Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10706 del 13/05/2011
Cassazione civile sez. trib., 13/05/2011, (ud. 23/03/2011, dep. 13/05/2011), n.10706
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,
domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
Faber s.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore;
– intimata –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Lombardia n. 27/2009/28 depositata l’11/2/2009;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 23/2/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott. SORRENTINO Federico.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da Faber s.r.l, contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante la declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Milano n. 132/41/2007 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di rettifica e liquidazione n. (OMISSIS), Imposta di registro.
Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva è stata svolta dall’intonata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 23/3/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Assume la ricorrente la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 22 e 53, in la CTR avrebbe violato tale norme nel dichiarare inammissibile l’appello spedito a mezzo posta sulla circostanza che nello stesso non vi fosse l’attestazione della conformità tra il documento depositato e quello notificato.
La censura è fondata alla luce del principio affermato da questa Corte (Sez. 5^, Sentenza n. 1174 del 22/01/2010; Sez. 5^, Sentenza n. 6780 del 20/03/2009; Sez. 5^, Sentenza n. 4615 del 22/02/2008) secondo cui in tema di contenzioso tributario, è causa d’inammissibilità dell’appello notificato per posta o per consegna diretta, non la mancanza di attestazione da parte dell’appellante della conformità dell’atto d’impugnazione notificato rispetto a quello depositato presso la segreteria della Commissione Tributaria Regionale, ma la sua effettiva difformità. Si presume la conformità sia quando l’appellato si costituisca e non sollevi alcuna eccezione al riguardo, sia quando non si costituisca, così rinunciando a sollevare l’eccezione predetta.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Lombardia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Lombardia.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011