Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10709 del 05/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 05/06/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 05/06/2020), n.10709

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA E. Luigi – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI N. M.G. – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria M. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14951/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

S.I.R.E.S. S.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, Viale dei

Quattro Venti n. 57, presso lo Studio dell’Avv. Bolognesi Luca, che

con l’Avv. Raddi Stefano la rappresenta e difende anche

disgiuntamente, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Toscana n. 80/30/2012, depositata il 6 dicembre 2012.

Sentita la relazione svolta nella udienza camerale del 15 gennaio

2020 dal Cons. Bruschetta Ernestino Luigi.

Fatto

RILEVATO

1. che con l’impugnata sentenza la Regionale della Toscana confermava la prima decisione che aveva accolto il ricorso promosso da S.I.R.E.S. S.r.l. avverso un avviso di accertamento con il quale l’ufficio, all’esito del preventivo contraddittorio amministrativo, sulla scorta delle presunzioni derivate dallo studio di settore TG75U, recuperava un maggior imponibile pari a Euro 94.495,00 ai fini IRES IRAP IVA 2005;

2. che la Regionale, dopo aver dato atto che all’esito del preventivo contraddittorio amministrativo l’Agenzia aveva ridotto l’imponibile che sarebbe invece scaturito dalla automatica applicazione dello studio di settore; dopo aver reputato che la gestione dell’impresa idraulica della contribuente non poteva considerarsi antieconomica, atteso che il raffronto andava fatto tra spese di produzione e ricavi, non tra spese di produzione e reddito, come era stato invece erroneamente stimato dall’ufficio; concludeva, nel senso dell’insufficienza della sola prova presuntiva discendente dallo studio di settore;

3. che l’ufficio ricorreva per due motivi; la contribuente resisteva con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato per un unico motivo, entrambi ulteriormente illustrati da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

1. che, con il primo motivo, formulato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denunciando la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 39, del D.L. 30 agosto 1993 n. 331, art. 62-sexies, conv. con modif. in L. 29 ottobre 1993 n. 427, oltrechè dell’art. 2697 c.c., l’ufficio censurava la Regionale per aver ritenuto insufficiente la prova discendente dall’applicazione dello studio di settore; invero, secondo l’ufficio, le presunzioni derivate dallo studio di settore erano invece da considerarsi sufficienti, avendo l’Agenzia, all’esito del preventivo contraddittorio amministrativo, già riconosciuto le ragioni che il contribuente aveva allegato per dimostrare che i ricavi erano inferiori a quelli che sarebbero stati a seguito dell’applicazione automatica dello studio di settore; cosicchè, osservava l’ufficio, sarebbe spettato al contribuente provare ulteriori elementi di anormalità economica che potevano negativamente incidere sulla produzione di reddito, in modo da superare completamente le presunzioni discendenti dallo studio di settore applicato; che, pertanto, secondo l’ufficio, la Regionale aveva sbagliato a ritenere che le ridette presunzioni derivate dallo studio di settore dovessero essere confermate da ulteriori dimostrazioni, atteso che con ciò la Regionale aveva, in realtà, invertito l’onere della prova, nel senso di porre quest’ultimo illegittimamente a carico dell’Amministrazione;

1.1. che il motivo è fondato, bastando, a riguardo, rammentare la costante giurisprudenza della Corte, per cui: “In tema di accertamento mediante studi di settore, al fine di superare la presunzione di reddito determinata dalla procedura standardizzata, grava sul contribuente l’onere di dimostrare, attraverso informazioni ricavabili da fonti di prova acquisite al processo con qualsiasi mezzo, la sussistenza di circostanze di fatto tali da far discostare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento e giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale in virtù di detta procedura” (Cass. sez. trib. n. 769 del 2019; Cass. sez. trib. n. 14288 del 2016); incombeva pertanto alla contribuente provare, senza alcuna limitazione, ulteriori anomale circostanze che potevano negativamente incidere sulla produzione reddituale, rispetto a quelle che l’ufficio aveva già considerato al fine di ridurre l’imponibile effettivamente accertato;

2. che il secondo subordinato motivo, con il quale l’Amministrazione ha contestato l’accertamento della Regionale circa la insufficiente prova della ripresa, rimane pertanto assorbito;

3. che, con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato, la contribuente, senza peraltro indicare il vizio addebitato, facendo presente l’obbligo che l’ufficio aveva di applicare lo studio di settore più evoluto, lamentava che la CTR non avesse pronunciato sulla sua richiesta di “riesaminare la propria posizione fiscale” alla luce del più recente studio di settore UG75U, in base al quale l’imponibile dichiarato sarebbe stato in effetti congruo e coerente;

3.1. che il motivo è inammissibile, per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, perchè lo stesso non permette alla Corte di comprendere quale sia stata la censura esattamente mossa alla Regionale;

3. che la sentenza deve essere pertanto cassata in ragione del solo motivo accolto e rinviata al giudice a quo.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il secondo; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa l’impugnata sentenza, rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana che, in altra composizione, dovrà decidere la controversia uniformandosi ai superiori principi, oltrechè regolare le spese di ogni fase e grado; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA