Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10706 del 05/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 05/06/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 05/06/2020), n.10706

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. PERRINO A. Maria – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI N. M.G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9221/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente

domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura

Generale Dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.O., elettivamente domiciliato in Roma Via Asiago 2

presso lo studio dell’Avv. Capozzi Rodolfo, rappresentato e difeso

dall’Avv. Mancusi Davide;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 60/63/2011 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA,

SEZ. STACC. BRESCIA, depositata il 22/02/2011, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/1/2020 dal consigliere Gori Pierpaolo.

Fatto

RILEVATO

Che:

– Con sentenza n. 60/63/11 depositata in data 22 febbraio 2011 la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia accoglieva l’appello proposto da R.O. relativo ad avviso di accertamento II. DD., IRAP e IVA 2004, avverso la sentenza n. 216/1/09 della Commissione tributaria provinciale di Bergamo che a sua volta aveva rigettato il ricorso del contribuente.

– La CTR riformava la decisione di primo grado ritenendo che l’Agenzia non potesse fondare l’accertamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d) sulla sola acritica adesione allo sco-stamento della dichiarazione dalle risultanze dello studio di settore applicato.

– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia deducendo un unico motivo. Il contribuente ha resistito depositando controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– Con l’unico motivo di ricorso – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 -, l’Agenzia ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 del D.L. n. 331 del 1993, artt. 62-bis e 62-sexies, anche in combinato disposto con gli artt. 2727 e 2729 c.c., nonchè della L. n. 146 del 1998, art. 10, per aver la CTR ritenuto lo scostamento tra dichiarazione e studio di settore insufficiente a fondare presunzioni gravi precise e concordanti, idonee a supportare un accertamento analitico induttivo del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1 lett. d).

– Il motivo è fondato. Premesso che ai fini dell’art. 53 Cost. la deduzione contenuta in controricorso secondo la quale il contribuente sarebbe nullatenente non comporta per ciò solo il venir meno delle sue obbligazioni tributarie discendenti dall’attività di impresa svolta nel periodo di imposta (2004), nè modifica tale quadro il fatto che nel 2007 abbia cessato l’attività, va ribadita la giurisprudenza della S.C. secondo cui “La determinazione del reddito mediante l’applicazione degli studi di settore, a seguito dell’instaurazione del contraddittorio con il contribuente, è idonea a integrare presunzioni legali che sono, anche da sole, sufficienti ad assicurare un valido fondamento all’accertamento tributario, ferma restando la possibilità, per il contribuente che vi è sottoposto, di fornire la prova contraria, nella fase amministrativa e anche in sede contenziosa.” (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 23252 del 18/09/2019, Rv. 655077 – 01); dello stesso tenore, Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 22347 del 13/09/2018, Rv. 650233 – 01).

– Contro tale insegnamento giurisprudenziale collide frontalmente la sentenza impugnata, la cui ratio decidendi ritiene che l’applicazione alla fattispecie dello studio di settore sia insufficiente a fondare l’accertamento, dovendo lo scostamento rispetto al dichiarato essere “corroborato da altri indizi” e che comunque possa essere “superato da altre valutazione pure esse di carattere presuntivo” genericamente intesi.

– Al proposito va al contrario reiterato che “I parametri o studi di settore previsti dalla L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 181 e 187, della, rappresentando la risultante dell’estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali acquisiti su campioni di contribuenti e dalle relative dichiarazioni, rilevano valori cheAC7anto eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell’Ufficio dell’accertamento analitico-induttivo, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d, che deve essere necessariamente svolto in contraddittorio con il contribuente, sul quale, nella fase amministrativa e, soprattutto, contenziosa, incombe l’onere di allegare e provare, senza limitazioni di mezzi e di contenuto, la sussistenza di circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento, sì da giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato, mentre all’ente impositore fa carico la dimostrazione dell’applicabilità dello “standard” prescelto al caso concreto oggetto di accertamento.” (Cass. Sez. 5 -, Sez. 5, Sentenza n. 14288 del 13/07/2016, Rv. 640541 – 01).

– Nel caso di specie, è la stessa CTR ad accertare che è intervenuto il contraddittorio, e anche che questo ha avuto esito negativo, ossia non ha fornito adeguate giustificazioni degli scostamenti tra dichiarazione e studio di settore, ma questo non configura affatto un’inversione dell’onere della prova, semplicemente conferma che l’onere della prova, già ricadente sul contribuente per effetto del predetto scostamento, non è stato assolto. Il superamento di tali presunzioni gravi precise e concordanti è certo possibile da parte del contribuente, ma sulla base unicamente di elementi di prova di segno opposto analiticamente indicati di cui non vi è traccia nella decisione.

– Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza dev’essere cassata con rinvio alla CTR, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo, oltre che per il regolamento delle spese di lite.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, in diversa composizione, in relazione al profilo accolto oltre che per il regolamento delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2020

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