Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10706 del 03/05/2017

Cassazione civile, sez. I, 03/05/2017, (ud. 07/12/2016, dep.03/05/2017),  n. 10706

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 8450/2016 proposto da:

BIPIELLE BANK (SUISSE) SOCIETA’ ANONIMA DI DIRITTO SVIZZERO IN

LIQUIDAZIONE, in persona dei Liquidatori pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso

l’avvocato MARIO CONTALDI, rappresentata e difesa dall’avvocato

FRANCESCO CRISCOLI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN TOMMASO

D’AQUINO 7, presso l’avvocato LUCA GIOVARRUSCIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato PIERLUIGI VICIDOMINI, giusta procura in calce

al controricorso;

– controricorrente –

contro

N.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4049/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 15/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/12/2016 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato FRANCESCO CRISCOLI che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO

– che l’ing. N.G. conveniva dinanzi al Tribunale di Avellino il Dr. S.R. e la Bipielle Bank Suisse s.a. in liquidazione per sentir accertare la responsabilità del primo, per irregolarità gestionali nell’attività di investimento di alcuni fondi dell’attore, e per l’effetto condannarlo, in solido con la Bipielle, al risarcimento dei danni, determinati nella somma di Euro 80.000,00 oltre interessi rivalutazione; o in subordine, per sentir dichiarare la nullità del contratto di investimento, con la conseguente condanna alla restituzione della medesima somma; oltre al risarcimento dei danni non patrimoniali, da liquidare in via equitativa;

– che, costituitasi ritualmente, la Bipiell Bank s.a. eccepiva, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione sulla controversia, in quanto devoluta alla cognizione del giudice svizzero, in applicazione della convenzione di Lugano del 16 settembre 1988; e, nel merito, l’assenza di responsabilità nella gestione del rapporto;

– che, a sua volta, il S. dichiarava di non aver ricevuto alcun incarico, nè somme per investimenti, dal sig. N., avendo invece solo aperto un conto corrente a suo nome presso la banca;

– che, con sentenza emessa il 27 ottobre 2010 il Tribunale di Avellino dichiarava il difetto di giurisdizione italiana in virtù della clausola del contratto che individuava il foro competente nel tribunale svizzero del luogo ove aveva sede la banca;

– che, in accoglimento del successivo gravame, la Corte d’appello di Napoli dichiarava la giurisdizione italiana; e per l’effetto rimetteva la causa al Tribunale di Avellino, ex art. 353 c.p.c., motivando che era incontestato che il N., ingegnere dipendente del Comune di Avellino, avesse investito risparmi personali e dovesse essere quindi considerato un consumatore: con la conseguente applicazione degli artt. 13 e 14 della Convenzione di Lugano 16 settembre 1988 – 88/592/CEE, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (estensiva della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 agli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio, tra cui la Svizzera), ratificata con L. 10 febbraio 1992, n. 198: che prevedevano, per le azioni del consumatore, anche il foro di quest’ultimo (oltre che quello della controparte), non derogabile, se non con convenzione successiva all’insorgere della controversia;

– che avverso la sentenza, non notificata, la Bipielle Bank s.a. proponeva ricorso per cassazione notificato l’8 aprile 2016, in unico motivo, concernente il difetto di giurisdizione del giudice italiano;

– che si costituiva con controricorso il S., aderendo al ricorso principale;

– che il N. non svolgeva attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che dev’essere affermata, in via preliminare, l’immediata ricorribilità per cassazione della sentenza, che ha ritenuto la giurisdizione italiana – nonostante non abbia deciso, neppure in parte, il merito della controversia – stante la sua natura definitiva, dimostrata dalla rimessione ex art. 354 c.p.c., della causa al primo giudice, con regolamento anche delle spese di lite: ciò che la sottrae alla disciplina dell’art. 360 c.p.c., comma 3, applicabile a sentenze non definitive, che decidano questioni senza definire, neppure parzialmente, il giudizio (Cass. sez. unite, 22 dicembre 2015 n. 25774);

che il ricorso, vertente sulla sola questione pregiudiziale di giurisdizione, dev’essere rimesso alle sezioni unite di questa Corte (art. 374 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 1).

PQM

Rimette la causa alle sezioni unite.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2017

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