Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10706 del 04/05/2010

Cassazione civile sez. I, 04/05/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 04/05/2010), n.10706

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. 11719/09 proposto da:

S.M. e P.N., elettivamente domiciliati in Roma,

via Panama 52, presso lo studio LS Lexjus Sinacta, rappresentati e

diFesi dall’avv. Monegat Mariagrazia, del Foro di Milano, per

procura in atti;

– ricorrenti –

contro

C.H., elettivamente domiciliata in Roma, viale Medaglie d’Oro

presente provvedimento 169, presso l’avv, Itala Mannias,

rappresentata e difesa dall’avv. Giovanna Chiara, del Foro di

Milano, per procura in atti;

– controricorrente –

e

T.E., elettivamente domiciliata in Roma, viale Medaglie d’Oro

169, presso l’avv. Itala Mannias, rappresentata e difesa dall’avv.

Giuseppe Scarano, del Foro di Milano, per procura in atti;

– controricorrente –

e

COMUNE DI MILANO, quale tutore provvisorio dei minori

Pe.Ni.En. e P.A.R., in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Temistocle Solerà

7/10, presso l’avv. Francesco Pirocchi, che lo rappresenta e

difende, insieme con gli avvocati Maria Rita Surano, Salvatore

Ammendola e Salvatore Pezzulo dell’Avvocatura Comunale di Milano,

per procura in atti;

– controricorrente –

e

CURATORE DEI MINORI PE.NI.EN. E

P.A.R., in persona dell’avv. Pi.La., e P.A.;

– intimati –

e nei confronti di:

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO;

– intimato –

e

sul ricorso n. 15616/09 proposto da:

CURATORE DEI MINORI PE.NI.EN. E

P.A.R., in persona dell’avv. Pi.La., elettivamente

domiciliato in Roma, via Francesco Saverio Nitti 11, presso l’avv.

Filippo Angelini Rota, rappresentato e difeso dall’avv. Lucrezia

Mollica, del Foro di Milano, per procura in atti;

– ricorrente incidentale –

contro

S.M. e P.N., elettivamente domiciliati in Roma,

via Panama 52, presso lo studio LS Lexjus Sinacta, rappresentati e

difesi dall’avv. Mariagrazia Monegat, del Foro di Milano, per

procura in atti;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

e

C.H., elettivamente domiciliata in Roma, viale Medaglie d’Oro

169, presso l’avv. Itala Mannias, rappresentata e difesa dall’avv.

Giovanna Chiara, del Foro di Milano, per procura in atti;

– controricorrente –

e

T.E., elettivamente domiciliata in Roma, viale Medaglie d’Oro

169, presso l’avv. Itala Mannias, rappresentata e difesa dall’avv.

Giuseppe Scarano, del Foro di Milano, per procura in atti;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI MILANO, quale tutore provvisorio dei minori

Pe.Ni.En. e P.A.R., in persona del Sindaco pro

tempore, e P.A.;

– intimati –

e nei confronti di:

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI

MILANO e del PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE

DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 11/2009 V.G.

in data 11 marzo 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11

febbraio 2010 dal relatore, cons. Dr. Stefano Schirò;

uditi, per i ricorrenti principali S.M. e P.N.,

l’avv. Mariagrazia Monegat, che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso principale e i rigetto del ricorso incidentale del curatore

dei minori; per la controricorrente C.H., l’avv. Giovanna

Chiara, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; per la

controricorrente T.E., l’avv. Giovanna Chiara per delega, che

ha chiesto il rigetto dei ricorsi; per il controricorrente Comune di

Milano, l’avv. Salvatore Pezzulo, che ha chiesto il rigetto del

ricorso principale; per il curatore dei minori, ricorrente

incidentale, l’avv. Lucrezia Mollica, che ha chiesto il rigetto del

ricorso principale e l’accoglimento del proprio ricorso incidentale;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale, dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso chiedendo il rigetto dei

ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 2 luglio 2008 e all’esito di procedimento instaurato con decreto del 14 marzo 2007, il Tribunale per i minorenni di Milano dichiarava lo stato di adottabilità dei minori Pe.Ni.En., nato a (OMISSIS), e P.A.R., nato a (OMISSIS), figli di C.H. e di P.A., e nominava il Comune di Milano quale tutore provvisorio, disponendo la sospensione dei rapporti tra i minori, i genitori ed i familiari, il mantenimento dei minori nella loro collocazione presso la famiglia dei coniugi D.P. e T. e l’avvio di una presa in carico terapeutico dei bambini e di un percorso per il loro accompagnamento ad altra collocazione all’interno della procedura adottiva.

A fondamento della decisione, il Tribunale per i Minorenni, tenuto conto della espletata consulenza tecnica d’ufficio, osservava che nessuno dei due genitori risultava possedere adeguate risorse per svolgere il proprio ruolo parentale in modo idoneo a soddisfare i bisogni psicologici ed affettivi dei due bambini. In particolare la madre, C.H., dall’età di dodici anni era stata destinataria di interventi a tutela da parte del Tribunale per i minorenni ed era risultata, da un indagine espletata a mezzo di consulenza tecnica d’ufficio, soggetto dalla personalità gravemente disarmonica, di tipo “borderline”, con forte componente narcisistica ed isterica, con precario equilibrio psichico mantenuto a mezzo di massiccio ricorso a meccanismi di difesa molto primitivi. Il padre, P.A., pur avendo riconosciuto Ni. alcuni mesi dopo la nascita, si era poi dichiarato padre biologico solo di A.. Era inoltre risultato incapace di assumersi le responsabilità connesse al suo stato di compagno di H. e di padre di due figli, non essendo in grado di comprendere la gravità dei propri comportamenti e delle proprie omissioni. Mentre la madre non contestava la decisione del Tribunale per i minorenni, il padre proponeva appello avverso la sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità dei figli.

Anche i nonni paterni, N.P. e S.M., ritenuti dal Tribunale inidonei a svolgere un ruolo protettivo e di sostegno psicologico dei nipoti, impugnavano la pronuncia di primo grado.

T.E., nonna di C.H. e bisnonnna materna dei minori, costituitasi sin dal giudizio di primo grado, insisteva nella richiesta di dichiarazione di adottabilità dei due minori, già formulata davanti al Tribunale per i minorenni.

2. Con sentenza n. 11/09 del 11 marzo 2009 la Corte di appello di Milano, riuniti i giudizi, respingeva i gravami proposti e confermava la sentenza impugnata.

A fondamento della decisione la Corte di merito osservava che:

2.a. sussisteva certamente lo stato di abbandono dei due minori, entrambi nati da una madre che, per vicende personali e per caratteristiche di personalità, non era mai stata in grado di prendersi adeguata cura di loro, al pari del padre; infatti, su richiesta degli stessi genitori e a decorrere dal 12 marzo 2005, i minori erano stati inseriti presso l’Associazione Fraternità e collocati presso la famiglia D.; entrambi i bambini presentavano all’inizio ferite psicologiche evidenti, dovute a dolorose esperienze di abbandono, di insicurezza, di insufficienti cure e di mancanza di affetto; la collocazione dei minori presso altra famiglia era stata determinata e poi ininterrottamente proseguita per la mancanza di capacità genitoriali non solo da parte della madre, come dalla stessa ammesso, ma anche del padre e dei suoi genitori; il primo, in particolare, non aveva esitato ad affidare i figli, preoccupato solo di mantenere il rapporto con la propria compagna, e ad interrompere i rapporti con loro, dopo numerose disdette delle programmate visite ai bambini, apparendo sempre lontano dall’assumersi la piena responsabilità della loro esistenza, arrivando a rinfacciare a Ni. di non essere suo padre; quando aveva chiesto di avere i figli con sè, non lo aveva mai fatto sulla base di una piena consapevolezza dei propri sbagli e di un effettivo progetto di vita che contemplasse i figli stessi come presenza reale, ma aveva preferito fare riferimento all’eventuale rapporto continuativo con i propri genitori, rapporto peraltro caratterizzato da mancanza di confidenza, da superficialità, se non da comunicazioni menzognere, e ad una nuova relazione con altra donna, con la quale non aveva però nulla programmato in ordine al futuro dei figli;

2.b. era infondato il primo motivo di impugnazione sollevato da P.A., in quanto il consulente tecnico d’ufficio aveva definito il padre dei minori come inadatto ad occuparsi dei figli e “abbandonico” non solo in base ai suoi comportamenti precedenti all’apertura del procedimento di adottabilità, ma anche tenendo conto della condotta complessiva del genitore e della sua accertata e attuale incapacità di rendersi conto della superficialità, inadeguatezza e inaffidabilità della propria proposta di riavere i figli con se;

2.c. anche il secondo motivo di impugnazione, relativo ai nonni paterni, era infondato, in quanto per escludere la situazione di abbandono era necessario accertare l’esistenza dell’idoneità del soggetto a prendersi cura del minore e di tutte le sue esigenze materiali e psichiche sulla base di significativi rapporti affettivi, idoneità nella specie risultata insussistente, non essendo al riguardo sufficiente la disponibilità ad occuparsi del minore, manifestata da parte di un genitore, o comunque di un parente tenuto per legge a provvedere al medesimo, solo nel momento della pronuncia della dichiarazione di adottabilità;

2.d. non meritava accoglimento neppure il terzo motivo di impugnazione, con il quale si era contestata l’errata interpretazione della consulenza tecnica d’ufficio da parte del primo giudice; infatti il primo giudice aveva deciso tenendo principalmente in considerazione l’interesse dei minori e adottando l’unica soluzione possibile, attesa la indisponibilità della famiglia D. all’eventuale adozione dei bambini, i quali avevano comunque bisogno di una famiglia che li accogliesse nella sicurezza anche giuridica del loro status e non avendo l’affido, certamente positivo per i minori, raggiunto lo scopo, proprio dell’istituto, di dare ai genitori un congruo lasso di tempo per recuperare la capacità genitori alle necessaria al rientro dei figli nella famiglia;

2.e. doveva essere disattesa la richiesta istruttoria di disporre una nuova consulenza tecnica d’ufficio sui minori, in quanto quella già espletata era pienamente esaustiva ed aveva rassegnato conclusioni obiettive e precise, che le consulenze di parte non erano state idonee a confutare;

2.f. erano privi di fondamento anche i motivi di impugnazione dei nonni paterni, tenuto conto della inconsistenza e dell’incostanza dei loro rapporti con i nipoti, a cui aveva fatto riscontro nel vissuto dei bambini l’assenza di una relazione affettiva significativa, nonchè del loro atteggiamento collusivo con la condotta del figlio e della totale inconsapevolezza delle sue personali difficoltà, apparendo in tal modo lecito dubitare delle loro reali capacità di assolvere un ruolo protettivo e di sostegno per i nipoti; doveva inoltre ritenersi irrilevante, ai fini della decisione sullo stato di adottabilità dei minori, il percorso terapeutico di elaborazione ed approfondimento, intrapreso dai nonni paterni su indicazione del consulente tecnico d’ufficio, in mancanza di preesistenti rapporti affettivi significativi tra nonni e nipoti e tenuto conto che il percorso intrapreso non era di breve durata, a fronte dell’esigenza dei minori di avere, appena possibile, una sistemazione stabile e definitiva in una famiglia in grado di farli crescere in modo sereno ed equilibrato;

2.g. la disponibilità offerta dagli attuali collocatari dei minori per un affido dei bambini anche a lungo termine, oltre a non essere praticabile giuridicamente, essendo l’affido un istituto a carattere temporaneo, non rispondeva neppur all’interesse dei minori, provocando l’effetto di lasciarli in una situazione di incertezza e senza sicurezza giuridica.

3. Avverso tale sentenza S.M. e P.N. hanno proposto, sulla base di quattro motivi, ricorso per cassazione notificato il 4, 5 e 6 maggio 2009. Con quattro motivi ha proposto ricorso incidentale, notificato il 3, 4 e 6 giugno 2009, anche il curatore dei minori Pe.Ni.En. e P.A.R., avv. Pi.La.. Al ricorso dei coniugi S.- P. hanno resistito con controricorso C.H., T.E. e il Comune di Milano. Al ricorso incidentale del curatore dei minori hanno resistito con controricorso C.H., T.E. nonchè S.M. e P.N., i quali hanno anche proposto ricorso incidentale con quattro motivi. Gli altri intimati non hanno svolto difese. Il Comune di Milano ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente deve disporsi, a norma dell’art. 335 c.p.c., la riunione di tutti i ricorsi, in quanto attinenti all’impugnazione della medesima sentenza.

Con il primo motivo del ricorso principale S.M. e P.N., denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, art. 15 censurano la sentenza impugnata per avere la Corte di appello affermato che, in caso di disponibilità dei parenti fino al quarto grado a prendersi cura dei minori, per escludere lo stato dì abbandono di quest’ultimi è necessario che fra parenti e minori sussistano significativi rapporti affettivi, risalenti nel tempo e regolarmente coltivati. Deducono che il requisito dell’esistenza di rapporti significativi, in quanto volto al più celere perfezionamento delle notifiche delle convocazioni ex art. 12, Legge Adozione, ha una valenza meramente processuale e deve comunque essere valutato secondo criteri più elastici, tenuto anche conto che il successivo art. 13 della stessa Legge prevede per il Tribunale per i minorenni l’obbligo di effettuare ricerche tramite organi di pubblica sicurezza, nel caso che esistano genitori o parenti entro il quarto grado irreperibili o di residenza, dimora o domicilio sconosciuti, apparendo pertanto contraddittorio richiedere, ai fini dell’esclusione dello stato di abbandono del minore, la permanenza di rapporti significativi, regolarmente coltivati, da parte di soggetti che possono risultare anche irreperibili.

1.1. La censura è priva di fondamento. Questa Corte, con orientamento che il collegio condivide e intende in questa sede ribadire, ha già affermato che la L. n. 184 del 1983, art. 12 nell’indicare le categorie di persone che devono essere sentite nel procedimento per la dichiarazione di adottabilità, opera un riferimento ai parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore, poichè il carattere vicariante della posizione dei congiunti diversi dai genitori ne comporta il coinvolgimento nel procedimento solo nei limiti in cui essi risultino attualmente titolari di rapporti affettivi forti e durevoli, tali, cioè, da consentir loro di offrire elementi essenziali per la valutazione dell’interesse del minore e, per altro aspetto, di prospettare soluzioni dirette ad ovviare allo stato di abbandono nell’ambito della famiglia di origine. Il dato materialistico comportamentale costituisce, pertanto, un elemento integrativo della fattispecie normativa che spiega influenza sul piano della stessa legittimazione ad essere convocati (Cass. 1998/2863; 2006/8526).

La Corte di appello di Milano – affermando che, con riferimento alla posizione dei nonni paterni, per escludere la situazione di abbandono era necessario accertare l’esistenza della loro idoneità a prendersi cura dei minori e di tutte le loro esigenze materiali e psichiche sulla base di significativi rapporti affettivi ed escludendo, nel caso di specie, l’idoneità dei nonni, in quanto doveva tenersi conto della inconsistenza e dell’incostanza dei loro rapporti con i nipoti, a cui aveva fatto riscontro nel vissuto dei bambini l’assenza di una relazione affettiva significativa, apparendo altresì insufficiente la disponibilità dei nonni medesimi ad occuparsi dei minori, manifestata solo nel momento della pronuncia della dichiarazione di adottabilità – si è uniformata al principio in precedenza enunciato, con una decisione che sul punto resiste alle infondate critiche dei ricorrenti. Deve altresì tenersi conto, al riguardo, che il disposto dell’art. 13, Legge Adozione, richiamato dai ricorrenti a sostegno della sollevata censura, mira a garantire la formale osservanza del principio del contraddittorio anche nei confronti di soggetti irreperibili o non agevolmente reperibili, siano essi i genitori dei minori o parenti entro il quarto grado, della cui esistenza si sia acquisita notizia a seguito delle indagini disposte dal tribunale per i minorenni, ma non inficia in alcun modo l’esigenza sostanziale, salvaguardata dall’art. 12 della citata Legge, che i parenti entro il quarto grado siano coinvolti nella procedura di adottabilità solo se titolari di attuali, forti e durevoli rapporti affettivi con il minore.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti principali denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 111, comma 2, e art. 24 Cost., comma 2, nonchè della L. n. 184 del 1983, art. 10, comma 2, e deducono che – malgrado che nelle more del procedimento innanzi al Tribunale per i minorenni sia entrata in vigore la L. n. 149 del 2001, compresa la disposizione di cui alla L. n. 184 del 1983, novellato art. 10, comma 2, per cui genitori e parenti fino al quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale – nel caso di specie il giudice ha convocato separatamente nel marzo 2008 la famiglia paterna e quella materna, nonchè l’associazione e la famiglia presso cui i minori sono collocati, senza dare avviso delle relative audizioni ai difensori delle parti (fatta eccezione per il curatore dei minori), in violazione del principio del contraddittorio e con conseguente nullità del giudizio.

2.1. La doglianza non è fondata. La L. n. 184 del 1983, art. 10, comma 2, come modificata dalla L. n. 149 del 2001, contempla il diritto dei parenti del minore fino al quarto grado di partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale per i minorenni, purchè titolari di rapporti significativi con il minore stesso. Nel caso di specie la Corte di appello, con accertamento di fatto sorretto da congrua motivazione immune da vizi logici e comunque non censurata in questa sede, ha escluso sia l’idoneità dei nonni paterni a prendersi cura dei minori e di tutte le loro esigenze materiali e psichiche, che l’esistenza di significativi rapporti affettivi tra loro e i nipoti. E’ da escludere pertanto che essi, alla stregua di quanto accertato dal giudice di merito e di quanto disposto dalla L. n. 184 del 1983, citato 12 potessero essere considerati titolari del diritto di partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal Tribunale per i minorenni e che comunque possano attualmente dolersi in questa sede dell’asserita lesione di tale diritto, con conseguente insussistenza della dedotta nullità processuale per violazione nei loro confronti del principio del contraddittorio.

3. Con il terzo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, art. 5, comma 1, si deduce che nel procedimento relativo alla dichiarazione dello stato di adottabilità sono stati sentiti i coniugi D., quale famiglia affidatala, mentre i bambini erano stati affidati al Comune di Milano, quale tutore provvisorio, essendo invece i coniugi D. meri collocatati dei minori.

La censura è inammissibile. Fermo restando che, ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 15, comma 2, nella procedura per la dichiarazione dello stato di adottabilità devono essere sentiti sia il soggetto a cui il minore è affidato, che il rappresentante dell’istituto di assistenza pubblico o privato o della comunità di tipo familiare presso cui il minore è collocato, rileva il collegio che la nullità della procedura di adottabilità, esperita dinanzi al tribunale, derivante dalla mancata audizione del rappresentante dell’istituto di ricovero del minore deve essere fatta valere, in ossequio al principio di conversione delle nullità processuali in motivi di impugnazione (art. 161 c.p.c.), con specifica doglianza in grado di appello, con la conseguenza che tale nullità non è più deducibile, per la prima volta, nel giudizio di cassazione (Cass. 1997/4054; 1998/4495; 2002/12107). Nel caso di specie gli stessi ricorrenti principali hanno dedotto che la questione “non è stata portata al vaglio della Corte d’Appello nell’atto di ricorso in appello”, ma è stata prospettata solo in sede di udienza e quindi tardivamente. Pertanto, alla stregua del principio in precedenza enunciato, la questione medesima non può essere dedotta per la prima volta, come motivo di impugnazione, in sede di giudizio di cassazione.

4. Con il quarto motivo si denuncia vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sulle seguenti circostanze:

a. la motivazione sullo stato di adottabilità in conseguenza della situazione di abbandono dei minori si pone in contraddizione con l’intenzione del Tribunale per i minorenni di affidare i minori in adozione ai collocatali ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. d), che non presuppone lo stato di abbandono ma semmai uno stato di semi-abbandono;

b. il rigetto dell’istanza di riconvocazione del consulente tecnico d’ufficio a chiarimenti, ritenuta dalla Corte di appello ininfluente e superata dall’attuale situazione dei minori;

c. il rigetto della richiesta, da parte dei nonni paterni, di interpello del servizio sociale sul rapporto intercorrente tra loro e i nipoti, in considerazione della ritenuta non significatività di tale rapporto;

d. la mancanza di desiderio, da parte dei nipoti, di incontrare i nonni. Anche tale doglianza è inammissibile.

La Corte di appello ha valutato la sussistenza dello stato di abbandono dei minori, nonchè la incapacità e la inidoneità dei nonni paterni a prendersi cura dei nipoti e far fronte alle loro esigenze materiali e psichiche, sulla base di una complessiva e unitaria motivazione, che si è sviluppata attraverso una serie di logiche argomentazioni, consequenziali e interdipendenti tra loro, incentrate non solo sul compiuto accertamento del grave difetto di capacità genitoriali riscontrato in capo alla madre e al padre dei minori, della inconsistenza e dell’incostanza dei rapporti affettivi tra i nonni e i nipoti, a cui aveva fatto riscontro nel vissuto dei bambini l’assenza di una relazione affettiva significativa, dell’atteggiamento collusivo degli stessi nonni con la condotta del figlio – che non si era mai assunto le responsabilità conseguenti al proprio ruolo di genitore e non aveva mai concepito un progetto di vita che contemplasse la presenza reale dei figli e l’esigenza di far fronte alle loro necessità materiali e spirituali – nonchè della totale inconsapevolezza delle personali difficoltà da questo incontrate, ma anche sulla valutazione di irrilevanza, ai fini della decisione sullo stato di adottabilità dei minori, della richiesta istruttoria di disporre una nuova consulenza tecnica d’ufficio sui minori – presentando quella già espletata conclusioni pienamente esaustive, che le consulenze di parte non erano state idonee a confutare – e del percorso terapeutico di elaborazione ed approfondimento, intrapreso dai nonni su indicazione del consulente tecnico d’ufficio, in mancanza di preesistenti rapporti affettivi significativi con i nipoti, tenuto conto che il percorso intrapreso non era di breve durata, a fronte dell’esigenza dei minori di avere, appena possibile, una sistemazione stabile e definitiva in una famiglia in grado di farli crescere in modo sereno ed equilibrato. 4.1. I ricorrenti, nel prospettare i vizi di insufficiente e contraddittoria motivazione sulle specifiche circostanze in precedenza indicate, hanno preso in considerazione separatamente alcune singole argomentazioni svolte dai giudici di appello – trascurandone altre di particolare rilevanza, quali il grave difetto di capacità genitoriali in capo alla madre e al padre dei minori e l’atteggiamento collusivo dei nonni con la condotta del figlio – e le hanno isolate dal complessivo contesto espositivo in cui erano inserite, nel tentativo di evidenziare carenze o contraddizioni di motivazione, invece insussistenti alla stregua del complessivo ragionamento svolto dalla Corte di merito, così finendo per sollevare delle critiche che (al pari dei relativi momenti di sintesi enunciati a conclusiva illustrazione delle singole censure, ma impropriamente formulati come generici interpelli della Corte di legittimità sulla sussistenza o meno delle prospettate ragioni di insufficienza o di contraddittorietà della motivazione) riguardano la valutazione di circostanze settoriali o marginali o comunque fatti di per sè non decisivi, se autonomamente valutati, e non risultano pertanto strettamente attinenti alle fondamentali ragioni poste a base della decisione impugnata, quali desumibili solo dalla unitaria valutazione della complessiva motivazione che sorregge la decisione stessa.

5. Con riferimento al ricorso incidentale proposto dall’avv. Pi.La., quale curatore dei minori Pe.Ni.En. e P.A.R., vanno preliminarmente disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalle controricorrenti C.H. ed T.E.. Quanto al rilievo che detto ricorso è stato proposto, come si evince dalla relativa epigrafe, nell’interesse del curatore dei minori e non nell’interesse dei minori medesimi, osserva il collegio che risulta pacificamente in atti (sia dalla sentenza impugnata, che dal ricorso principale e da quelli incidentali, che dallo stesso controricorso della C.) che nel corso del giudizio di merito, successivamente all’entrata in vigore della L. n. 149 del 2001, è stato nominato nell’interesse dei minori un curatore speciale, in persona dell’avv. Pi.La., che ha rappresentato i minori stessi nel prosieguo del giudizio (v. Cass. 2002/13507). Pertanto il ricorso incidentale proposto nell’interesse del curatore, quale rappresentante dei minori, deve intendersi proposto nell’interesse dei minori medesimi, rappresentati dal curatore speciale.

In ordine alla eccezione della mancanza della procura nella copia notificata del ricorso per cassazione proposto dal curatore dei minori, deve ritenersi, in conformità ad un orientamento già espresso da questa Corte (Cass. 2004/15354; 2005/16141; 2007/11513), che ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, pur essendo necessario che il mandato al difensore sia stato rilasciato in un momento precedente alla notifica del ricorso all’intimato, non occorre che la procura sia integralmente trascritta nella copia notificata all’altra parte, ben potendosi pervenire, attraverso altri elementi, alla ragionevole certezza che il mandato sia stato conferito prima della notificazione dell’atto. Nel caso di specie la procura speciale al ricorso per cassazione risulta validamente conferita, in quanto apposta su foglio separato materialmente unito all’originale del ricorso, contenente esplicito riferimento alla sentenza impugnata e al procedimento da promuovere (v. Cass. 2008/29785) e la sua anteriorità alla notifica del ricorso si evince dalla specifica menzione della procura stessa nell’epigrafe del ricorso in questione e dalla precisazione da parte dell’ufficiale giudiziario, contenuta nella relata di notifica del ricorso, che la notifica stessa è stata effettuata a richiesta dell’avv. Lucrezia Mollica, ossia del procuratore speciale nominato dal ricorrente.

6. Con il primo motivo del proprio ricorso incidentale il curatore dei minori denuncia violazione della L. n. 184 del 1983, art. 4, comma 4, e censura la sentenza impugnata per avere dichiarato lo stato di adottabilità dei minori, senza prendere in considerazione l’ipotesi, consentita dalla norma richiamata, di prorogare senza limiti di tempo predefiniti l’affidamento dei medesimi presso la famiglia D., sulla scorta di quanto rilevato dal consulente d’ufficio, secondo il quale, per le condizioni psicofisiche dei minori, doveva essere accantonata ogni ipotesi che prevedesse l’allontanamento totale o parziale (anche per brevi periodi) dei bambini da detta famiglia, in quanto tale eventualità sarebbe risultata dannosa per entrambi i minori e totalmente distruttiva per Ni..

Con il secondo motivo il curatore dei minori, denunciando violazione degli artt. 3 e 21 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia firmata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia con legge 27 maggio 1991 n. 17, censura la sentenza impugnata per non aver tutelato il superiore interesse dei minori, che secondo la consulenza tecnica d’ufficio espletata, si identificava nella permanenza dei bambini presso la famiglia D., e per aver invece identificato tale superiore interesse in un’esigenza astratta e teorica, quella di un collocamento stabile e definitivo in una famiglia adottiva, senza valutare le conseguenze che una siffatta decisione avrebbe potuto portare sull’assetto psichico dei minori.

Con il terzo motivo si prospetta la violazione dell’art. 8 della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia, che tutela il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, nel senso che la struttura dell’identità del minore si estrinseca e si dispiega anche attorno alle relazioni familiari, intese non solo in senso biologico, che colorano effettivamente la sua vita. Deduce che di tale principio la Corte di appello non ha tenuto conto nel disporre l’adottabilità di entrambi i minori.

Con il quarto motivo si denuncia vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione e si critica la decisione impugnata, per essersi la Corte di appello discostata dall’opinione del consulente d’ufficio, ancorando la propria decisione a ragioni di tipo squisitamente tecnico, quale l’asserita impraticabilità giuridica dell’affido sine die, e operando scelte radicali, in nome di un presunto benessere futuro dei minori, che solo l’adozione legittimante e il collocamento dei minori in una nuova famiglia adottiva potrebbe assicurare. Si denuncia inoltre che la Corte di merito ha rigettato le istanze istruttorie degli appellanti (e in particolare quella di un supplemento di consulenza tecnica d’ufficio) e dello stesso curatore del minore (convocazione del consulente d’ufficio a chiarimenti), limitandosi ad affermare, con inidonea motivazione, che tali istanze dovevano essere disattese in quanto ininfluenti e superate dall’attuale situazione dei minori.

6.1. I quattro motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto attinenti a questioni strettamente connesse, sono privi di fondamento.

Osserva al riguardo il collegio che, in conformità ad un orientamento già espresso da questa Corte (v. Cass. 2005/12168), in tema di adozione di minore la situazione che giustifica l’affidamento etero-familiare, a norma della L. n. 184 del 1983, art. 2 e segg. come sostituiti dai corrispondenti articoli della L. n. 149 del 2001, e quella che conduce alla pronuncia di adottabilità si differenziano, in quanto la mancanza di “un ambiente familiare idoneo” è considerata, nel primo caso, temporanea e superabile con il detto affidamento, mentre, nel secondo caso, si ritiene che essa sia insuperabile e che non vi si possa ovviare se non per il tramite della dichiarazione di adottabilità.

L’affidamento etero-familiare del minore, previsto dalle norme richiamate, costituisce dunque una misura di carattere temporaneo, prevista per fare fronte ad una situazione transitoria e superabile nel tempo e volta a favorire il recupero del rapporto del minore stesso con la famiglia d’origine, come confermato dalla previsione normativa in forza della quale il provvedimento che dispone l’affidamento deve indicare il periodo di prevedibile durata dello stesso – non superiore a ventiquattro mesi e prorogabile solo qualora la sospensione dell’affidamento pregiudichi l’interesse del minore – rapportato “al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d’origine” (della L. n. 184 del 1983, art. 4, comma 4). In tale quadro normativo anche la proroga dell’affidamento, che procrastina un provvedimento comunque temporaneo e provvisorio, non può a sua volta avere durata indeterminata, ma deve essere limitata nel tempo, atteso che la duratura e irreversibile mancanza di un ambiente familiare idoneo per il minore determina in concreto quella situazione di abbandono, a cui soltanto l’adozione può porre definitivamente riparo e che giustifica la dichiarazione di adottabilità. Ne consegue che legittimamente il giudice del merito, accertata l’insufficienza dell’assistenza morale e materiale dei genitori, non dipendente da causa di forza maggiore di carattere transitorio, dichiara il minore in stato di adottabilità, pure di fronte ad un’attuale e positiva situazione di affidamento etero-familiare il quale, di per sè, non è di impedimento alla dichiarazione anztdetta, in forza dell’espressa previsione della L. n. 184 del 1983, art. 8, comma 2, (non sostanzialmente modificato dalla L. n. 149 del 2001, art. 8), alla stregua del quale lo stato di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche quando i minori si trovino in affidamento familiare. Infatti la bontà dell’inserimento del minore presso gli affidatali, se, per un verso, è influente ai fini della successiva trasformazione dell’affidamento provvisorio in affidamento definitivo, non lo è affatto, per altro verso, ai fini del riscontro della sussistenza dello stato di abbandono (Cass. 1990/11726; 2005/12168).

La Corte di appello affermando che il giudice di primo grado ha deciso tenendo principalmente in considerazione l’interesse dei minori e adottando l’unica soluzione possibile, attesa la indisponibilità della famiglia D. all’eventuale adozione dei bambini, i quali hanno comunque bisogno di una famiglia che li accolga nella sicurezza anche giuridica del loro status, e non avendo l’affido, certamente positivo per i minori, raggiunto lo scopo, proprio dell’istituto, di dare ai genitori un congruo lasso di tempo per recuperare la propria capacità genitoriale necessaria al rientro dei figli nella famiglia – si è uniformata all’orientamento in precedenza enunciato avendo riguardo esclusivamente all’interesse dei minori correlato specifiche e peculiari circostanze del caso concreto, e si sottrae alle censure del ricorrente incidentale.

7. Con ricorso incidentale proposto in relazione al ricorso per cassazione, anch’esso incidentale, notificato dal curatore dei minori, S.M. e P.N. reiterano pedissequamente i quattro motivi di ricorso, già formulati nel ricorso principale da loro proposto e in precedenza esaminato. Tale ricorso incidentale va dichiarato inammissibile, in quanto il potere d’impugnazione dei ricorrenti si è esaurito con la proposizione del ricorso principale di identico contenuto (v. Cass. S,U. 1993/7841; Cass. 2007/11870; 2010/1863).

Le considerazioni che precedono conducono al rigetto del ricorso principale e di quello incidentale proposto dal curatore dei minori, nonchè alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso incidentale di S.M. e di P.N..

La natura della controversia e l’esito del giudizio giustificano la totale compensazione tra le parti delle spese processuali relative alla presente fase di legittimità.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale proposto da M.S. e da P.N. e il ricorso incidentale del curatore dei minori Pe.Ni.En. e P.A.R.. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale di Michela Stefania e di P.N.. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di cassazione. In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 le generalità e gli altri dati identificativi dei minori Pe.Ni.En. e P.A.R. e delle altre parti.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA