Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10708 del 13/05/2011
Cassazione civile sez. trib., 13/05/2011, (ud. 23/03/2011, dep. 13/05/2011), n.10708
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
G3 di Giulianelli Dante e C. s.a.s., in persona del legale rapp.te
pro tempore, e Z.G., elett.te dom.ti in Roma, alla
Via Panama 58, presso lo studio dell’avv. Lauteri, dal quale è
rapp.to e difeso, unitamente all’avv. Domenico Amoruso, giusta
procura in atti;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,
domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale dell’Emilia e Romagna n. 1/2008/19 depositata il 29/4/2008;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 23/3/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott. SORRENTINO Federico.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da G3 di Giulianelli Dante e C. s.a.s., in persona de legale rapp.te pro tempore, e Z.G., contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Rimini n. 28/3/2006 che aveva accolto il ricorso dei contribuenti avverso l’avviso di liquidazione n. (OMISSIS) Registro 2003. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso il contribuente l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 23/3/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con primo motivo i ricorrenti assumono la violazione di legge e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20. Con secondo motivo i ricorrenti assumono la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7.
Entrambe le censure sono inammissibili per la genericità dei quesiti di diritto che risultano altresì privi della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice, e della diversa regola di diritto che, ad avviso dei ricorrenti, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Sez. 3^, Ordinanza n. 19769 del 17/07/2008).
Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.500,00, oltre spese prenotate a debito.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.500,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011