Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10709 del 03/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. I, 03/05/2017, (ud. 07/12/2016, dep.03/05/2017),  n. 10709

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22967/2015 proposto da:

LABOR S.A.S. DI C. E C., P.M.T.,

C.G., P.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GAIO

MARIO 7, presso l’avvocato MARIA TERESA BARBANTINI, che li

rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIANNANTONIO ALTIERI,

NICOLA RIGOBELLO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A.;

– intimata –

nonchè da:

CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, Via

TRITONE 102, presso l’avvocato UGO TICOZZI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MARCO TICOZZI, giusta procura a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

LABOR S.A.S. DI CARRAVIERI E C., P.M.T.,

C.G., P.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CAIO

MARIO 7, presso l’avvocato MARIA TERESA BARBANTINI, che li

rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIANNANTONIO ALTIERI,

NICOLA RIGOBELLO, giusta procura in calce al controricorso al

ricorso incidentale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

contro

LABOR S.A.S. DI CARRAVIERI E C., P.G.,

C.G., P.M.T.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1428/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 29/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/12/2016 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato NICOLA RIGOBELLO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale, il rigetto dell’incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del terzo motivo

del ricorso principale ed il rigetto dell’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 12 febbraio 1999, la Labor s.a.s. di P.A., nonchè quest’ultimo in proprio e C.G. convenivano dinanzi al Tribunale di Rovigo la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, per sentirla condannare alla restituzione dell’indebito percepito in occasione del riparto del fallimento della Labor s.a.s. e dell’Immobiliare Agricola s.a.s. di cui il P. e la C. erano soci unici.

Esponevano che la banca aveva illegittimamente addebitato interessi ultralegali sui saldi passivi dei rapporti di conto corrente corredati di apertura di credito e garantiti con fideiussioni incrociate – in forza di clausola che li prevedeva al tasso d’uso.

Costituitasi ritualmente, la banca eccepiva la prescrizione del diritto e, nel merito, l’infondatezza della domanda.

Con sentenza 8 marzo 2005 il Tribunale di Rovigo dichiarava la carenza di legittimazione attiva dei sigg. P. e C. e rigettava quella proposta dalla Labor s.a.s.; con la conseguente condanna alla rifusione delle spese di giudizio.

Il successivo gravame era respinto con sentenza 3 marzo 2011 della Corte d’appello di Venezia.

Il ricorso per cassazione proposto dai soccombenti era dichiarato improcedibile, per tardività del deposito, ex art. 369 c.p.c..

La sentenza era però revocata, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., da questa Corte, con pronunzia del 13 marzo 2014, che, nella fase rescissoria, accoglieva altresì i motivi di ricorso, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia; riservata, in tale sede, la statuizione sulle spese di giudizio.

Riassunta in termini, anche dagli eredi del sig. P.A., deceduto nelle more, la causa era decisa con sentenza 29 maggio 2015 della Corte d’appello di Venezia, che, in accoglimento parziale della domanda, condannava la Cassa di Risparmio al pagamento della somma di Euro 25.000,20, oltre interessi legali dalla domanda e la rifusione delle spese di tutti i gradi di giudizio.

Motivava, per quanto ancora rilevante in questa sede:

– che, in assenza di valida pattuizione, il ricalcolo degli interessi sulla sorte-capitale oggetto dell’ammissione al passivo sarebbe dovuto avvenire in base al tasso legale all’epoca vigente; ma solo a partire dall’8 settembre 1983, in carenza di produzione degli estratti conto antecedenti;

– che inoltre il loro computo in favore della banca si estendeva fino all’intervenuto pagamento (in esecuzione del piano di riparto), e non solo fino alla dichiarazione di fallimento, dal momento che la sospensione degli interessi, L. Fall., ex art. 55, aveva efficacia unicamente ai fini del concorso: non operando, quindi, in sede di azione ordinaria di ripetizione d’indebito promossa dal debitore tornato in bonis.

Avverso la sentenza, non notificata, la Labor s.a.s. e i sigg.i P. e C. proponevano ricorso, articolato in cinque motivi e notificato il 29 settembre 2015.

Deducevano:

1) la violazione dell’art. 1284 c.c., L. Fall., art. 55 e art. 120, comma 3, nella decorrenza degli interessi legali, in sostituzione di quelli ultralegali non dovuti, non fino alla data del fallimento, bensì fino alla data del successivo pagamento in base al piano di riparto;

2) la violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 2697 c.c., per il mancato calcolo degli interessi nel periodo antecedente l’8 settembre 1983, motivato con la mancata produzione degli estratti conto;

3) la violazione di legge nell’aver posto a base del calcolo degli interessi legali non la somma capitale, bensì il coacervo di capitale ed interessi ultralegali maturati alla data di chiusura del conto;

4) la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa liquidazione degli onorari della precedente fase di revocazione ex art. 391 bis c.p.c.;

5) la violazione dell’art. 92 c.p.c., nella liquidazione degli onorari dei vari gradi di giudizio.

La Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a. resisteva con controricorso e svolgeva sua volta ricorso incidentale affidato a quattro motivi.

Deduceva:

1) la violazione del principio di insindacabilità degli atti legittimamente posti in essere dalla procedura fallimentare;

2) la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 111 Cost., per omessa motivazione del rigetto dell’eccezione di irripetibilità, ex art. 2034 c.c., dei pagamenti eseguiti in sede di riparto;

3) la violazione dell’art. 2034 c.c., art. 12 preleggi e L. Fall., art. 23, nell’esclusione della natura spontanea del pagamento eseguito dal curatore;

4) la violazione degli artt. 1284 e 2702 c.c., artt. 214, 215 e 221 c.p.c., nell’omesso rilievo della natura convenzionale degli interessi ultralegali.

Al ricorso incidentale resistevano con controricorso la Labor s.a.s. di C.G. e c., nonchè i sigg. C.G., P.M.T. e P.G..

Entro il termine di cui all’art. 378 c.p.c., entrambe le parti depositavano memoria illustrativa.

All’udienza del 7 dicembre 2016 il Procuratore generale ed il difensore dei ricorrenti precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Natura pregiudiziale riveste il ricorso incidentale proposto dalla Cassa di Risparmio del Veneto, volto ad eccepire la preclusione della domanda di ripetizione d’indebito, in conseguenza dell’accertamento del credito e del successivo pagamento in esecuzione del riparto concorsuale.

Il motivo è infondato.

L’efficacia esclusivamente endofallimentare del decreto che rende esecutivo lo stato passivo – ora testualmente prevista dalla L. Fall., art. 96, u.c., ed anzi estesa alle decisioni assunte dal tribunale all’esito dei giudizi di cui alla L. Fall., art. 99 – era già affermata dalla giurisprudenza anteriore alla riforma fallimentare; pur se limitata, per lo più, ai decreti del giudice delegato in sede di verifica dello stato passivo e di insinuazione tardiva, in assenza di contestazioni del curatore (L. Fall., art. 101, comma 3, testo previgente; Cass., sez. 1, 5 aprile 2013 n. 8431; Cass., sez. 2, 11 marzo 2003 n. 3550).

Ne deriva l’assenza di limiti preclusivi per azioni successive alla chiusura del fallimento, hinc et inde proposte: e quindi, non solo dal creditore che abbia visto respinta o accolta solo in parte la sua domanda di ammissione – ciò che potrebbe dipendere anche da limiti probatori connaturali al solo concorso: come, ad esempio, l’inopponibilità al curatore, terzo, di prove documentali che siano invece efficaci nei rapporti diretti con il debitore – ma anche dal debitore stesso che, riacquisita la sua piena capacità processuale, intenda recuperare crediti non esatti dal curatore; anche in via di ripetizione di indebito, conseguente all’ammissione al passivo di crediti in misura eccessiva.

Non vi è ragione di distinguere, infatti, tra situazioni soggettive speculari, una volta negato che la statuizione del giudice delegato, prima, e del tribunale, poi, abbia la stabilità propria della cosa giudicata, analoga a quella di un accertamento del rapporto obbligatorio in un processo ordinario.

La condotta processuale del creditore e del curatore possono essere condizionate, del resto, anche da profili pratici di convenienza economica, dipendenti dalla possibilità, o no, di concreta soddisfazione del credito (cfr. anche L. Fall., art. 102). Ed il fatto che la riforma attribuisca espressamente una limitata efficacia, a fini monitori, al decreto o alla sentenza con cui il credito sia stato ammesso al passivo (L. Fall., art. 120, u.c.) non fa che confermare la mens legis già immanente alla disciplina previgente: senza che vi sia spazio per distinguere tra gli effetti attivi e passivi dello stato passivo esecutivo, rispettivamente nei confronti dei creditori e dell’imprenditore ritornato in bonis.

Il secondo motivo del ricorso incidentale è inammissibile, consistendo, all’evidenza, in un travestimento verbale, in forma di violazione dell’art. 132 c.p.c., di quella che in realtà è una censura di vizio di motivazione, fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Non senza aggiungere che il rigetto dell’eccezione di soluti retentio, prospettata sotto il profilo dell’adempimento di un’obbligazione naturale, appare conforme al diritto, non trattandosi di pagamento spontaneo, bensì di somma ottenuta all’esito di un processo esecutivo concorsuale.

Il terzo motivo resta assorbito dalla statuizione precedente, mirando a affermare la natura spontanea del pagamento.

L’ultimo motivo è inammissibile, risolvendosi in una difforme interpretazione del contratto di apertura di credito, con particolare riguardo alla mancata sottoscrizione della pattuizione sugli interessi.

Passando all’esame del ricorso principale, si osserva come il primo motivo sia infondato.

Vertendosi in tema di azione di ripetizione d’indebito, il dies a quo per il computo degli interessi sulla somma da restituire non può che coincidere con il termine finale per la loro maturazione sulla somma effettivamente dovuta alla banca: termine, che coincide appunto con il pagamento eseguito sulla base del piano di riparto fallimentare, e non con la data anteriore della sentenza di fallimento, dal momento che, come correttamente statuito dalla corte territoriale, la sospensione degli interessi chirografari ha efficacia solo endofallimentare. Poichè non si verte in tema di azione svolta dalla banca creditrice, una volta chiuso il fallimento, bensì di ripetizione d’indebito da parte del debitore, non è in questione l’opponibilità della prescrizione del credito accessorio, bensì l’antidoverosità della pretesa della banca, da valutare con riferimento alla data in cui il credito accessorio per interessi ha cessato di maturare.

Deve essere invece corretta la somma di Lire 131.194 820 in Lire 83.151.647 quale saldo della C. s.n.c., frutto di evidente errore materiale (su cui v. appresso).

Per il resto, la censura involge profili di merito, ricostruendo l’ammontare degli interessi maturati in modo difforme da quanto statuito dalla corte territoriale sulla base di dati di fatto non accertabili in questa sede.

Il secondo motivo è inammissibile, volto com’è ad una ricostruzione dei rapporti di dare ed avere, rientrante nell’accertamento di fatto devoluto al giudice di merito e non soggetto a sindacato di legittimità, se non sotto il profilo del vizio di motivazione nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo vigente ratione temporis.

Il terzo motivo è fondato nella parte in cui deduce l’errore materiale, risultante dalla sentenza impugnata (pag. 16), nella determinazione in Lire 131.194.820 anzichè Lire 83.151.647 l’ammontare degli interessi passivi maturati.

Il quarto motivo è pure fondato.

In effetti, alla statuizione di diritto, secondo cui “le spese processuali di tutti i gradi di giudizio seguono la soccombenza della banca” contenuta in chiusura di motivazione ha fatto seguito, nel dispositivo, la liquidazione delle spese relative al solo giudizio di cassazione rescindente; e non pure a quello presupposto, in cui era stata emessa la sentenza di improcedibilità successivamente revocata.

L’ultimo motivo è assorbito vertendo in tema di riliquidazione delle spese liquidate per i vari gradi di giudizio, rimessa al giudice del rinvio per effetto della cassazione parziale della sentenza impugnata.

PQM

Accoglie il terzo e quarto motivo, rigettati i residui motivi del ricorso principale ed il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolta, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese della fase di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA