Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10705 del 22/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/04/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 22/04/2021), n.10705

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 860-2019 proposto da:

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GINO FUNAIOLI

54/56, presso lo studio dell’avvocato FRANCO MURATORI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato RICCARDO CONTARDI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 3344/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL LAZIO, SEZ. DISTACCATA DI LATINA, depositata il

22/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Frosinone, con sentenza n. 415/16, sez. 4, rigettava il ricorso proposto da M.R. avverso dieci cartelle di pagamento.

Nei confronti di detta decisione la contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Lazio che, con sentenza n. 3344/18/2018, accoglieva l’impugnazione ritenendo prescritti i crediti tributari recati dalle cartelle di pagamento.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente sulla base di un motivo.

L’Agenzia delle Entrate non ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente si duole della avvenuta compensazione delle spese che si adduce in violazione dell’art. 92 c.p.c., in quanto sprovvista di adeguata motivazione.

Il motivo è fondato.

Invero la Commissione regionale ha motivato la compensazione delle spese 4(tenuto conto della complessità delle tesi prospettate”.

Tale motivazione non appare corrispondente a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Come è noto, a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 2, la commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell’art. 92 c.p.c., comma 2; norma quest’ultima da prima emendata dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. a), come modificata dalla L. n. 51 del 2006, art. 39-quater, che richiedeva per la compensazione delle spese, la concorrenza di “altri giusti motivi, esplicitamente indicati in motivazione”, ulteriormente modificata dalla L. di riforma del 2009, art. 45, comma 2, il quale richiede la concorrenza di “gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate in motivazione” ed infine, dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 13, comma 1, il quale ammette la deroga al principio di soccombenza solo nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.

Alla luce della predetta normativa, non può ritenersi che la generica formula usata (complessità delle tesi prospettate) costituisca idonea motivazione per derogare al principio di soccombenza.

La Commissione regionale avrebbe infatti dovuto illustrare la asserita sussistenza della complessità delle questioni correlandola ove del caso ai dati normativi ed alle pronunce giurisprudenziali.

La mancanza di tutto ciò comporta l’inidoneità della affermazione in esame a fornire adeguata giustificazione della compensazione (vedi in fattispecie analoga Cass. n. 17816/19 che ha cassato la sentenza motivata per “l’estrema particolarità delle questioni affrontate in ordine alla soluzione dei controversi profili interpretativi della normativa regolante la materia” senza fornire alcuna giustificazione dell’affermazione”; nonchè con motivazione simile Cass. n. 13767/18 oltre a ex plurimis Cass. n. 11217/16; Cass. n. 2206/19).

In conclusione, quindi, il capo della sentenza impugnata relativo al regolamento delle spese processuali va cassato con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche al regolamento delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte: accoglie il ricorso, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata nei limiti di cui in motivazione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale Lazio anche per il regolamento delle spese processuali di questo giudizio.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021

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