Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10703 del 24/05/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10703 Anno 2016
Presidente: ARIENZO ROSA
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 27713-2014 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,
presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN,
ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO, LUIGI
CALIULO giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente contro

ANGELILLO GIOVANNI;

– intimato avverso la sentenza n. 3520/2013 della CORTE D’APPELLO di
BARI del 17/10/2013, depositata il 19/11/2013;

Data pubblicazione: 24/05/2016

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA
PAGETTA;
udito l’Avvocato Antonella Patteri difensore del ricorrente che si
riporta agli scritti.

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 5
aprile 2016, ai .sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., sulla base della
seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis cod. proc.civ. : ”
La Corte di appello di Bari confermava la sentenza di primo grado che
aveva dichiarato l’obbligo dell’INPS alla rivalutazione per il
coefficiente 2,60 dei contributi per lavoro agricolo maturati da
Giovanni Angelillo, nel periodo antecedente al 1 gennaio 1984, in
misura inferiore alle 270 giornate per anno e condannato l’INPS alla
riliquidazione della pensione in godimento ed al pagamento sulle
differenze arretrate, oltre accessori .
In particolare il giudice di appello respingeva la eccezione di
prescrizione formulata dall’istituto previdenziale sul rilievo che la stessa
risultava del tutto generica ed assertiva.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l’INPS sulla base
di un unico motivo; l’intimato non ha svolto attività difensiva.
Con l’unico motivo di ricorso l’istituto previdenziale deduce violazione
degli artt. 112, 416 e 436 cod. proc. civ. nonché degli artt. 2934 e 2946
cod. civ., censurando la valutazione di genericità della eccezione di
prescrizione . Premette di avere, con l’atto di appello, lamentato la
omessa pronunzia del primo giudice su tale eccezione, avanzata in
prime cure, e che controparte, con la memoria difensiva di secondo
grado, non aveva contestato l’avvenuto decorso del termine
prescrizionale; aveva, anzi, specificamente precisato “in ordine alla
Ric. 2014 n. 27713 sez. ML – ud. 05-04-2016
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Fatto e diritto

dedotta prescrizione, si insiste nelle richieste formulate nei limiti della
prescrizione ex lege prevista”. La Corte territoriale aveva, quindi,
errato per non essersi avveduta che la parte appellata non aveva svolto
contestazioni sul punto e che, anzi, aveva ricondotto la originaria
pretesa nei limiti della prescrizione .

Le sezioni unite di questa Corte (Cass. ss.uu. n. 10955 del 2002) hanno
affermato che “In tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo
della relativa eccezione è l’inerzia del titolare del diritto fatto valere in
giudizio, mentre la determinazione della durata di questa, necessaria
per il verificarsi dell’effetto estintivo, si configura come una “quaestio
iuris” concernente l’identificazione del diritto stesso e del regime
prescrizionale per esso previsto dalla legge. Ne consegue che la riserva
alla parte del potere di sollevare l’eccezione implica che ad essa sia
fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di
manifestare la volontà di profittare di quell’effetto, non anche di
indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica
menzione della durata dell’inerzia) le norme applicabili al caso di
specie, l’identificazione delle quali spetta al potere – dovere del giudice,
di guisa che, da un lato, non incorre nelle preclusioni di cui agli artt.
416 e 437 cod. proc. civ. la parte che, proposta originariamente
un’eccezione di prescrizione quinquennale, invochi nel successivo
corso del giudizio la prescrizione ordinaria decennale, o viceversa; e,
dall’altro lato, il riferimento della parte ad uno di tali termini non priva
il giudice del potere officioso di applicazione (previa attivazione del
contraddittorio sulla relativa questione) di una norma di previsione di
un termine diverso.”.
Alla luce del principio affermato da tale pronunzia, alla quale ha dato
continuità la giurisprudenza successiva (v., tra le altre, Cass. n. 21752
Ric. 2014 n. 27713 sez. ML
-3–

ud. 05-04-2016

Il ricorso è manifestamente fondato.

del 2010, n.6459 del 2006,n. 21377 del 2004, n. 16573 del 2004),
sussiste l’errore del giudice di appello per non avere esaminato nel
merito la eccezione di prescrizione, ritenendola generica. Ciò, tanto
più, in assenza di contestazioni della controparte del maturarsi di tale
termine, secondo quanto prospettato dall’INPS in ricorso.

fondatezza , il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata con
rinvio ad altro giudice per la verifica del decorso del termine di
prescrizione e della effettiva riduzione quantitativa della domanda da
parte dell’originario ricorrente.
Si chiede che il Presidente voglia fissare la data per l’Adunanza
camerale.”
Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono
del tutto condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata
giurisprudenza in materia. Ricorre con ogni evidenza il presupposto
dell’art. 375, comma 1°, n. 5 cod. proc. civ., per la definizione
camerale. . Consegue raccoglimento del ricorso e la cassazione della
decisione impugnata con rinvio , anche per il regolamento delle spese
del giudizio di legittimità, ad altro giudice di secondo grado che si
designa nella Corte d’appello di Bari, in diversa composizione.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche
per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Bari, in
diversa composizione.
Roma, camera di consiglio del 5 aprile 2016
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

In base alle considerazioni che precedono, stante la manifesta

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