Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10707 del 03/05/2017


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Cassazione civile, sez. I, 03/05/2017, (ud. 06/12/2016, dep.03/05/2017),  n. 10707

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3327/2013 proposto da:

G.F. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGIA CARLA GERMANI, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

GREGORJ S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA R.R. PEREIRA 206, presso

l’avvocato VINCENZO PERRONE, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato DARIO ALDO RICCARDI, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 11220/2012 del TRIBUNALE di MILANO, depositata

il 16/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2016 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo,

assorbiti i restanti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 2 MAGGIO 2011, davanti al Tribunale di Milano, G.F.(proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Milano del 30/12/2010, che aveva respinto la sua opposizione all’ingiunzione di pagamento a favore di GREGORJ S.p.A. per compenso di prestazioni da essa rese.

Si costituiva l’appellata che chiedeva il rigetto dello appello.

Il Tribunale di Milano – in composizione monocratica pronunciava ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., leggendo in udienza merito spese il dispositivo, in data 23/4/2012, confermando nel la sentenza impugnata e condannando il G. alle spese di entrambi i gradi di giudizio. Depositava la motivazione alcuni mesi dopo in data 16/10/2012.

Ricorre per cassazione G.F..

Resiste con controricorso la GREGORJ srl.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va innanzitutto esaminata l’eccezione di tardività del ricorso proposta dalla controricorrente. Trattandosi di procedimento ex art. 281 sexies c.p.c., il termine di impugnazione (nella specie lungo) decorre necessariamente, secondo giurisprudenza di questa Corte ampiamente consolidata (tra le altre, Cass. N. 5689 del 2016), dalla lettura del dispositivo e non dal successivo deposito della motivazione. L’eccezione peraltro non ha pregio: la lettura del dispositivo è del 23/4/2012; il ricorso per cassazione è stato notificato in data 21/1/2013. Il procedimento fu instaurato con notifica di opposizione a decreto ingiuntivo in data 25/3/20097 dunque anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, che ha ridotto il termine “lungo” a sei mesi. Ai sensi dell’art. 58, predetta legge (norme transitorie) al procedimento in esame si applicava dunque il termine “lungo” di un anno.

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta nullità della sentenza emessa dal Tribunale di Milano, in relazione all’art. 281 sexies c.p.c., essendo stata la motivazione pubblicata alcuni mesi dopo la lettura del dispositivo in udienza.

Il motivo è fondato e assorbente rispetto agli altri attinenti al merito della controversia.

L’art. 281 sexies c.p.c., prevede la lettura del dispositivo in udienza, con contestuale lettura della concise esposizione delle ragioni di fatto e diritto che sono alla base del dispositivo stesso; la sentenza è pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale il deposito in cancelleria; come si è detto, la motivazione fu depositata in cancelleria alcuni mesi dopo (16/10/2012).

Pertanto secondo giurisprudenza ampiamente consolidata (tra altri, ancora, Cass. 5689 del 2016) dopo la pubblicazione della sentenza mediante dispositivo, resta del tutto irrilevante la successiva ed irrituale pubblicazione della motivazione, estranea alla struttura dell’atto processuale ormai compiuto.

Dunque la sentenza in questione consistente nel solo dispositivo, è nulla per mancanza di motivazione.

Accolto il primo motivo ed assorbiti gli altri, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio anche per le spese del presente giudizio al Tribunale di Milano,in diversa composizione, per nuovo giudizio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Milano in diversa composizione, per nuovo giudizio.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2017

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