Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10707 del 13/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 13/05/2011, (ud. 23/03/2011, dep. 13/05/2011), n.10707

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

P.A., elett.te dom.to in Roma, alla Via del Vicario 46,

presso lo studio dell’avv. DE BENEDETTO Pietro, dal quale è rapp.to

e difeso, unitamente all’avv. Domenico Carucci, giusta procura in

atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Puglia n. 157/2007/29 depositatali 17/4/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 23/2/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. SORRENTINO Federico.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da P.A. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dall’Ufficio del Registro contro la sentenza della CTP di Taranto n. 5/3/2000 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di liquidazione n. (OMISSIS) Registro. La CTR accoglieva l’eccezione della P. circa la novità delle deduzioni formulate dall’Ufficio con l’atto di appello. Il ricorso proposto si articola in tre motivi. Resiste con controricorso la contribuente. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. La ricorrente ha depositato memoria; il presidente ha fissato l’udienza del 23/3/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 36 c.p.c., comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. La sentenza impugnata conterrebbe una motivazione apparente.

La censura è infondata non sussistendo una radicale carenza della motivazione nè un suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi.

Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, la CTR avrebbe erroneamente ritenute “nuove” le questioni dedotte dall’Ufficio in grado di appello. Formula il quesito: “dica la S.C. se erroneamente la CTR abbia ritenuto inammissibili perchè nuove le questioni peraltro di puro diritto sollevate dall’Ufficio appellante dopo che esso era rimasto contumace in primo grado, giustificando tale illegittima applicazione dell’art. 57/546 con un’altrettanto illegittima e impropria invocazione del principio costituzionale di ragionevole durata del processo”.

Il quesito di diritto è inammissibile in quanto generico. Lo stesso infatti non contiene alcun specifico riferimento alle questioni sollevate con l’atto di appello, nonchè alla normativa posta a fondamento dell’avviso di liquidazione impugnato, circostanze necessarie per valutare se le deduzioni formulate con l’atto di appello integrassero una mera argomentazione difensiva relativa ad una circostanza che faceva già parte del “thema decidendum”; e ciò alla luce del principio ripetutamente affermato da questa Corte (Cass. Sentenza n. 18519 del 20/09/2005; Sentenza 15/6/2007, n. 14120) secondo cui il divieto di nuove eccezioni in appello, sancito dall’art. 345 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 (anche a carico parte restata contumace in primo grado), si riferisce esclusivamente alle eccezioni in senso stretto o proprie e non allo svolgimento di semplici difese, alla confutazione, cioè, delle ragioni poste dalla contribuente a fondamento del ricorso poi accolto dal giudice di primo grado. Con terzo motivo la ricorrente assume la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37. La CTR avrebbe illegittimamente omesso di ritenere insuscettibile di modificare l’imponibile… Formula il quesito: “se illegittimamente la CTR abbia omesso di ritenere insuscettibile di modificare l’imponibile come liquidato in base al lodo registrato, la transazione stipulata dalla parte sulla controversia già deferita in arbitri, in quanto non avente come parte un’amministrazione statale, come imposto dall’art. 37, comma 1 TUR, o in subordine, sempre illegittimamente abbia omesso di affermare che, se pure la transazione in questione fosse dentata nella previsione della norma dell’applicazione di questa non avrebbe potuto derivare l’annullamento della liquidazione fondata sul lodo transatto ma solo previo regolare pagamento di essa, un successivo rimborso semprechè richiesto dalla parte ex art. 77 TUR”.

La censure è inammissibile in quanto il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., è privo della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice, e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Sez. 3^, Ordinanza n. 19769 del 17/07/2008).

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore della P., delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011

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