Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10707 del 04/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 04/05/2010, (ud. 02/03/2010, dep. 04/05/2010), n.10707

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. BALLETTI Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30326-2006 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, GIANNICO GIUSEPPINA, TODARO ANTONIO, giusta mandato in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.A., P.P., P.R.,

PR.AN., quali eredi di B.N., tutti

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DI VILLA PAMPHILI 59, presso

lo studio dell’avvocato SALAFIA ANTONIO, rappresentati e difesi dagli

avvocati BIANCHINI GUIDO, BIANCHINI RENATO, VITALETTI BIANCHINI

VITALIANA, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 355/2006 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 17/07/2006 R.G.N. 231/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/03/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito l’Avvocato BIANCHINI RENATO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del secondo motivo del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.A. e B.N., cessati dal servizio presso la SCAU, rispettivamente, il 1.8.84 e il 10.3.83, si erano rivolti al TAR delle Marche con ricorsi depositati, rispettivamente, in data 20 gennaio 1994 il primo e l’8 settembre 1993 la seconda, per chiedere la dichiarazione di illegittimità degli atti di liquidazione del loro trattamento di fine rapporto, in quanto non includente, nella base di calcolo, l’indennità integrativa speciale, con le condanne conseguenti.

Tali giudizi erano stati dichiarati estinti ai sensi della L. n. 87 del 1994, art. 4 e i due ex dipendenti SCAU avevano successivamente rivolto la medesima domanda in via amministrativa – in pretesa applicazione dell’art. 3, comma 2 della predetta Legge, entro il termine di decadenza ivi stabilito – all’INPS, che non l’aveva accolta, eccependo l’intervenuta prescrizione quinquennale dei relativi diritti.

Promosso dagli eredi di B.N., nel frattempo deceduta e da P.A. giudizio avanti al giudice del lavoro del Tribunale di Macerata per ottenere il riconoscimento del diritto indicato, sia il Tribunale che la Corte d’appello di Ancona, quest’ultima con sentenza depositata il 17 luglio 2006 e notificata il successivo 19 settembre, avevano accolto le loro domande di pagamento, con rivalutazione e interessi dalla cessazione del servizio al 31 dicembre 1994 e con i soli interessi legali successivamente.

In particolare la Corte territoriale, in ordine alla deduzione di prescrizione riproposta in appello dall’INPS, ha affermato, con riferimento alla fattispecie esaminata, il principio di diritto secondo cui “la prescrizione eventualmente maturata prima dell’entrata in vigore della L. n. 87 del 1994 è preclusiva della liquidazione del trattamento di fine rapporto nei termini di cui all’art. 3, comma 1 della medesima Legge soltanto qualora, all’entrata in vigore della legge stessa non fosse stato istaurato un giudizio, non ancora definito, relativo a detta liquidazione, dovendo diversamente comunque riconoscersi il non avvenuto esaurimento del relativo rapporto”.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’INPS, affidandolo a due motivi.

Resistono alle domande gli intimati con rituale controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Col primo motivo, l’INPS deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 310 c.p.c., degli artt. 2943, 2945 e 2948 c.c., nonchè della L. 29 gennaio 1994, n. 87, art. 3, comma 1 e art. 4.

In sostanza, l’ente previdenziale sostiene la violazione della L. n. 87 del 1994, laddove la Corte territoriale ha ritenuto che tale legge estenda i propri benefici anche nell’ipotesi (che secondo l’INPS di sarebbe verificata nel caso di specie) in cui il diritto azionato, relativo ad un rapporto di lavoro concluso prima del 1 dicembre 1984, sia già prescritto al momento della proposizione dell’azione giudiziaria (nella specie avanti al TAR) allorchè il conseguente giudizio sia ancora in corso al momento dell’entrata in vigore della legge e quindi sia stato dichiarato estinto in attuazione di essa.

Il motivo conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: “Se in materia di riliquidazione del trattamento di fine rapporto ai sensi della L. n. 87 del 1994, art. 2 l’intervenuto perfezionamento del regime prescrizionale quinquennale possa essere superata dalla successiva proposizione di azione giudiziaria conclusa con la pronuncia di estinzione d’ufficio del giudizio che, benchè meramente dichiarativa, sia preclusiva dell’esame dell’eccezione di prescrizione”.

2 – Il secondo subordinato motivo di ricorso investe la sentenza per la violazione della L. 29 gennaio 1994, n. 87, art. 2, comma 4, secondo la quale “le somme dovute ai sensi della presente legge e quelle dovute per contributi a norma del presente articolo non danno luogo a corresponsione di interessi nè a rivalutazione monetaria”.

Quesito di diritto: “Se, in materia di riliquidazione del trattamento di fine rapporto ai sensi della L. n. 87 del 1994, competano, nonostante la norma dettata dall’ari. 4 della suddetta legge, che riveste il carattere della specialità, gli interessi e la rivalutazione monetaria sulle somme dovute a titolo di prestazioni e di contributi”.

Il primo motivo di ricorso è fondato, con conseguente assorbimento del secondo.

La L. 29 gennaio 1994, n. 87 rappresenta, come è noto, la prima fase di adeguamento della disciplina della materia alla sentenza n. 243 del 1993, con la quale la Corte costituzionale aveva dichiarato la incostituzionalità, per violazione degli artt. 3 e 36, delle norme di legge che stabilivano l’esclusione della indennità integrativa speciale dal trattamento di fine rapporto percepito dai dipendenti (civili e militari) dello Stato e degli enti pubblici non economici, dai dipendenti delle Ferrovie dello Stato, nonchè dagli ex dipendenti dell’O.N.M.I. trasferiti agli enti locali dopo la soppressione di tale organismo.

Escludendo che dalla dichiarazione di incostituzionalità potesse derivare un effetto meramente caducatorio delle norme di legge dichiarate incostituzionali e negando altresì la possibilità di una propria pronunzia additiva dell’indennità in questione nella base di computo del trattamento di fine rapporto (effetti che di per sè soli avrebbero rischiato di aggravare le disparità di trattamento rilevate), la Corte affermò in tale occasione che la dichiarazione di incostituzionalità effettuata comporta il riconoscimento della titolarità – in capo ai soggetti interessati – del diritto ad un adeguato computo dell’indennità integrativa speciale ai fini della determinazione del loro trattamento di fine rapporto. Spetta però al legislatore, determinando la misura, i modi e i tempi di detto computo, rendere in concreto realizzabile il diritto medesimo”.

Seguì il monito al legislatore di provvedere ad avviare, già con la successiva legge finanziaria, la reintegrazione dell’ordine costituzionale violato.

Nacque in conseguenza di ciò – dopo che la dichiarazione di incostituzionalità era seguita a numerosi moniti che avevano accompagnato dal 1988 e fino al 1990 le dichiarazione di inammissibilità della relativa questione di costituzionalità – la L. 29 gennaio 1994, n. 87, che, in attesa di una più ampia omogeneizzazione della disciplina relativa al trattamento di fine rapporto, stabiliva l’inclusione, a decorrere dal 1 dicembre 1994, nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli enti di cui alla L. n. 70 del 1975 di una quota dell’indennità integrativa speciale (art. 1).

L’art. 2 prevedeva inoltre un sistema di finanziamento della erogazione aggiuntiva, mediante versamenti contributivi a decorrere dal 1 dicembre 1984, e nel suo quarto comma stabiliva che “Le somme dovute a titolo di prestazioni ai sensi della presente legge e quelle dovute per contributi a norma del presente articolo non danno luogo a corresponsione di interessi nè a rivalutazione monetaria”.

Il successivo art. 3, occupandosi del passato, stabiliva, nei primi due commi:

“Il trattamento di cui alla presente legge viene applicato anche ai dipendenti che siano cessati dal servizio dopo il 30 novembre 1984 ed ai loro superstiti nonchè a quelli per i quali non siano ancora giuridicamente esauriti i rapporti attinenti alla liquidazione dell’indennità di buonuscita o analogo trattamento”.

“L’applicazione della presente legge ai dipendenti già cessati dal servizio avviene a domanda, che deve essere presentata all’ente erogatore su apposito modello nel termine perentorio del 30 settembre 1994”.

Infine, per quanto interessa in questa sede, l’art. 4 della Legge prevedeva:

“I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto la riliquidazione del trattamento di fine servizio comunque denominato con l’inclusione dell’indennità integrativa speciale sono dichiarati estinti d’ufficio, con compensazione delle spese tra le parti”.

Così riassunta la disciplina applicabile al caso in esame, va anzitutto disattesa la deduzione di inammissibilità del ricorso, proposta dalla difesa dei resi stenti che sostiene la non aderenza alla fattispecie del quesito di diritto formulato nel primo motivo di ricorso, in quanto esso sarebbe stato riferito ad un fatto inesistente perchè mai accertato, rappresentato dalla pretesa prescrizione quinquennale dei diritti azionati dai lavoratori.

La deduzione è infondata, in quanto correttamente il quesito (col relativo motivo) investe l’affermazione di diritto della sentenza, secondo cui la prescrizione che si sia verificata antecedentemente ad un giudizio tuttora in corso alla data di entrata in vigore della L. n. 87 del 1994 sarebbe comunque irrilevante, la contrasta e sostiene che una tale prescrizione (di un diritto relativo ad un rapporto di lavoro risoltosi prima del 1 dicembre 1984) si era già verificata al momento della proposizione del giudizio avanti al TAR e nega che l’estinzione d’ufficio di tale giudizio ne impedisca l’accertamento nel presente, come richiesto nei due gradi di merito.

Nel merito, il principio affermato dalla Corte territoriale con riguardo ad un diritto maturato antecedentemente alla data del 1 dicembre 1984 e contestato col primo motivo di ricorso, è errato.

Esso infatti, riferendo l’espressione di cui all’art. 3, comma 1 della Legge, relativa ai rapporti attinenti la liquidazione dell’indennità di buonuscita non ancora giuridicamente esauriti anche all’ipotesi in cui sia comunque in corso un giudizio di accertamento di tali rapporti, ancorchè i diritti ivi azionati, relativi ad un rapporto risolto in data antecedente al 1 dicembre 1984, siano estinti prima del suo inizio, assegna alla lettera della legge un significato più ampio di quello corrente, in contrasto con la stessa ratio della norma.

Col termine “rapporti giuridici non esauriti ad una certa data” si intende infatti correntemente (cfr. ad es. in materia di limiti alla efficacia retroattiva delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale di una norma di legge) far riferimento ai casi in cui il relativo diritto (qui attinente alla liquidazione di una componente dell’indennità di buonuscita) sia ancora esistente e non ancora soddisfatto a quella data.

L’esistenza attuale del diritto – e quindi delle pretese da esso nascenti – viene peraltro meno qualora esso sia estinto per prescrizione o ne sia impedito in maniera definitiva l’esercizio per intervenuta decadenza, col conseguente esaurimento del relativo rapporto giuridico.

Ipotesi che costituiva appunto la materia del contendere della presente causa nei due gradi di merito e che i giudici hanno omesso di valutare sulla base delle deduzioni dell’INPS. Nè è sostenibile che un tale accertamento fosse nel caso in esame impedito dall’estinzione d’ufficio del giudizio a suo tempo promosso dai lavoratori I avanti al T.A.R., in quanto, ai sensi dell’art. 310 c.p.c. l’estinzione del processo non estingue l’azione e quindi il rapporto giuridico sottostante.

L’opposta tesi interpretativa della norma della L. n. 87 di 1994, sostenuta dagli intimati e fatta propria dalla sentenza impugnata, consentendo la possibile perpetuazione nel tempo di un diritto relativo ad un rapporto ormai esaurito, unicamente in ragione del fatto che il relativo tardivo giudizio era ancora pendente alla data di entrata in vigore della legge medesima e ancorchè tale istaurazione non fosse idonea a produrre l’effetto interruttivo della prescrizione, tradisce la ratio di quest’ultima, diretta a contenere il riconoscimento retroattivo della componente in esame del diritto soggettivo entro limiti temporali certi e lega paradossalmente tale effetto ad un accadimento – la persistenza attuale di un giudizio – di per sè solo non necessariamente significativo sul piano della persistenza del diritto e inoltre del tutto occasionale e facilmente precostituito (non sembra, del resto, un caso il fatto che i ricorsi al TAR dei due resistenti siano stati proposti in prossimità dell’approvazione della L. n. 87 del 1994).

Concludendo, in base alle considerazioni svolte, il ricorso va accolto, con l’enunciazione del seguente principio di diritto:

“In materia di computo di una quota dell’indennità integrativa speciale nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici di cui alla L. 29 gennaio 1994. n. 87, la prescrizione maturata prima dell’entrata in vigore della legge, nel caso in cui il rapporto di impiego sia cessato antecedentemente alla data del 1 dicembre 1984, è preclusiva della liquidazione del trattamento di fine rapporto nei termini di cui all’art. 3, comma 1 della medesima Legge”.

La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, che dovrà in particolare procedere all’esame della deduzione dell’INPS relativa all’intervenuta prescrizione quinquennale del diritto vantato dagli originari ricorrenti al momento della proposizione del ricorso avanti al TAR.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d’appello di Bologna.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2010 Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2010

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