Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10708 del 03/05/2017

Cassazione civile, sez. I, 03/05/2017, (ud. 07/12/2016, dep.03/05/2017),  n. 10708

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11682/2012 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 23,

presso l’avvocato GIOVANNI GIUSTINIANI, che la rappresenta e

difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DI SAN VALENTINO 21, presso l’avvocato FRANCESCO CARBONETTI, che la

rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 539/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 31/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/12/2016 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato GIOVANNI GIUSTINIANI che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato MARCO FRANCOLINI, con

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 3 dicembre 2003 la sig.ra P.M. conveniva dinanzi al Tribunale di Roma la BANCA 121 PROMOZIONE FINANZIARIA s.p.a. – già Banca del Salento s.p.a. e successivamente Monte dei Paschi di Siena s.p.a. per l’accertamento della nullità del contratto denominato (OMISSIS), ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 30, commi 6 e 7; o in via subordinata, per ottenerne l’annullamento ex art. 1439 c.c., o la dichiarazione d’inefficacia ex art. 1469 bis c.c.; con la conseguente condanna alla restituzione della somma di Euro 6197,48 versata alla banca in esecuzione del contratto.

Esponeva, per quanto ancora rilevante in questo grado;

– che con offerta al pubblico iniziata nell’anno 2000 la banca aveva collocato sul mercato il piano finanziario cd. (OMISSIS), successivamente sostituito con il prodotto gemello (OMISSIS), divulgato come strumento previdenziale a basso rischio;

– che, all’atto dell’adesione, le era stata sottoposto alla firma un documento redatto in caratteri minuscoli, non facilmente intellegibili, senz’alcuna menzione del finanziamento previsto nell’operazione;

– che la banca traeva dal predetto contratto notevoli vantaggi, per commissione ed interessi, collocando strumenti finanziari rischiosi emessi da società del suo gruppo;

– che il contratto, sottoscritto fuori sede da un promotore finanziario, doveva ritenersi invalido, per assenza della clausola di recesso, ai sensi dell’art. 30 del Testo unico finanziario.

Costituitasi ritualmente, la banca chiedeva il rigetto della domanda.

Con sentenza 4 settembre 2006, il Tribunale di Roma, ritenuto che non risultava puntualmente contestato che il contratto fosse stato concluso fuori sede, lo dichiarava nullo, ai sensi dell’art. 30, commi 6 e 7, T.U. finanziario; con la conseguente condanna alla restituzione della somma versata ed al pagamento delle spese di giudizio.

In accoglimento del successivo gravame, la Corte d’appello di Roma, con sentenza 31 gennaio 2012, rigettava la domanda, condannando la sig.ra P. alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio.

Motivava che la stipulazione del contratto fuori sede non era circostanza pacifica, perchè contestata dalla banca già con la comparsa di risposta, ed era quindi bisognosa di prova: il cui onere ricadeva sulla cliente, che aveva invece omesso di assolverlo.

Avverso la sentenza, non notificata, la sig.ra P. proponeva ricorso per cassazione, articolato in tre motivi e notificato il 26 aprile 2012.

Deduceva:

1) la violazione delle regole sull’onere della prova e dell’art. 345 c.p.c., perchè era stata data erroneamente per contestata dalla banca la circostanza della stipulazione del contratto presso il proprio domicilio;

2) l’inottemperanza dell’art. 23, comma 6, T.U. finanziario nell’omessa applicazione dell’inversione dell’onere della prova ivi prevista a carico dell’intermediario finanziario;

3) la violazione dell’art. 31, comma 6, T.U. finanziario e la carenza di motivazione nella mancata valorizzazione della prova presuntiva della stipulazione fuori sede, ad opera di un promotore finanziario espressamente abilitato all’esercizio professionale di tale tipo di offerta di strumenti finanziari.

Resisteva con controricorso il Monte dei Paschi di Siena.

La resistente depositava memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c..

All’udienza del 7 dicembre 2016 il Procuratore generale e i difensori precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questa Corte ha già avuto modo di esaminare ripetutamente il contratto denominato (OMISSIS), pervenendo alla conclusione della sua natura atipica e immeritevole di tutela, ex art. 1322 c.c., comma 2, di natura unitaria, pur se caratterizzato dalla connessione di operazioni di finanziamento, investimento, mandato, pegno, deposito titoli, conto corrente bancario e assicurazione a garanzia del rimborso del finanziamento. Esso, infatti, pone l’alea dell’operazione in capo al solo risparmiatore: il quale, a fronte dell’obbligo di restituire le somme mutuate ad un tasso di interesse non tenue, non ha prospettive certe di lucro, al contrario della controparte bancaria (Cass., sez. 1, 26 luglio 2016 n. 15409; Cass., sez. 1, 10 novembre 2015 n. 22950; Cass., sez. 6-3, 30 settembre 2015, n. 19559).

La conseguente nullità, per carenza di causa valida, deve essere dichiarata di ufficio, preliminarmente alla disamina dei singoli motivi, in difetto di alcuna preclusione processuale maturata al riguardo nei gradi pregressi. Il Tribunale di Roma aveva infatti dichiarato nullo il contratto ai sensi dell’art. 30, commi 6 e 7, T.U. finanziario; laddove, la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza, ha rigettato la domanda, condannando la sig.ra P. alla rifusione delle spese di giudizio. Il presente ricorso della soccombente rimette in discussione l’accertamento pregiudiziale di validità del contratto, espressamente contestata ab initio con l’atto di citazione.

Nè tale disamina soffre limitazioni dipendenti dalle specifiche censure poste a base della domanda, dal momento che il rilievo officioso della nullità può fondarsi anche su ragioni diverse da quella addotta dalla parte (Cass., sez. unite, 12 dicembre 2014 n. 26242).

Alla dichiarazione di nullità del contratto, consegue, in difetto della necessità di ulteriori accertamenti di merito, la condanna della banca alla restituzione della somma di Euro 6197,48, con gli interessi legali dalla data dei singoli addebiti.

In considerazione della formazione della giurisprudenza sopra richiamata in epoca successiva alla resistenza in giudizio della Banca, su una questione complessa, oggetto di contrastanti opinioni dottrinarie, sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese dei tre gradi di giudizio.

PQM

– Pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito dichiara la nullità del contratto di cui è causa e per l’effetto condanna la Banca Monte dei paschi di Siena al pagamento della somma di Euro 6197,48, con gli interessi legali dalla data dei singoli addebiti;

– compensa tra le parti le spese dei tre gradi di giudizio.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2017

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