Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10706 del 22/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/04/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 22/04/2021), n.10706

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3219-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

ALBA IMMOBILIARE SNC, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO n. 9, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCO NAPOLITANO, rappresentata e difesa

dall’avvocato RICCARDO PAGLIARULO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2018/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA PUGLIA, depositata il 20/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2021 dal Consigliere relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Brindisi, con sentenza n. 860/14, sez. 2, accoglieva il ricorso proposto dalla Alba Immobiliare snc avverso il diniego di rimborso 8852/12 per Ires ed Iva 2010.

Avverso detta decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva appello, innanzi alla CTR Puglia, sez. dist. Lecce.

Il giudice di seconde cure, con sentenza 2018/2018, rigettava l’impugnazione confermando l’orientamento espresso dal giudice di primo grado.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Amministrazione sulla base di un motivo.

La società contribuente ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate lamenta la violazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c., e il vizio di difetto assoluto di motivazione ed omessa valutazione delle prove.

Ve premesso che la controversia ha per oggetto il diniego di rimborso dell’Iva da parte dell’Ufficio richiesto con la dichiarazione annuale e relativo all’acquisto di un immobile concesso successivamente in locazione a terzi; immobile che l’Ufficio ha ritenuto bene merce” mentre la contribuente sostiene essere un bene strumentale.

Ciò posto il motivo risulta fondato.

La motivazione della impugnata sentenza si substanzia nella seguente frase:” la società ha provato documentalmente (doc.ti nn. 5 e 6 dell’atto di controdeduzioni in appello) che si tratta di un bene strumentale ammortizzabile che partecipa alla formazione del reddito mediante le quote di ammortamento”.

La circostanza che non venga riportato il contenuto dei citati documenti 5 e 6 rende del tutto incomprensibili le ragioni per cui la società contribuente avrebbe provato la natura strumentale del bene.

Trattasi di motivazione meramente apparente che non risponde ai requisiti minimi di cui all’art. 132, c.p.c., n. 4, nonchè al principio costituzionale di cui all’art. 111 Cost., di obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

Occorre rammentare che Corte ha ritenuto che ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. 24452/18; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9105 del 07/04/2017; Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

In siffatto contesto di carenza motivazionale la sentenza ha omesso di esaminare le prove e le argomentazioni offerte dalle parti quali la circostanza dedotta dall’Amministrazione che l’oggetto sociale della società contribuente era costituito dalla locazione immobiliare di beni propri e, altresì, la circostanza dedotta dalla contribuente che l’immobile era inserito nella categoria A/10 e che era quindi a carattere strumentale anche in relazione al disposto del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 42 comma 2.

Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Puglia, in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese della presente fase.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021

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