioni del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione, non possono essere qualificate come fabbricabili, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 2, e restano sottratte al regime fiscale dei suoli fabbricabili. Tali pronunce, infatti, non tengono conto che il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b), prevedendo che un terreno è considerato edificatorio sia quando la edificabilità risulti dagli strumenti urbanistici generali o attuativi, sia quando, per lo stesso terreno, esistano possibilità effettive di costruzione, delinea una nozione di area edificabile ampia ed ispirata alla mera potenzialità edificatoria. Essa, pertanto, non può essere esclusa dalla ricorrenza dei vincoli o destinazioni urbanistiche che condizionino, in concreto, l’edificabilità del suolo, giacchè tali limiti, incidendo sulle facoltà dominicali connesse alla possibilità di trasformazione urbanistico edilizia del suolo medesimo, ne presuppongono la vocazione edificatoria. Ne discende che la presenza dei suddetti vincoli non sottrae le aree su cui insistono al regime fiscale proprio dei suoli edificabili, ma incide soltanto sulla concreta valutazione del relativo valore venale e, conseguentemente, sulla base imponibile (Cass. n. 9510 del 2008; Cass. n. 9778 del 2010; Cass. n. 5161 del 2014) (…)”. (Cass. 10669/18Cass. 17764/18Cass. 23814/16).

Nel caso di specie, quindi, proprio la presenza di un vincolo che presuppone lo sfruttamento edificabile dell’area impone la debenza dell’imposta in virtù del criterio normativo basato sul valore venale.

Il motivo va quindi rigettato.

E’ invece fondato il secondo motivo.

La ricorrente, in osservanza del principio di autosufficienza, ha riportato nel ricorso il brano dei propri scritti difensivi di merito in cui aveva posto la questione dell’eccessività del valore venale attribuito ai terreni per cui è causa ed ha indicato anche ove gli stessi siano rinvenibili tra gli atti del fascicolo di merito.

A fronte di tale questione non si rinviene decisione e motivazione alcuna nella sentenza impugnata.

Il motivo va quindi accolto.

In conclusione il ricorso va accolto limitatamente al secondo motivo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvio alla CTR Calabria, in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado.

PQM

Rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla CTR Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese della presente fase.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021

 

 

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