Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10704 del 03/05/2017


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Cassazione civile, sez. un., 03/05/2017, (ud. 11/04/2017, dep.03/05/2017),  n. 10704

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Sezione –

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente Sezione –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3008-2016 per regolamento di giurisdizione proposto

d’ufficio dal TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO, con

ordinanza depositata in data 28/1/2016 (r.g. n. 9238/2015) nella

causa tra:

RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO RI.REI. CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI

SOC. COOP. SOCIALE ONLUS IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

A. BERTOLONI 26-B, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO

BRUGNOLETTI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

GIORGIO LENER e GIUSTINO DI CECCO;

– ricorrente –

contro

REGIONE LAZIO;

– resistente –

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/04/2017 dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, il quale

chiede accogliersi il proposto regolamento di giurisdizione, ed

affermarsi la giurisdizione del Giudice Ordinario.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il TAR per il Lazio sollevava conflitto negativo di giurisdizione sulla controversia intentata da Riabilitazione e Reinserimento Ri.Rel Consorzio di cooperative sociali soc. coop. sociale Onlus in liquidazione avente ad oggetto la condanna della Regione Lazio al pagamento della somma di Euro 14.898.853,23 per prestazioni sanitarie erogate, nonchè al risarcimento dei danni derivati dall’illecito omesso pagamento del suddetto credito.

Il giudice amministrativo rilevava come l’accordo inter partes del 27/5/2009, recepito con delibera di G.R. n. 496/2009, regolava unicamente aspetti economici relativi alla modalità di attuazione delle obbligazioni pecuniarie scaturenti dal provvedimento di concessione, in assenza dell’esercizio di poteri discrezionali ovvero della messa in discussione dell’azione autorizzativa della P.A. sul rapporto concessorio sottostante.

Il Tribunale civile di Roma aveva, invece, declinato la propria giurisdizione ritenendo che gli accordi di cui si chiede l’attuazione sarebbero da inquadrarsi tra quelli ex art. 133, comma 1, lett. a) n. 2 del c.p.a. che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie concernenti l’esercizio della funzione amministrativa mediante lo strumento peculiare dell’accordo, che abbia carattere integrativo ovvero sostitutivo dell’atto amministrativo. Il consorzio ha presentato memoria.

Il Procuratore Generale chiedeva l’accoglimento del regolamento di giurisdizione ed affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il consorzio Ri.Rei agisce al fine di vedersi riconoscere i crediti derivanti dall’accordo a suo tempo concluso con la Regione Lazio avente ad oggetto le prestazioni economiche, nell’ammontare stabilito, a fronte dell’assunzione da parte del consorzio stesso di quelle prestazioni di carattere assistenziale che erano rimaste prive di affidamento a seguito dell’avvenuta sospensione dell’accreditamento precedente. In forza della previsione del D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. c, le controversie in tema di concessione di pubblico servizio sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi”; il Tribunale ordinario ha declinato la propria giurisdizione in forza dell’art. 133 c.p.a., comma 1, n. 2, lett. a), affermando quella esclusiva del giudice amministrativo in materia di “formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni”. Deve,invece, escludersi la vigenza di tali presupposti, con riferimento all’accordo in questione che non ha funzione integrativa o sostitutiva di alcun provvedimento amministrativo, non essendo controverso che il consorzio non possedeva i requisiti normativamente previsti per operare in regime di affidamento.

Il rapporto instaurato tra la regione e ASL da una parte e il consorzio dall’altra va ricondotto alla categoria della concessione di pubblico servizio similmente ai rapporti che intercorrono tra le suddette amministrazioni e le strutture operanti in regime di accreditamento. Costituisce principiò generale che nelle procedure ad evidenza pubblica aventi ad oggetto l’affidamento di servizi pubblici, spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la cognizione di comportamenti ed atti assunti prima dell’aggiudicazione e nella successiva fase compresa tra l’aggiudicazione e la stipula dei singoli contratti, mentre la giurisdizione spetta al giudice ordinario nella successiva fase contrattuale, concernente l’esecuzione del rapporto (Cass., S.U. n. 12902/2013).

Con specifico riferimento al settore sanitario, è stato affermato che sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie, concernenti “indennità, canoni o altri corrispettivi”, nelle quali si contenda in merito all’effettiva spettanza dei corrispettivi in favore del concessionario, ed alla relativa misura, senza che ne risulti coinvolta la verifica dell’azione autoritativa della Pubblica Amministrazione, posto che, nell’attuale sistema, il pagamento delle prestazioni rese dai soggetti accreditati viene effettuata nell’ambito di appositi accordi contrattuali (v. Cass. ss.uu. 2291/14, 11512/12, 10149/12, 16385/11, 1771/11, 20586/08).

Spettano, infatti, in base ai criteri generali del riparto di giurisdizione, al giudice ordinario solo quelle controversie sui profili che abbiano contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di ipotesi generali, mentre restano nella giurisdizione amministrativa quelle che coinvolgano l’esercizio di poteri discrezionali inerenti all’accordo concluso; solo dove c’è sindacato sull’esercizio di un “potere”, va affermata la giurisdizione del giudice amministrativo (cfr. Cass., ss.uu. 2418/11).

Le controversie, come quella in esame, che non coinvolgono l’accordo presupposto nè incidono, altrimenti, sull’esercizio dei poteri discrezional-valutativi della Pubblica Amministrazione nella determinazione dei corrispettivo medesimo rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.

La controversia, nel caso di specie, ha natura puramente patrimoniale, concernendo l’applicazione del contenuto dell’accordo e dei compensi in esso stabiliti, con esclusione del potere d’intervento riservato alla Pubblica Amministrazione per la tutela di interessi generali, (cfr. Cass., ss.uu., 411/07, 22661/06, 15217/06), attenendo la pretesa azionata alla fase esecutiva scaturente dall’accordo inter partes. Trattasi, invero, della determinazione dei corrispettivi spettanti al Consorzio per prestazioni sanitarie eseguite di contenuto meramente patrimoniale, giacchè non coinvolge l’accordo presupposto e, con riguardo al petitum sostanziale (da identificarsi soprattutto in funzione della causa petendi: cfr., tra le altre, Cass., S.U. n. 20902/11), non incide sull’esercizio dei poteri discrezional-valutativi della Pubblica Amministrazione nella determinazione del corrispettivo. In altri termini la pretesa fatta valere dal Consorzio non coinvolge l’esistenza e il contenuto dell’accordo ma ha ad oggetto l’adempimento dell’accordo stesso ai fini della determinazione della misura dei corrispettivi dovuti dall’Azienda sanitaria, oltre al risarcimento del danno.

Trattasi di mera ricognizione della portata dell’intercorso accordo contrattuale, sottratto al potere autoritativo dell’Amministrazione. Va, quindi, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

PQM

Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2017

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