Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10707 del 24/05/2016


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 10707 Anno 2016
Presidente: FORTE FABRIZIO
Relatore: DE CHIARA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BARRECA PAOLA (C.E. BRRPLA33E50H2240), REMO GIOVANNI
(C.F.

RMEGNN57L08H224E),

RMEFTN581,71H224N)

e

REMO
REMO

FORTUNATA

(C.F.

PASQULE

(C.F.

RMEPQL62C28H224X), rappresentati e difesi, per procura
speciale a margine del ricorso, dall’avv. Salvatore Barilla

: 0
2016

(C.E.

BRLSVT58E07F1580),

p.e.c.

salvato-

re.barillaCavvocatirc.legalmail.it , ed elett.te dom.ti
presso lo studio dell’avv. Antonino Spinoso in Roma,
Viale delle Milizie n. l

Data pubblicazione: 24/05/2016

- ricorrenti contro
COMUNE DI REGGIO CALABRIA (C.E. 00136380805), in persona del Sindaco dott. Demetrio Arena, rappresentato e

so, dall’avv. Giuseppe Neri (C.F. NREGPP46D14H224Z),
p.e.c. giuseppe.neri@pecstudio.it , ed elett.te dom.to
in Roma, Via dei Gracchi n. 130, presso lo studio
doiravv. Elisa

Neri C.F.

NRELSE721A5H501Fí, p.e.c.

elisaneri@ordineavvocatiroma.org , fax 06/32505404

– controricorrente avverso la sentenza n. 193/11 della Corte d’appello di
Reggio Calabria depositata il 4 ottobre 2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13 gennaio 2016 dal Consigliere dott. Carlo
DE CHIARA;
udito per il controricorrente l’avv. Teresina MACRI’,
per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Francesca CERONI, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Reggio Calabria, con citazione notificata il 24 novembre 1990, propose opposizione al decreto con cui il Presidente del Tribunale gli aveva in2

difeso, per procura speciale a margine del controricor-

timato il pagamento di £ 25.603.786 in favore del sig.
Giuseppe Remo, titolare dell’omonima impresa commerciale, quale corrispettivo della fornitura di derrate alimentari ai Ricoveri Riuniti di Reggio Calabria, giusta

predetti Ricoveri, con cui il credito era stato riconosciuto.
Il Tribunale accolse l’opposizione per mancanza di
un contratto scritto a base della fornitura.
La Corte d’appello del capoluogo calabrese ha poi
respinto il gravame degli eredi dell’opposto, sig.ri
Paola Barreca e Giovanni, Fortunata e Pasquale Remo.
La Corte ha innanzitutto disatteso l’eccezione di
improcedibilità dell’opposizione per la tardività della
costituzione dell’opponente, avvenuta nel termine di
dieci e non cinque giorni dalla notifica dell’atto di
opposizione stessa. Ha infatti ritenuto scusabile
l’errore in cui era incorso l’opponente stesso non essendosi ancora nanifestato, all’epoca, il nuovo indirizzo della giurisprudenza di legittimità
da Cass. Sez. Un. 9 settembre 2010, n.

introdotto
19246 – nel

senso dell’automatico dimezzamento del termine ordinario per la costituzione dell’attore nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo.

3

delibera 29 febbraio 1990, n. 81 del Commissario dei

Quanto al merito, la Corte ha ritenuto che la menzionata delibera commissariale, avente natura di ricognizione di debito, non fosse idonea a superare la nullità del contratto di fornitura, a base del diritto a-

che la domanda subordinata di indennizzo ai sensi
dell’art. 2041 c.c., formulata dagli opposti soltanto
in grado di appello, non potesse essere presa in considerazione in quanto domanda nuova.
I sig.ri Paola Barreca e Giovanni, Fortunata e Pasquale Remo hanno proposto ricorso per cassazione con
tre motivi. Il Comune di Reggio Calabria si è difeso
con controricorso e memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo di ricorso viene riproposta la questione dell’improcedibilità dell’opposizione
al decreto ingiuntivo a causa della tardiva costituzione dell’opponente, avvenuta entro il termine di dieci
giorni – e non cinque – dalla notifica dell’atto di opposizione stesso.
1.1. – Il motivo è infondato, ogni questione essendo risolta dalla norma d’interpretazione autentica
di cui all’art. 2 l. 29 dicembre 2011, n. 218, applicabile anche ai giudizi in corso alla data della sua entrata in vigore, a mente della quale il dimezzamento

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zionato, per difetto di forma scritta ad substantiam; e

del

termine

ordinario

per

la

costituzione

dell’opponente si applica soltanto nel caso – qui non
dedotto – che l’opponente abbia assegnato all’opposto
un termine di comparizione inferiore a quello di cui
bis,

primo coma, c.p.c. (Cass.

2242/2012).
2. – Con il secondo motivo, denunciando violazione
degli artt. 645, coma secondo, e 165 e 166 c.p.c.,
nonché vizio di motivazione, si sostiene (a) che il
contratto scritto si era in realtà concluso nella fase
successiva alla fornitura, grazie all’accettazione espressa dell’ente contenuta nella delibera commissariale posta a base del decreto ingiuntivo, e (b) che comunque un contratto scritto non era necessario, avendo
all’epoca i Ricoveri Riuniti personalità giuridica di
diritto privato e non pubblico.
2.1. – Il motivo è inammissibile sotto entrambi i
profili dedotti.
Quanto

al

primo,

perché,

a

fronte

dell’interpretazione data dalla Corte d’appello alla
delibera commissariale quale mera ricognizione di debito, i ricorrenti si limitano a proporre una interpetazione diversa – quale atto, cioè, di accettazione di
proposta contrattuale – mediante rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e non già

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all’art. 163

articolando specifiche, idonee denunce di violazione
delle regole ermeneutiche legali o di vizi motivaziona-

Quanto al secondo profilo, perché la questione è

pugnata, né dallo stesso ricorso – essere stata dedotta
nel giudizio di merito, in particolare in grado di appello.
3. – Con il terzo motivo, denunciando violazione
dell’art. 345 c.p.c. e vizio di motivazione, si insiste
nel sostenere la proponibilità della domanda di arricchimento senza causa in grado di appello.
3. – Il motivo è infondato.
Come ribadito anche dalle Sezioni Unite di questa
Corte (cfr. sent. 26128/2010), infatti, le domande di
adempimento contrattuale e di arricchimento senza causa, quali azioni che riguardano entrambe diritti eterodeterminati, si differenziano, strutturalmente e tipologicamente, sia quanto alla

causa petendi

(esclusiva-

mente nella seconda rilevando come fatti costitutivi la
presenza e l’entità del proprio impoverimento e
dell’altrui locupletazione, nonché, ove l’arricchito
sia una pubblica amministrazione, il riconoscimento
dell’utilitas da parte dell’ente), sia quanto al petitum

(pagamento del corrispettivo pattuito o indenniz-

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del tutto nuova, non risultando – né dalla sentenza im-

zo). Conseguentemente, introdotta inizialmente in giudizio solo la prima, non può ammettersi l’introduzione
della seconda soltanto in grado di appello.
4. – Il ricorso va in conclusione respinto, con

date come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti
alle spese processuali, liquidate in E 2.700,00, di cui

e 2.500,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfetarie e accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
13 gennaio 2016.

condanna dei ricorrenti alle spese processuali, liqui-

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