Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10709 del 13/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 13/05/2011, (ud. 23/03/2011, dep. 13/05/2011), n.10709

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Comune di Palermo, in persona del legale rapp.te pro tempore,

elett.te dom.to in Palermo alla Piazza Marina 39 presso l’Avvocatura

Comunale, rapp.to e difeso dall’avv. VENTURELLA Maria Rita, giusta

procura in atti;

– ricorrente –

contro

Guajana Ferramenta s.p.a., in persona del legale rapp.te pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Sicilia n. 158/2007/19 depositata il 21/5/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 23/3/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. SORRENTINO Federico.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Guajana Ferramenta s.p.a. contro il Comune di Palermo è stata definita con la decisione in epigrafe, recante la declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Palermo n. 404/11/2006 che aveva accolto il ricorso della Guajana Ferramenta s.p.a. avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) smaltimento rifiuti 1996. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 23/3/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La CTR, nel dichiarare la inammissibilità dell’appello, non avrebbe tenuto conto della circostanza che la società non aveva notificato alle parti costituite la variazione di domicilio.

Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c.. La CTR non avrebbe tenuto conto dell’avvenuto raggiungimento dello scopo della notifica, stante la costituzione dell’appellata.

Il secondo motivo di ricorso è fondato. La notifica dell’atto di appello effettuata in un luogo diverso da quello prescritto, ma comunque riferibile al destinatario – quale è il caso in esame – non affetta da giuridica inesistenza stante il collegamento tra il luogo dell’effettuata notifica e il destinatario; la nullità della notificazione è perciò sanata, con effetto retroattivo, dalla costituzione dell’appellato.

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Sicilia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Sicilia.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011

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