Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10708 del 05/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 05/06/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 05/06/2020), n.10708

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA E. Luigi – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI N. M.G. – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria M. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8328/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

F.G. Motors S.r.l.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Liguria n. 86/9/12, depositata il 19 settembre 2012.

Sentita la relazione svolta nella udienza camerale del 15 gennaio

2020 dal Cons. Bruschetta Ernestino Luigi.

Fatto

RILEVATO E CONSIDERATO

1. che con l’impugnata sentenza la Regionale della Liguria confermava la prima decisione che aveva accolto il ricorso promosso da F.G. Motors S.r.l. avverso un avviso di accertamento integrativo con il quale l’Agenzia recuperava imponibile ai fini IRPEG IVA IRAP 2003; secondo la Regionale, l’avviso integrativo era da ritenersi illegittimo perchè non fondato su “elementi nuovi rispetto all’atto precedente”, che era stato oggetto di distinto giudizio; per la Regionale, questa era la spiegazione, “tutto il materiale posto a base dell’integrazione dell’atto di accertamento era stato acquisito e valutato attentamente” nel corso dell’altro processo;

2. che l’ufficio ricorreva per tre motivi, mentre la contribuente restava intimata;

3. che, con il primo motivo, formulato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’ufficio denunciava la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 36, censurando, in thesi, l’apparente motivazione dell’impugnata sentenza; che, con il secondo motivo, formulato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’ufficio censurava l’omesso esame di fatti decisivi, nella sostanza per non aver la Regionale, come invece era stato precisato dall’Agenzia nel suo atto d’appello, considerato che la fonte di innesco dell’avviso integrativo era stato un PVC della G.d.F. di Spezia, da cui erano scaturite verifiche di altri uffici territoriali nei confronti di soggetti fiscali diversi; verifiche dalle quali erano emerse evasioni d’imposta non conosciute dall’ufficio accertatore, PVC e verifiche poi trasmessi per competenza e sui quali era stato perciò correttamente fondato l’accertamento integrativo; che, con il terzo motivo, formulato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’ufficio denunciava la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 43, comma 3, che contiene la disciplina dell’avviso integrativo, evidenziando, in particolare, che la trasmissione da parte di altri uffici territoriali dell’Agenzia di elementi di evasione non conosciuti dall’ufficio accertatore, legittimava l’emissione dell’avviso integrativo;

4. che il primo motivo è infondato, giacchè la Regionale ha chiaramente esplicitato il percorso argomentativo della decisione, nella sostanza ritenendo di non poter ravvisare elementi di novità sui quali poteva legittimamente fondarsi l’accertamento integrativo, avendo in effetti già avuto occasione di scrutinarli nel processo che aveva ad oggetto l’altro avviso; gli altri due motivi, che per economia processuale conviene esaminare assieme, sono invece inammissibili per difetto di autosufficienza; l’ufficio afferma che gli elementi posti a base dell’accertamento integrativo erano contenuti nel PVC della G.d.F. di Spezia, fonte d’innesco di verifiche da parte di altre articolazioni territoriali dell’Agenzia e i cui esiti erano stati trasmessi all’ufficio accertatore soltanto dopo l’emissione del primo avviso di accertamento; ora, è vero che la giurisprudenza della Corte è nel senso che: “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, i dati conosciuti da un ufficio fiscale, ma non ancora in possesso di quello che ha emesso l’avviso di accertamento al momento dell’adozione di esso, costituiscono, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, elementi sopravvenuti, che legittimano l’integrazione o la modificazione in aumento dell’avviso di accertamento, mediante notificazione di nuovi avvisi, dovendosi limitare il contenuto preclusivo della norma al solo divieto di fondare il suddetto avviso integrativo sulla base di una mera rivalutazione o di un maggior apprendimento di dati già originariamente in possesso dell’ufficio procedente” (Cass. sez. trib. n. 576 del 2016; Cass. sez. trib. n. 11057 del 2006); tuttavia, la mancata trascrizione del primo avviso di accertamento, oltrechè di quello integrativo oggetto dell’odierna controversia, non permette alla Corte di verificare l’affermazione della Regionale secondo cui, invece, i fatti evasivi sul quale era basato l’accertamento integrativo erano già contenuti nel primo avviso; costituendo, l’avviso integrativo, quindi, per la Regionale, una semplice rivalutazione di elementi già a disposizione dell’ufficio accertatore, ciò che in effetti viene vietato dal citato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, (Cass. sez. trib. n. 27565 del 2018; Cass. sez. trib. n. 26191 del 2018);

5. che in mancanza di avversaria costituzione, non debbono essere regolate le spese processuali; come anche non deve farsi luogo al raddoppio del contributo, essendo soccombente la parte erariale.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2020

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